In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

j) Legge provinciale 16 marzo 2018, n. 41)
Parco Nazionale dello Stelvio

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel supplemento 6 del B.U. 22 marzo 2018, n. 12.

Art. 10 (Nulla osta del Parco)

(1)  Le concessioni o autorizzazioni e le segnalazioni o comunicazioni comunque denominate, relative ad interventi, impianti e opere all’interno del Parco, sono sottoposte al preventivo nulla osta ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), dell’Ufficio provinciale per il Parco nazionale dello Stelvio. Il nulla osta verifica la conformità dell’intervento con le disposizioni del Piano e del regolamento o, in assenza, con la disciplina di tutela vigente. 10)

(2)  Se la normativa provinciale prevede già un procedimento di approvazione per gli interventi, progetti o piani, il nulla osta è rilasciato nell'ambito di tale procedimento. 11)

(3)  Se l’intervento è assoggettato a valutazione d'incidenza, il nulla osta è rilasciato con un unico provvedimento.

(4)  Se il progetto è assoggettato alla valutazione d'impatto ambientale (VIA), all'autorizzazione unica territoriale (AUT) o ad altre autorizzazioni per le quali la disciplina di settore prevede l'indizione di una conferenza di servizi, il nulla osta è rilasciato nell'ambito delle relative procedure d’autorizzazione. 12)

(5)  In presenza di Piano del Parco e di regolamento del Parco approvati e vigenti, le cui previsioni sono state recepite dai comuni nei rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi edilizi nelle zone D del Piano sono autorizzati dalla sindaca o dal sindaco, dandone contestuale comunicazione in ogni caso all’Ufficio provinciale per il Parco. 13)

(6)  Avverso il diniego del nulla osta ovvero avverso le prescrizioni in esso contenute la/il richiedente può presentare ricorso gerarchico alla Giunta provinciale entro il termine di 30 giorni.

10)
L’art. 10, comma 1, è stato così modificato dall’art. 14, comma 7, della L.P. 23 giugno 2023, n. 12.
11)
L’art. 10, comma 2, è stato prima sostituito dall’art. 14, comma 8, della L.P. 23 giugno 2023, n. 12, e successivamente così modificato dall’art. 9, comma 1, della L.P. 26 marzo 2024, n. 1.
12)
Il testo tedesco dell’art. 10, comma 4, è stato così modificato dall’art. 14, comma 9, della L.P. 29 giugno 2023, n. 12.
13)
L’art. 10, comma 5, è stato prima sostituito dall’art. 14, comma 10, della L.P. 29 giugno 2023, n. 12, e successivamente dall’art. 9, comma 2, della L.P. 26 marzo 2024, n. 1.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionA Inquinamento del suolo e smaltimento dei rifiuti solidi
ActionActionB Tutela del paesaggio
ActionActiona) Legge provinciale 21 giugno 1971, n. 8 
ActionActionb) Legge provinciale 11 giugno 1975, n. 29
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 12 marzo 1981, n. 7 —
ActionActiond) Legge provinciale8 maggio 1990, n. 10 
ActionActione) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 luglio 1992, n. 29 —
ActionActionf) Decreto del Presidente della Giunta provinciale6 novembre 1998, n. 33
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 22 ottobre 2007, n. 56
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 18 settembre 2012, n. 31
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 19 gennaio 2016, n. 5
ActionActionj) Legge provinciale 16 marzo 2018, n. 4
ActionActionDISPOSIZIONI GENERALI
ActionActionAMMINISTRAZIONE DEL PARCO
ActionActionPIANO PER IL PARCO NAZIONALE E REGOLAMENTO DEL PARCO NAZIONALE
ActionActionNULLA OSTA E AUTORIZZAZIONI
ActionActionArt. 10 (Nulla osta del Parco)
ActionActionArt. 11 (Autorizzazioni)
ActionActionMISURE DI ASSISTENZA ED INDENNIZZI
ActionActionSORVEGLIANZA E SANZIONI
ActionActionALTRE DISPOSIZIONI
ActionActionC Inquinamento prodotto da rumore
ActionActionD Inquinamento dell' aria
ActionActionE Tutela della flora e della fauna
ActionActionF Tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche
ActionActionG Valutazione dell' impatto ambientale
ActionActionH Protezione degli animali
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico