1. La commissione di cui all’articolo 4, comma 3, redige, in base agli esiti della procedura selettiva, un’apposita graduatoria per ognuna delle particolari offerte formative. Tali graduatorie sono approvate dall’Intendente scolastico e pubblicate sul sito internet e all’albo dell’Intendenza scolastica.
2. La validità delle graduatorie è limitata alla durata della particolare offerta formativa. Le graduatorie cessano comunque di essere valide alla scadenza del piano triennale dell’offerta formativa.