(1) Nel comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: “normative comunitarie” sono sostituite dalle parole: “normative dell’Unione europea”.
(2) Nel comma 3 dell’articolo 1 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: “disciplina comunitaria” sono sostituite dalle parole: “disciplina dell’Unione europea”.
(3) Nel comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: “disciplina comunitaria” sono sostituite dalle parole: “disciplina dell’Unione europea”.
(4) Nel testo tedesco del comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, la parola: “Gemeinschaftsrechtes” è sostituita dalla parola: “Unionsrecht” e le parole: “Europäischen Gemeinschaft” sono sostituite dalle parole: “Europäischen Union”.
(5) Nel testo italiano del comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: “normativa comunitaria” sono sostituite dalle parole: “normativa dell’Unione europea” e le parole: “alla Comunità Europea” sono sostituite dalle parole: “all’Unione europea”.
(6) Nel comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: “disciplina comunitaria” sono sostituite dalle parole: “disciplina dell’Unione europea”.
(7) Nel comma 2 dell’articolo 4 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: “disciplina comunitaria” sono sostituite dalle parole: “disciplina dell’Unione europea”.
(8) Nel comma 3 dell’articolo 4 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: “regolamenti comunitari” sono sostituite dalle parole: “regolamenti dell’Unione europea”, le parole: “articoli 87 e 88 del Trattato CE” sono sostituite dalle parole: “articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea” e le parole: “disciplina comunitaria” sono sostituite dalle parole: “disciplina dell’Unione europea”.
(9) Nel comma 5 dell’articolo 4 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: “disciplina comunitaria” sono sostituite dalle parole: “disciplina dell’Unione europea”.
(10) Nel comma 6 dell’articolo 4 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: “disciplina comunitaria” sono sostituite dalle parole: “disciplina dell’Unione europea”.
(11) Nel comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: “disciplina comunitaria” sono sostituite dalle parole: “disciplina dell’Unione europea”.
(12) Nel comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: “disciplina comunitaria” sono sostituite dalle parole: “disciplina dell’Unione europea”.
(13) Nel comma 3 dell’articolo 6 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: “disciplina comunitaria” sono sostituite dalle parole: “disciplina dell’Unione europea”.
(14) Nel comma 1 dell’articolo 12 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: “disciplina comunitaria” sono sostituite dalle parole: “disciplina dell’Unione europea”.
(15) Nel comma 2 dell’articolo 12 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: “disciplina comunitaria” sono sostituite dalle parole: “disciplina dell’Unione europea”.
(16) Nel comma 3 dell’articolo 12 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: “articolo 93, comma 3, del Trattato CE” sono sostituite dalle parole: “Art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea” e le parole: “disciplina comunitaria” sono sostituite dalle parole: “disciplina dell’Unione europea”.
(17) Nel comma 1 dell’articolo 16 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: “disposizioni comunitarie” sono sostituite dalle parole: “disposizioni dell’Unione europea” e le parole: “articolo 93, comma 3, del Trattato CE” sono sostituite dalle parole: “articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea”.
(18) Nel comma 2 dell’articolo 16/bis della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, le parole: “della vigente normativa comunitaria” sono sostituite dalle parole: “della vigente normativa dell’Unione europea”.
(19) Nel comma 1 dell’articolo 21 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: “Ferma restando la disciplina comunitaria” sono sostituite dalle parole: “Ferme restando le disposizioni UE”.
(20) Nel comma 2 dell’articolo 21 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: “della normativa comunitaria” sono sostituite dalle parole: “delle disposizioni UE”.
(21) La rubrica dell’articolo 22 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, è così sostituita:”Programmi dell’Unione europea”.
(22) Nel testo tedesco del comma 1 dell’articolo 22 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: “Europäischen Gemeinschaft” sono sostituite dalle parole: “Europäischen Union”.
(23) Nel testo italiano del comma 1 dell’articolo 22 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, la parola: “comunitarie” è sostituita dalle parole: “dell’Unione europea”.