(1) Il presente regolamento disciplina i requisiti per l’iscrizione nell’elenco provinciale degli idonei alla nomina a direttrice/direttore generale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, istituito dall’articolo 8, comma 1, della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, recante “Struttura organizzativa del Servizio sanitario provinciale”, presso la Ripartizione provinciale Salute; Il presente regolamento disciplina inoltre le modalità della procedura di selezione delle candidate e dei candidati da proporre alla Giunta provinciale nonché i relativi criteri e procedure di valutazione, in esecuzione del comma 3 dello stesso articolo.
(1) Le candidate e i candidati che intendono partecipare alla procedura di iscrizione nell’elenco provinciale per la posizione di Direttrice generale/Direttore generale devono soddisfare i seguenti requisiti:
(2) Salvo quanto disposto dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Provincia 30 marzo 2017, n. 10, le candidate e i candidati devono essere in possesso dei requisiti prescritti di cui al comma 1 del presente articolo alla data di presentazione della domanda di iscrizione. L’attestato di formazione manageriale di cui al comma 1, lettera e), può essere prodotto anche entro 18 mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione.
(1) L’avviso riguardante la procedura di iscrizione è approvato dalla Direttrice/dal Direttore della Ripartizione provinciale Salute e pubblicato permanentemente sui siti internet della Provincia autonoma di Bolzano e dell’Azienda Sanitaria.
(2) Le domande di iscrizione possono essere presentate permanentemente con le modalità previste dall’avviso.
(1) La commissione per la valutazione delle domande di iscrizione nell’elenco è nominata dalla/dal Presidente della Provincia.
(2) La commissione è composta da cinque esperti indipendenti, che devono distinguersi per comprovata professionalità e competenza nelle discipline oggetto della selezione.
(3) I commissari rimangono in carica per tre anni. L’incarico non è rinnovabile. Per ciascun componente della commissione viene nominato un membro supplente.
(4) I componenti della commissione non devono trovarsi in situazioni di conflitto di interessi.
(1) Ai fini dell’iscrizione nell’elenco provinciale la valutazione avviene, con cadenza biennale, sulla base dei titoli formativi e professionali e della comprovata esperienza dirigenziale. Tutte le domande di iscrizione, presentate entro la data fissata dall’avviso di cui all’articolo 3, sono valutate dalla commissione secondo le modalità e i criteri di seguito indicati. 2)
(2) La commissione può attribuire ad ogni candidata/candidato un punteggio massimo di 100 punti.
(3) I titoli formativi e professionali sono valutati con un punteggio complessivo massimo di 40 punti; l’esperienza dirigenziale è valutata con un punteggio complessivo massimo di 60 punti. La commissione tiene conto delle competenze professionali, del curriculum vitae e del numero di risorse umane e finanziarie gestite. 3)
(4) 4)
(5) Ai fini dell’iscrizione nell’elenco provinciale deve essere raggiunto un punteggio minimo di 70 punti.
(1) L’elenco provinciale è aggiornato con cadenza biennale.
(2) La/Il Presidente della Provincia dispone l’iscrizione nell’elenco provinciale a seguito della valutazione positiva da parte della commissione. L’iscrizione è valida per quattro anni.
(3) Sono iscritte d’ufficio nell’elenco provinciale, a seguito di manifestazione d’interesse, le persone iscritte nel relativo elenco nazionale degli idonei, qualora soddisfino i requisiti previsti dalle disposizioni dello Statuto speciale di autonomia e dalle relative norme di attuazione. 5)
(4) L’elenco provinciale viene pubblicato sul sito della Ripartizione provinciale Salute. Gli iscritti risultano in ordine alfabetico, senza indicazione del punteggio raggiunto.
(5) Dopo l’iscrizione nell’elenco provinciale, le candidate e i candidati hanno la possibilità di aggiornare i loro titoli senza ulteriore valutazione degli stessi da parte della commissione.
(1) Ai fini della nomina della direttrice/del direttore generale la commissione di cui all’articolo 4 valuta per titoli e colloquio le candidate e i candidati iscritti nell’elenco provinciale nonché, ai sensi dell’articolo 10-bis della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, e a seguito di manifestazione di interesse, le persone iscritte nel ruolo unico della dirigenza a livello provinciale, e propone alla Giunta provinciale una rosa di candidate e candidati. 6)
(1-bis) La Giunta provinciale nomina la Direttrice/il Direttore generale dalla rosa delle candidate e dei candidati proposti dalla commissione, scegliendo la persona che presenta i requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell’incarico da attribuire. 7)
(2) Almeno 30 giorni prima della nomina è pubblicato il relativo avviso sui siti internet della Provincia autonoma di Bolzano e dell’Azienda Sanitaria.
(1) In sede di prima applicazione del presente regolamento di esecuzione, la prima scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di iscrizione nell’elenco provinciale è fissato in 60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso
(2) Le candidate e i candidati idonei, dichiarati tali a seguito dell’ultima procedura di selezione esperita in forza della deliberazione della Giunta provinciale n. 26 del 13 gennaio 2015 per la nomina a direttrice generale/direttore generale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, sono iscritti d’ufficio nel rispettivo elenco provinciale per la durata di quattro anni. 8)
(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.