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w) Legge provinciale 6 luglio 2017, n. 81)
Modifiche di leggi provinciali in materia di cultura, procedimento amministrativo, ordinamento degli uffici e personale, istruzione, enti locali, agricoltura, tutela del paesaggio e dell'ambiente, foreste e caccia, sanità, politiche sociali, edilizia abitativa agevolata, apprendistato, trasporti, artigianato, turismo e industria alberghiera, rifugi alpini, commercio, appalti pubblici e altre disposizioni

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 1 del B.U. 18 luglio 2017, n. 29.

Art. 21 (Modifica della legge provinciale  30 aprile 1991, n. 13, “Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano”)

(1) L’articolo 7/quater della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 7/quater (Posti letto in residenze per anziani)

1. Nei territori di un servizio sociale, nei quali la dotazione di posti letto nelle residenze per anziani accreditate supera il 120 per cento del parametro definito dal piano sociale provinciale, non possono essere realizzati ulteriori posti con finanziamento provinciale, salvo nell’ambito di opere di ristrutturazione o ampliamento di residenze per anziani già esistenti, se in tal modo la struttura raggiunge la dimensione minima prevista o il numero minimo di posti prescritto per l’area residenziale di assistenza e cura.”

(2) Alla fine del comma 1 dell’articolo 11/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Nuove offerte non menzionate nella presente legge possono essere introdotte e disciplinate dalla Giunta provinciale a seguito di una fase di loro sperimentazione.”

(3) L’articolo 11/quater della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 11/quater (Servizi di assistenza semiresidenziale e residenziale per anziani)

1. Costituiscono servizi di assistenza semiresidenziale per anziani l’assistenza diurna in strutture e i centri di assistenza diurna.

2. Costituiscono servizi di assistenza residenziale per anziani:

  1. l’accompagnamento e l’assistenza abitativa per anziani;
  2. le residenze per anziani.

3. L’organizzazione e i requisiti strutturali dei servizi di cui al presente articolo sono disciplinati dalla Giunta provinciale.

4. Le residenze per anziani devono essere preventivamente riconosciute idonee al funzionamento in ordine alla funzionalità architettonica, degli arredi e delle attrezzature. Per ottenere l’idoneità al funzionamento deve essere presentata una domanda, corredata da una planimetria dei locali e dal prospetto dei mezzi destinati allo svolgimento dell’attività. In tutti gli altri casi non disciplinati dalla legge, l’accreditamento comprende anche la dichiarazione di idoneità al funzionamento.

5. Residenze per anziani che, a causa di opere di costruzione, ristrutturazione o ampliamento, derogano ai criteri strutturali previsti, possono ricevere una dichiarazione di idoneità al funzionamento provvisoria sino alla conclusione dei lavori.

6. Per l’esame e la valutazione dei progetti per la realizzazione di strutture destinate all’assistenza agli anziani è costituita una commissione tecnica.

7. Le spese per l’assistenza, l’organizzazione del tempo libero e i servizi alberghieri nonché quelle relative alla direzione e al coordinamento del settore di assistenza e di cura sono coperte tramite la retta. Le spese per l’assistenza sanitaria di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e per l’assistenza farmaceutica sono escluse dal calcolo per la determinazione della retta giornaliera. Tali spese, se non sono direttamente a carico dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, vengono rimborsate alle strutture sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. La Giunta provinciale stabilisce le qualifiche professionali che possono svolgere le funzioni di responsabile tecnico dell’assistenza e di responsabile di settore e responsabile dell’area residenziale.

8. La competente Ripartizione provinciale determina la retta giornaliera che l’Azienda sanitaria contabilizza agli istituti assicurativi esteri per l’assistenza sanitaria erogata a favore di persone presso di loro assicurate, ospitate in residenze per anziani oppure assistite sul territorio nell’ambito dell’assistenza domiciliare.

9. L’assistenza medica è garantita da medici della residenza per anziani, o da uno o più medici di medicina generale del distretto in cui ha sede la residenza per anziani, oppure da medici dell’ospedale. Il servizio sanitario provinciale garantisce inoltre un’adeguata assistenza medica specialistica, consulenza dietetica e, ai fini dell’assistenza sanitaria di tutti gli ospiti delle residenze per anziani, mette a disposizione il materiale sanitario necessario, i presidi sanitari e i farmaci.

10. Per i centri di degenza gestiti dal servizio sanitario provinciale trovano applicazione le norme espressamente previste dalle rispettive disposizioni.”

(4) Il comma 6 dell’articolo 14 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“6. I servizi a gestione pubblica e privata sono autorizzati dalla Provincia e, qualora finanziati anche in parte con mezzi pubblici, accreditati. Per i centri di degenza di cui all’Art. 11/quater, comma 10, devono essere presenti a tal fine le autorizzazioni previste dal servizio sanitario provinciale. La Giunta provinciale determina i criteri e le modalità delle procedure di autorizzazione e di accreditamento, al fine di promuovere la qualità sociale e professionale dei servizi e delle prestazioni.”

(5) Il comma 4 dell’articolo 15 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“4. In ogni distretto è istituito un Comitato di distretto per favorire il lavoro di comunità e la partecipazione della popolazione. La composizione, i compiti e il funzionamento del Comitato di distretto sono stabiliti dalla Giunta provinciale. Al fine di realizzare la propria attività e di garantire un eventuale rimborso spese per componenti privati del Comitato stesso, al Comitato di distretto è assegnato annualmente, sia da parte dell’ente gestore dei servizi sociali delegati territorialmente competente, sia dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, un fondo di 0,30 euro cadauno per abitante del distretto al 31 dicembre dell’anno precedente.”

(6) Il comma 1/bis dell’articolo 20/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“1/bis La Provincia rimborsa agli enti competenti per la gestione di residenze per anziani accreditate le spese sostenute per l’acquisto o la locazione finanziaria di apparecchiature, attrezzature, arredi ed altri beni mobili ad uso sanitario e relativi accessori, necessari per l’assistenza sanitaria agli ospiti. La Giunta provinciale determina le apparecchiature, le attrezzature, gli arredi e gli altri beni mobili ad uso sanitario finanziabili, nonché i relativi importi massimi delle spese rimborsabili. Sono rimborsati anche i costi dei relativi ricambi, purché non venga superato l’importo del contributo concesso ed i costi complessivi non ammontino ad una somma superiore a quella massima fissata per il relativo bene.”

(7) Dopo il comma 5 dell’articolo 29 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, è inserito il seguente comma:

“5/bis Le spese di investimento per le unità di valutazione di cui all’articolo 3 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, vengono finanziate attraverso il fondo sociale provinciale sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.”

(8) Il comma 1 dell’articolo 30 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Entro il mese di luglio di ogni anno gli enti gestori dei servizi sociali trasmettono alla Ripartizione provinciale Politiche sociali i programmi di attività e di spesa dell’anno successivo su apposito modello approvato dalla Giunta provinciale. In casi motivati gli enti gestori dei servizi sociali possono presentare un’integrazione del programma di spesa sulla base del medesimo modello. Entro il mese di aprile di ogni anno gli stessi enti presentano i dati di spesa riferiti all’anno precedente, con indicazione dell’eventuale avanzo d’amministrazione sulla base di modelli di rilevazione approvati dalla Giunta provinciale.”

(9) Dopo il comma 4 dell’articolo 30 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“4/bis I finanziamenti assegnati per spese di investimento sono soggetti ad un vincolo di destinazione all’utilizzo a favore dei servizi sociali per lo svolgimento delle funzioni delegate di cui all’articolo 10. La Giunta provinciale definisce la durata e le modalità del vincolo per le diverse tipologie di investimenti finanziati, così come le modalità di restituzione dell’importo nel caso di mancato rispetto del vincolo previsto oppure di alienazione o modifica della destinazione dello stesso finanziamento.”

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