(1) II seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è assegnato al candidato che nella medesima lista segua immediatamente l’ultimo eletto, salvo quanto previsto dall’articolo 63.
(2) Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, il Consiglio provinciale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione del consigliere sospeso, affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, la più alta cifra elettorale individuale.
(3) La supplenza termina con la cessazione della sospensione. Il consigliere supplente è considerato, per tutta la durata della supplenza, consigliere provinciale a tutti gli effetti giuridici ed economici. Al consigliere provinciale sospeso dalla carica si applica, per la durata della sospensione, l’articolo 3 della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2, e successive modifiche.
(4) Qualora sopravvenga la decadenza del consigliere sospeso, si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.
(5) Nel caso di sospensione dell’unico rappresentante del gruppo linguistico ladino, si procede all’affidamento della supplenza ai sensi dell’Art. 63, comma 1.