(1) Le organizzazioni turistiche sono organizzazioni senza scopo di lucro. Eventuali entrate ed eccedenze vanno impiegate per lo svolgimento dei loro compiti.
(2) Le organizzazioni turistiche hanno lo scopo di promuovere e incrementare il turismo nella rispettiva zona di competenza.
(3) Esse hanno nella propria zona di competenza il compito di:
(4) Oltre ai compiti di cui al comma 3, le organizzazioni turistiche possono finanziare servizi e infrastrutture rilevanti per il turismo in maggioranza di proprietà pubblica. 3)