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x) Legge provinciale 17 novembre 2017, n. 211)
Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (Legge europea provinciale 2017)

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1)
Pubblicata nel supplemento 7 del B.U. 21 novembre 2017, n. 47.

Art. 23 (Modifiche della legge provinciale  13 febbraio 1997, n. 4, “Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell’economia”)

(1) Nel comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: “normative comunitarie” sono sostituite dalle parole: “normative dell’Unione europea”.

(2) Nel comma 3 dell’articolo 1 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: “disciplina comunitaria” sono sostituite dalle parole: “disciplina dell’Unione europea”.

(3) Nel comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: “disciplina comunitaria” sono sostituite dalle parole: “disciplina dell’Unione europea”.

(4) Nel testo tedesco del comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, la parola: “Gemeinschaftsrechtes” è sostituita dalla parola: “Unionsrecht” e le parole: “Europäischen Gemeinschaft” sono sostituite dalle parole: “Europäischen Union”.

(5) Nel testo italiano del comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: “normativa comunitaria” sono sostituite dalle parole: “normativa dell’Unione europea” e le parole: “alla Comunità Europea” sono sostituite dalle parole: “all’Unione europea”.

(6) Nel comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: “disciplina comunitaria” sono sostituite dalle parole: “disciplina dell’Unione europea”.

(7) Nel comma 2 dell’articolo 4 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: “disciplina comunitaria” sono sostituite dalle parole: “disciplina dell’Unione europea”.

(8) Nel comma 3 dell’articolo 4 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: “regolamenti comunitari” sono sostituite dalle parole: “regolamenti dell’Unione europea”, le parole: “articoli 87 e 88 del Trattato CE” sono sostituite dalle parole: “articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea” e le parole: “disciplina comunitaria” sono sostituite dalle parole: “disciplina dell’Unione europea”.

(9) Nel comma 5 dell’articolo 4 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: “disciplina comunitaria” sono sostituite dalle parole: “disciplina dell’Unione europea”.

(10) Nel comma 6 dell’articolo 4 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: “disciplina comunitaria” sono sostituite dalle parole: “disciplina dell’Unione europea”.

(11) Nel comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: “disciplina comunitaria” sono sostituite dalle parole: “disciplina dell’Unione europea”.

(12) Nel comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: “disciplina comunitaria” sono sostituite dalle parole: “disciplina dell’Unione europea”.

(13) Nel comma 3 dell’articolo 6 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: “disciplina comunitaria” sono sostituite dalle parole: “disciplina dell’Unione europea”.

(14) Nel comma 1 dell’articolo 12 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: “disciplina comunitaria” sono sostituite dalle parole: “disciplina dell’Unione europea”.

(15) Nel comma 2 dell’articolo 12 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: “disciplina comunitaria” sono sostituite dalle parole: “disciplina dell’Unione europea”.

(16) Nel comma 3 dell’articolo 12 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: “articolo 93, comma 3, del Trattato CE” sono sostituite dalle parole: “Art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea” e le parole: “disciplina comunitaria” sono sostituite dalle parole: “disciplina dell’Unione europea”.

(17) Nel comma 1 dell’articolo 16 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: “disposizioni comunitarie” sono sostituite dalle parole: “disposizioni dell’Unione europea” e le parole: “articolo 93, comma 3, del Trattato CE” sono sostituite dalle parole: “articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea”.

(18) Nel comma 2 dell’articolo 16/bis della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, le parole: “della vigente normativa comunitaria” sono sostituite dalle parole: “della vigente normativa dell’Unione europea”.

(19) Nel comma 1 dell’articolo 21 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: “Ferma restando la disciplina comunitaria” sono sostituite dalle parole: “Ferme restando le disposizioni UE”.

(20) Nel comma 2 dell’articolo 21 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: “della normativa comunitaria” sono sostituite dalle parole: “delle disposizioni UE”.

(21) La rubrica dell’articolo 22 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, è così sostituita:”Programmi dell’Unione europea”.

(22) Nel testo tedesco del comma 1 dell’articolo 22 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: “Europäischen Gemeinschaft” sono sostituite dalle parole: “Europäischen Union”.

(23) Nel testo italiano del comma 1 dell’articolo 22 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, la parola: “comunitarie” è sostituita dalle parole: “dell’Unione europea”.

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