(1) L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge sulla base delle indicazioni provinciali per la definizione dei curricoli e comprende, per le scuole in lingua tedesca e italiana, quattro prove scritte e un colloquio, e, per le scuole delle località ladine, cinque prove scritte (ladino, italiano, tedesco, inglese e ambito logico-matematico) e un colloquio.
(2) Per rispondere alle specifiche esigenze delle scuole dei tre gruppi linguistici della provincia di Bolzano, i rispettivi Intendenti scolastici definiscono con propria circolare gli aspetti organizzativi e di specifico contenuto nonché le modalità di svolgimento degli esami di Stato.