(1) Ai fini dell’iscrizione nell’elenco provinciale la valutazione avviene, con cadenza biennale, sulla base dei titoli formativi e professionali e della comprovata esperienza dirigenziale. Tutte le domande di iscrizione, presentate entro la data fissata dall’avviso di cui all’articolo 3, sono valutate dalla commissione secondo le modalità e i criteri di seguito indicati. 2)
(2) La commissione può attribuire ad ogni candidata/candidato un punteggio massimo di 100 punti.
(3) I titoli formativi e professionali sono valutati con un punteggio complessivo massimo di 40 punti; l’esperienza dirigenziale è valutata con un punteggio complessivo massimo di 60 punti. La commissione tiene conto delle competenze professionali, del curriculum vitae e del numero di risorse umane e finanziarie gestite. 3)
(4) 4)
(5) Ai fini dell’iscrizione nell’elenco provinciale deve essere raggiunto un punteggio minimo di 70 punti.