(1) Nel corso dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, l’accertamento della seconda lingua nelle scuole in lingua tedesca e in lingua italiana avviene, sulla base delle Indicazioni provinciali, mediante una prova scritta e un colloquio.
(2) Nella prova scritta sono accertate le competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni con riferimento alle abilità di ascolto, lettura e produzione scritta; nel colloquio interdisciplinare sono accertate le competenze acquisite nella produzione orale.
(3) La commissione d'esame predispone i criteri e le modalità per l’accertamento delle conoscenze della seconda lingua, tenuto conto delle indicazioni della rispettiva Intendente scolastica/del rispettivo Intendente scolastico.
(4) Nelle scuole delle località ladine l’accertamento delle competenze delle alunne e degli alunni nelle lingue d’insegnamento italiana, tedesca e ladina avviene mediante specifiche prove scritte equivalenti e nell’ambito del colloquio. La commissione d'esame predispone i criteri e le modalità per l’accertamento delle competenze delle alunne e degli alunni nelle rispettive lingue d’insegnamento.