(1) Le concessioni o autorizzazioni e le segnalazioni o comunicazioni comunque denominate, relative ad interventi, impianti e opere all’interno del Parco, sono sottoposte al preventivo nulla osta ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), dell’Ufficio provinciale per il Parco nazionale dello Stelvio. Il nulla osta verifica la conformità dell’intervento con le disposizioni del Piano e del regolamento o, in assenza, con la disciplina di tutela vigente. 10)
(2) Se la normativa provinciale prevede già un procedimento di approvazione per gli interventi, progetti o piani, il nulla osta è rilasciato nell'ambito di tale procedimento. 11)
(3) Se l’intervento è assoggettato a valutazione d'incidenza, il nulla osta è rilasciato con un unico provvedimento.
(4) Se il progetto è assoggettato alla valutazione d'impatto ambientale (VIA), all'autorizzazione unica territoriale (AUT) o ad altre autorizzazioni per le quali la disciplina di settore prevede l'indizione di una conferenza di servizi, il nulla osta è rilasciato nell'ambito delle relative procedure d’autorizzazione. 12)
(5) In presenza di Piano del Parco e di regolamento del Parco approvati e vigenti, le cui previsioni sono state recepite dai comuni nei rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi edilizi nelle zone D del Piano sono autorizzati dalla sindaca o dal sindaco, dandone contestuale comunicazione in ogni caso all’Ufficio provinciale per il Parco. 13)
(6) Avverso il diniego del nulla osta ovvero avverso le prescrizioni in esso contenute la/il richiedente può presentare ricorso gerarchico alla Giunta provinciale entro il termine di 30 giorni.