(1) Per la gestione delle microstrutture per la prima infanzia, delle microstrutture aziendali e del servizio di assistenza domiciliare all’infanzia è necessario l’accreditamento da parte dell’Agenzia per la famiglia, presupposto fondamentale per accedere alle agevolazioni pubbliche.
(2) L’avvio dell’attività dei servizi avviene sulla base dei seguenti requisiti di base:
- l’osservanza delle norme vigenti sulla sicurezza per la microstruttura per la prima infanzia o microstruttura aziendale;
- il rilascio per la microstruttura per la prima infanzia o microstruttura aziendale di un positivo parere igienico-sanitario da parte del comprensorio sanitario competente per territorio;
- il rilascio del certificato di abitabilità per l’appartamento dell’assistente domiciliare all’infanzia, che deve corrispondere agli standard di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 maggio 1977, n. 22, e successive modifiche;
- la disponibilità di locali ai sensi dell’articolo 22 e di personale ai sensi degli articoli 12, 15, 18, 19 e 20 del presente regolamento; il numero minimo di posti-bambino nel servizio di assistenza domiciliare all’infanzia è pari a 20.
(3) L’ente gestore presenta la domanda di accreditamento assieme ai requisiti di base di cui al comma 2, debitamente documentati; l’Agenzia per la famiglia rilascia l’accreditamento entro 180 giorni dal ricevimento della domanda e dopo la valutazione positiva degli aspetti pedagogici del servizio; il termine per concludere il procedimento è interrotto in caso di richiesta di ulteriori informazioni o documenti necessari alla valutazione.
(4) Nel caso in cui le ulteriori informazioni o i documenti, richiesti ai sensi del comma 3, non venissero inoltrati entro 60 giorni a partire dalla richiesta scritta, la domanda di accreditamento è respinta.
(5) Per mantenere l’accreditamento è necessario presentare annualmente all’Agenzia per la famiglia una relazione sui risultati della valutazione interna di cui all’Art. 30, comma 1.
(6) L’accreditamento ha validità triennale ed è soggetto a rinnovo su richiesta dell’ente gestore; per il rinnovo dell’accreditamento l’Agenzia per la famiglia procede alla valutazione esterna ai sensi dell’articolo 30, comma 2.