1. Per le sorgenti e le acque sotterranee con caratteristiche chimiche particolari riportate nell’elenco di cui all’articolo 13, comma 2, della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, va corrisposto per ogni litro/secondo di portata d’acqua autorizzata in base al decreto di concessione e per ogni anno solare un canone di concessione idrica di euro 200,00.
2. Per ogni metro cubo d’acqua derivata nell’anno precedente va corrisposta annualmente una quota tariffaria pari a euro 0,0200.
3. Per le captazioni autorizzate in base al decreto di concessione vanno corrisposte per ogni anno solare le quote tariffarie indicate di seguito, a condizione che per la medesima captazione non venga già corrisposta la quota tariffaria per un altro utilizzo:
a) per la derivazione da sorgente con una portata massima concessa fino a 10 l/s: 50,00 euro;
b) per la derivazione da sorgente con una portata massima concessa oltre 10 l/s: 100,00 euro;
c) per la derivazione da acqua di falda mediante pozzo: 150,00 euro.