(1) Il titolo della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 4, è così sostituito: “Cooperative di garanzia fidi e accesso al credito da parte delle imprese”.
(2) Il comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 4, è così sostituito:
“1. Per agevolare l’accesso al credito e potenziare il sistema delle garanzie prestate alle microimprese, alle piccole e alle medie imprese, inclusi i liberi professionisti, ovvero alle imprese di maggiori dimensioni, come definite dall’Unione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea degli investimenti (BEI), purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese consorziate o socie, la Provincia autonoma di Bolzano promuove, con adeguati strumenti di sostegno, i processi di crescita e di aggregazione delle cooperative e dei consorzi di garanzia fidi, di seguito denominati Cooperative di garanzia fidi. Presupposto è che queste ultime abbiano sede e attività principale nel territorio provinciale e che siano riconosciute dalla Provincia ai sensi della legislazione vigente.”
(3) Nel testo italiano dell’alinea del comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 4, le parole: “normativa comunitaria” sono sostituite dalle parole: “normativa dell’UE”.
(4) Nel testo italiano della lettera e) del comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 4, le parole: “disciplina comunitaria” sono sostituite dalle parole: “disciplina dell’UE”.
(5) Nella rubrica dell’articolo 7 della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 4, le parole: “disciplina comunitaria” sono sostituite dalle parole: “disciplina UE”.
(6) Nel testo italiano dell’alinea del comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 4, le parole: “regolamenti comunitari” sono sostituite dalle parole: “regolamenti dell’UE”.
(7) Le lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 4, sono così sostituite:
“a) regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;
b) regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), come applicato dalla legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche.”
(8) La lettera a) del comma 2 dell’articolo 7 della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 4, è così sostituita:
“a) metodo di cui all’articolo 4, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 1407/2013;”.