1. Il rimborso delle spese alberghiere per cure termali può essere concesso, per un massimo di 15 giorni, ridotti a 13 in caso di cure idropiniche a Montecatini, a persone invalide di guerra o di servizio che ne presentino l'indicazione clinica. Il medico addetto all'assistenza agli invalidi del Comprensorio sanitario territorialmente competente autorizza e ammette la persona invalida alle cure termali.
2. Il giorno di arrivo e quello di partenza sono computati come un solo giorno.
3. Il rimborso può essere erogato a condizione che la persona non abbia usufruito nello stesso anno di una prestazione economica per le cure climatiche e per il soggiorno terapeutico.
4. È escluso dalla prestazione chi ha effettuato cicli di cure termali per tre anni consecutivi, ad eccezione dei casi di riacutizzazione dell'infermità pensionata o di aggravamento dell'invalidità accertati dal medico addetto all'assistenza agli invalidi del Comprensorio sanitario.
5. Il rimborso delle spese di soggiorno comprende le spese di vitto e alloggio, oppure solo di vitto nel caso la persona invalida non debba affrontare spese per l'alloggio. Le persone invalide ammesse alle cure possono soggiornare presso alberghi o stabilimenti di loro scelta.
6. Qualora la persona invalida sia nell'impossibilità di attendere autonomamente alle esigenze della vita quotidiana, possono essere rimborsati anche i costi per l’accompagnatore/accompagnatrice, a condizione che il competente ufficio del Comprensorio sanitario dichiari che l’accompagnamento è necessario.