1. I posti per particolari offerte formative che sono disponibili per un anno intero:
a) vengono coperti dall’Intendenza scolastica sulla base dei provvedimenti in merito agli utilizzi e alle assegnazioni provvisorie o
b) vengono utilizzati per l’assunzione, da parte della scuola, di docenti a tempo determinato.
2. L’attribuzione dei posti di cui al comma 1 alle candidate iscritte e ai candidati iscritti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali o d’istituto dell’anno scolastico al quale si riferisce la particolare offerta formativa, avviene tramite scorrimento delle apposite graduatorie di cui all’articolo 5. Se una candidata o un candidato rifiuta il posto offerto si prosegue con lo scorrimento della graduatoria e il posto viene offerto alla candidata o al candidato che segue in graduatoria fino all’esaurimento della stessa.
3. Qualora nella graduatoria nessuna candidata o nessun candidato dovesse accettare il posto riferito a una particolare offerta formativa, lo stesso non può essere coperto in base alla procedura di assunzione definita dalla presente delibera.
4. Per l’assunzione di cui al comma 1, lettera b), la scuola stipula un contratto di lavoro a tempo determinato nella classe di concorso, per la quale il candidato o la candidata ha accettato l’offerta d’impiego per la particolare offerta formativa e per la quale possiede l’abilitazione o il titolo di studio richiesto per il corrispondente grado di scuola.