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d) Legge provinciale 19 settembre 2017, n. 151)2)
Ordinamento delle organizzazioni turistiche

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 26 settembre 2017, n. 39.

Art. 3 (Finalità e compiti)

(1)  Le organizzazioni turistiche sono organizzazioni senza scopo di lucro. Eventuali entrate ed eccedenze vanno impiegate per lo svolgimento dei loro compiti.

(2)  Le organizzazioni turistiche hanno lo scopo di promuovere e incrementare il turismo nella rispettiva zona di competenza.

(3)  Esse hanno nella propria zona di competenza il compito di:

  1. istituire e condurre servizi di informazione e di assistenza turistica, nonché la mediazione di servizi turistici;
  2. promuovere e attuare manifestazioni e altre iniziative di prevalente interesse turistico, nonché pubblicizzare manifestazioni locali;
  3. realizzare attività di marketing in accordo con la IDM;
  4. elaborare con la IDM studi, rilevazioni e ricerche in ambito turistico;
  5. valorizzare il patrimonio paesaggistico, artistico e storico;
  6. promuovere e gestire impianti e servizi di prevalente interesse turistico, a condizione che quote ed acquisti siano rispettivamente acquistate ed effettuati solo tramite fondi propri;
  7. rappresentare un punto di riferimento per altri operatori economici e per i rappresentanti dei settori economici del turismo nell’ambito dei loro compiti principali;
  8. promuovere i valori del marchio Alto Adige;
  9. promuovere i marchi locali, d’intesa e in collaborazione con la IDM e il marchio Alto Adige;
  10. svolgere di comune accordo i compiti ad esse delegati dalla Provincia o dal comune competente.

(4) Oltre ai compiti di cui al comma 3, le organizzazioni turistiche possono finanziare servizi e infrastrutture rilevanti per il turismo in maggioranza di proprietà pubblica. 3)

3)
L’art. 3, comma 4, è stato aggiunto dall’art. 8, comma 1, della L.P. 4 agosto 2023, n. 18.
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