(1) L’Azienda Sanitaria, in sintonia ed eventualmente ad integrazione delle direttive stabilite dalla Giunta provinciale, attiva un sistema di monitoring e controlling sulla qualità dell’assistenza e sulla appropriatezza delle prestazioni erogate, che tiene anche conto:
(2) Il rispetto dei programmi di attività previsti per ciascuna struttura rappresenta un criterio di valutazione per la conferma degli incarichi nonché per la corresponsione di eventuali indennità di risultato al personale con funzioni dirigenziali dell’Azienda Sanitaria. Sono sottoposte a valutazione le seguenti figure con funzioni dirigenziali: