(1) La presente legge disciplina l’incentivazione dei musei pubblici e privati nonché delle collezioni pubbliche e private dell’Alto Adige.
(2) Ai sensi della presente legge, per musei e collezioni si intendono istituzioni permanenti di pubblica utilità, aperte al pubblico, al servizio della società e del suo sviluppo in Alto Adige. Tali istituzioni acquisiscono, conservano in modo professionale, studiano, espongono e trasmettono con metodiche attuali, a fini di studio, educazione e diletto, testimonianze materiali e immateriali dell’umanità e del suo ambiente, rilevanti per la storia locale e lo sviluppo sociale della provincia di Bolzano. Musei e collezioni non perseguono scopi di lucro e operano in conformità al Codice etico del Consiglio internazionale dei musei (ICOM).