(1) La cancellazione dall’elenco provinciale viene disposta nei seguenti casi:
(2) La cancellazione può essere inoltre dispo-sta nel caso in cui la maggioranza dei soggetti esercenti attività economiche, qualificate come turistiche, nell’ambito di competenza dell’organizzazione turistica o in una determinata parte di esso, non siano più soci dell’associazione o della società cooperativa.
(3) L’assessore/L’assessora provinciale competente, sentiti il comune o i comuni della rispettiva zona di competenza, dispone con provvedimento motivato la cancellazione dell’organizzazione turistica dall’elenco provinciale. Prima di disporre la cancellazione va diffidata l’organizzazione turistica e va sentito/a il/la presidente della stessa.