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Delibera 5 dicembre 2017, n. 1343
Canoni e tariffe idriche per l'utilizzazione di acqua minerale (modificata con delibera n. 639 del 20.07.2021 e delibera n. 886 del 19.10.2021)

Allegato A

Canoni e tariffe idriche per l’utilizzazione di acqua minerale

Art. 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano i canoni di concessione idrica nonché le componenti tariffarie legate all’ambiente, alle risorse e al consumo per l’imbottigliamento di acqua minerale, per il suo utilizzo a scopo termale o terapeutico e per altri utilizzi non terapeutici delle sorgenti e delle acque sotterranee con caratteristiche chimiche particolari ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche.

2. L’aggiornamento dei canoni e delle componenti tariffarie da corrispondere in base alle variazioni del costo della vita secondo gli indici ASTAT avviene con arrotondamento per eccesso o per difetto alle cifre significative riportate.

Art. 2
Imbottigliamento di acqua minerale

1. Per la portata d’acqua autorizzata in base al decreto di concessione per l’imbottigliamento di acqua minerale va corrisposta per ogni litro/secondo e anno solare un canone idrico di euro 7.500,00, che costituisce il canone annuo minimo.

2. Per ogni metro cubo d’acqua derivata nell’anno precedente va corrisposta annualmente una quota tariffaria pari a euro 0,400.

3. Per ogni metro cubo d’acqua imbottigliata nell’anno precedente in bottiglie o altri contenitori con vuoto a rendere va corrisposta una quota tariffaria pari a euro 2,00.

4. Per ogni metro cubo d’acqua imbottigliata nell’anno precedente in bottiglie o altri contenitori con vuoto a perdere va corrisposta, in funzione del materiale utilizzato per il contenitore, la seguente quota tariffaria:

a) 2,30 euro per contenitori con vuoto a perdere in vetro;

b) 2,70 euro per contenitori con vuoto a perdere in altri materiali.

5. Per le captazioni autorizzate in base ai decreti di concessione vanno corrisposte per ogni anno solare le seguenti quote tariffarie, a condizione che per la medesima captazione non venga già corrisposta la quota tariffaria per un altro utilizzo:

a) per la derivazione da sorgente con una portata massima concessa fino a 10 l/s: 50,00 euro;

b) per la derivazione da sorgente con una portata massima concessa oltre 10 l/s: 100,00 euro;

c) per la derivazione da acqua di falda mediante pozzo: 150,00 euro.

Art. 3
Utilizzo a scopo termale o terapeutico

1. Per la portata d’acqua autorizzata in base al decreto di concessione per l’utilizzo a scopo termale o terapeutico va corrisposto per ogni litro/secondo e anno solare un canone di concessione idrica pari a euro 1.250,00.

2. Per ogni metro cubo d’acqua derivata nell’anno precedente va corrisposta annualmente una quota tariffaria pari a euro 0,0300.

3. Per le captazioni autorizzate in base ai decreti di concessione vanno corrisposte per ogni anno solare le quote tariffarie indicate di seguito, a condizione che per la medesima captazione non venga già corrisposta la quota tariffaria per un altro utilizzo:

a) per la derivazione da sorgente con una portata massima concessa fino a 10 l/s: 50,00 euro;

b) per la derivazione da sorgente con una portata massima concessa oltre 10 l/s: 100,00 euro;

c) per la derivazione da acqua di falda mediante pozzo: 150,00 euro.

Art. 4
Altri utilizzi non terapeutici

1. Per le sorgenti e le acque sotterranee con caratteristiche chimiche particolari riportate nell’elenco di cui all’articolo 13, comma 2, della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, va corrisposto per ogni litro/secondo di portata d’acqua autorizzata in base al decreto di concessione e per ogni anno solare un canone di concessione idrica di euro 200,00.

2. Per ogni metro cubo d’acqua derivata nell’anno precedente va corrisposta annualmente una quota tariffaria pari a euro 0,0200.

3. Per le captazioni autorizzate in base al decreto di concessione vanno corrisposte per ogni anno solare le quote tariffarie indicate di seguito, a condizione che per la medesima captazione non venga già corrisposta la quota tariffaria per un altro utilizzo:

a) per la derivazione da sorgente con una portata massima concessa fino a 10 l/s: 50,00 euro;

b) per la derivazione da sorgente con una portata massima concessa oltre 10 l/s: 100,00 euro;

c) per la derivazione da acqua di falda mediante pozzo: 150,00 euro.

Art. 5
Misurazione dei volumi d’acqua derivati

1. La misurazione dei volumi d’acqua viene effettuata per tutti gli utilizzi mediante un contatore volumetrico d’acqua idoneo e omologato.

2. Il contatore va montato in modo tale da consentire che venga misurato l’intero volume di acqua utilizzata nello stabilimento e nelle eventuali, ulteriori pertinenze.

3. Qualora l’acqua non venga prelevata tramite condotta, ma mediante contenitori idonei, va minuziosamente tenuta la contabilità del prelievo.

4. Esclusivamente per gli utilizzi di cui agli articoli 2 e 3, l’Ufficio Gestione risorse idriche autorizza la posizione dell’installazione, il tipo e la dimensione del contatore.

5. Esclusivamente per gli utilizzi di cui agli articoli 2 e 3, l’incarico di effettuare l’impiombatura e la vigilanza dei contatori è affidato a tecnici idropotabili qualificati di un gestore di acquedotto pubblico. I costi del servizio sono imputati al concessionario in quanto servizio personalizzato ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale 8 agosto 2017, n. 859.

6. Ogni sostituzione di contatore va comunicata entro 15 giorni all’Ufficio Gestione risorse idriche, indicando la lettura con relativa data del vecchio e del nuovo contatore, nonché il numero di serie del nuovo contatore, allegando le foto che documentano le letture.

Art. 6
Comunicazione dei dati

1. I titolari di concessioni per l’utilizzo di acqua minerale eseguono la lettura del contatore tra il 1° e il 31 gennaio di ogni anno. Entro il 31 marzo di ogni anno essi comunicano all’Ufficio Gestione risorse idriche il numero di serie del contatore, la lettura dell’anno precedente e quella attuale, indicando le relative date di rilevazione e allegando una foto che documenti l’attuale lettura. L’Ufficio può eseguire in ogni momento controlli sul posto.

2. I titolari di concessioni per l’imbottigliamento di acqua minerale comunicano inoltre all’Ufficio Gestione risorse idriche entro il 31 marzo di ogni anno i volumi di acqua imbottigliati in contenitori vuoti a perdere o a rendere.

3. L’assenza di un contatore d’acqua funzionante, la sostituzione non a norma o la mancata comunicazione dell’avvenuta sostituzione del contatore potranno comportare l’applicazione della tariffa idrica calcolata in base al volume teoricamente utilizzabile ai sensi del decreto di concessione oppure l’avvio della procedura per il ritiro della concessione.

Art. 7
Corresponsione del canone di concessione e della tariffa idrica

1. Entro il 30 novembre di ogni anno l’Ufficio Gestione sostenibile delle risorse idriche invia ai titolari di concessioni idriche per l’utilizzazione di acque minerali ovvero di sorgenti e acque sotterranee con caratteristiche chimiche particolari i dati relativi agli importi dei canoni di concessione idrica e delle componenti tariffarie legate all’ambiente, alle risorse e al consumo da corrispondere.

Art. 8
Acqua in esubero

1. Il sistema di immagazzinamento dell’acqua captata deve essere predisposto in modo tale che la quantità in esubero sia rilasciata direttamente alla sorgente.

2. Sulla base della documentazione tecnico-igienica rilasciata da un tecnico abilitato incaricato dal concessionario, l’Ufficio Gestione risorse idriche può autorizzare che la quantità d’acqua in esubero non sia rilasciata direttamente alla sorgente. In questo caso un regolatore di portata dovrà limitare la portata massima a quella media concessa.

Art. 9
Disposizioni transitorie e finali

1. I titolari di concessioni per l’utilizzazione di acqua minerale comunicano all’Ufficio Gestione risorse idriche l’avvenuta installazione dei contatori d’acqua entro il 31 marzo 2018; per altri utilizzi non terapeutici la comunicazione va trasmessa entro il 30 giugno 2018. Contestualmente vanno comunicati anche il numero di serie e la lettura del contatore, inclusa una foto che certifica il dato di lettura con la relativa data.

2. Il calcolo del corrispettivo relativo ai quantitativi di acqua derivata nell’anno 2018 avviene a partire dal giorno di riferimento riportato per i diversi utilizzi al comma 1 e non riguarda pertanto l’anno intero.

3. Eventuali lavori di adeguamento relativi all’acqua in esubero devono essere svolti entro il 2018.

 

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