In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

Delibera 21 febbraio 2017, n. 213
Approvazione delle "Linee guida per la concessione di prestazioni economiche a favore delle persone con disabilità e degli invalidi di guerra e di servizio" - Revoca delle Deliberazioni della Giunta provinciale n. 873 del 10.03.2013 "Criteri relativi alle prestazioni economiche a favore delle persone con disabilità - allegato A" e n. 1469 del 26.09.2011 "Criteri per la concessione della prestazione Vita indipendente e partecipazione sociale ai sensi dell'art. 25 del vigente DPGP 11 agosto 2000 n. 30" (modificata con delibera n. 1043 del 07.12.2021)

ALLEGATO A

Linee guida per la concessione di prestazioni economiche a favore delle persone con disabilità e degli invalidi di guerra e di servizio

Capo I
Rimborso di spese di accompagnamento o di trasporto

Art. 1
Descrizione della prestazione

1. Il presente capo contiene le linee guida per il rimborso delle spese di accompagnamento o di trasporto a favore delle persone con disabilità permanente, ai sensi dell’articolo 24 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.

2. Alle persone con disabilità permanente, che sono in grado di utilizzare il mezzo pubblico solo se accompagnate, può essere concesso il rimborso per il servizio di accompagnamento.

3. Alle persone con disabilità permanente che non possono utilizzare mezzi pubblici di trasporto è concesso il rimborso per le spese di trasporto.

4. Il rimborso di cui al comma 3 comprende anche le spese di trasporto per tratte non coperte da servizio pubblico, qualora la persona con disabilità non sia in grado di raggiungere la più vicina fermata utile o non sia in grado di sopportare i tempi di attesa.

5. L'effettuazione di più percorsi giornalieri, compresi quelli a vuoto, può essere presa in considerazione solo in caso di comprovata necessità.

Art. 2
Ammontare del rimborso per il servizio di accompagnamento

1. Il rimborso è erogato, dietro presentazione di documenti di spesa, nel seguente modo:

a) entro primi 30 km (andata e ritorno): quota forfait pari a un importo massimo di 23 €;

b) a partire dal 31 km: importo massimo pari a 0,75 € per ciascun chilometro percorso.

2. Agli importi di cui al comma 1 va aggiunto il rimborso della tariffa per il mezzo pubblico per l'accompagnatore/accompagnatrice.

Art. 3
Ammontare del rimborso del trasporto con mezzo di trasporto privato

1. Per il trasporto effettuato con mezzo di trasporto privato, il rimborso è pari a un importo massimo di 0,33 € per ciascun chilometro percorso.

Art. 4
Ammontare del rimborso del trasporto effettuato da imprese o associazioni che svolgono tale servizio

1. Per il trasporto effettuato da imprese o associazioni che svolgono tale servizio (taxi, autonoleggiatori, cooperative, ecc.), il rimborso è calcolato nel modo seguente:

a) se l’importo risultante dalla fattura è pari o inferiore a 16 € si applica l’importo fatturato (importo forfetario);

b) per importi della fattura superiori a 16,00 € il rimborso è determinato sulla base della spesa ammessa, calcolata applicando le seguenti tariffe:

1) per percorsi fino a 29 km (andata e ritorno) è applicato il diritto fisso di 5,00 €, al quale si aggiunge un importo massimo di 1,15 € per chilometro percorso;

2) per percorsi da 30 a 150 km (andata e ritorno) è applicato un importo massimo pari a 1,15 € per chilometro percorso;

3) per percorsi oltre i 150 chilometri (andata e ritorno) è applicato un importo massimo pari a 0,82 € per chilometro percorso.

2. Sono ammesse inoltre le seguenti spese:

a) per utilizzo di veicoli adattati per le persone con disabilità: 20 % della tariffa di cui al comma 1, lettera b). Tale aumento non si applica all'importo forfetario e al diritto fisso;

b) per i viaggi a vuoto (viaggi che nell’ambito del trasporto, sono effettuati senza il/la cliente): 60 % della tariffa di cui al comma 1, lettera b);

c) per i tempi di attesa – minimo 30 minuti (tempi di attesa inferiori non vengono rimborsati):

1) per percorsi entro i 20 km si calcolano due percorsi di andata e ritorno, purché la persona sia trasportata alla sua destinazione e riaccompagnata alla sua abitazione all'ora convenuta;

2) per percorsi oltre 20 km si calcola un importo orario massimo pari a 24,40 € e si considera un solo percorso di andata e ritorno;

d) eventuali spese di autostrada.

Art. 5
Ammontare del rimborso del trasporto per il raggiungimento del posto di lavoro

1. Il rimborso per il trasporto effettuato dai soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, per il raggiungimento del posto di lavoro, della sede del progetto di inserimento lavorativo o della convenzione individuale per l’occupazione lavorativa, è determinato sulla base della spesa ammessa, come calcolata ai sensi dell’articolo 4, indipendentemente dal valore della situazione economica.

2. Se la persona raggiunge il posto di lavoro guidando autonomamente un proprio veicolo adattato, il rimborso è calcolato ai sensi dell’articolo 3, indipendentemente dal valore della situazione economica.

3. Dall’ammontare del rimborso di cui ai commi 1 e 2 è detratto un importo corrispondente alle tariffe chilometriche applicate dal trasporto pubblico per il tratto percorso. Per il calcolo di tale importo si deve verificare se la persona ha diritto alla riduzione o all’esenzione dal pagamento delle tariffe dei servizi del trasporto pubblico.

Art. 6
Limite massimo del rimborso

1. L’importo mensile del rimborso di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 non deve superare l’ammontare massimo corrispondente a 2.000,00 €.

Art. 7
Parere del distretto sociale

1. Ai fini del parere di cui all’articolo 24, comma 8, del DPGP n. 30/2000, e successive modifiche, le modalità di effettuazione del trasporto sono valutate dall’operatore/operatrice competente del distretto sociale e concordate con il/la richiedente.

Art. 8
Documentazione

1. La disabilità permanente e la necessità del trasporto sono attestate da un certificato medico rilasciato dal competente servizio specialistico dei Comprensori Sanitari (servizio riabilitativo, psicologico o psichiatrico) o, in alternativa, da una copia del verbale di visita collegiale di riconoscimento dell’invalidità civile che attesti il fabbisogno di accompagnamento oppure da una copia del certificato di disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche.

2. Alla domanda di rimborso deve essere allegata la documentazione attestante:

a) l’obiettivo del trasporto, i percorsi effettuati, la distanza coperta e la frequenza del trasporto o dell’accompagnamento;

b) la frequenza dei servizi sanitari e sociali o le giornate di lavoro effettivamente prestate;

c) l’eventuale orario delle lezioni scolastiche e universitarie;

d) la spesa sostenuta (fattura quietanzata).

3. La prescrizione di terapie e cure deve essere certificata da medici specialisti dei presidi ospedalieri o dei servizi di riabilitazione.

4. In caso di terapie e cure fuori provincia, l’impossibilità di usufruire della prestazione nella provincia di Bolzano deve essere attestata da un certificato medico.

Capo II
“Vita indipendente e partecipazione sociale”

Art. 9
Descrizione della prestazione

1. Il presente capo contiene le linee guida per la concessione della prestazione per l’assistenza personale mirata alla vita indipendente e alla partecipazione sociale, ai sensi dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e ai sensi dell’articolo 16 dei “Criteri sui servizi abitativi e prestazioni abitative per persone con disabilità, con malattia psichica e con dipendenza patologica”, approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 284 del 30 marzo 2021.

2. Scopo della prestazione è offrire alle persone adulte con disabilità permanente aventi i requisiti di cui all’articolo 25, commi 1, 2, 5 e 6 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, la possibilità di scegliere di abitare in autonomia. La prestazione rende possibile, per queste persone, una vita autonoma al di fuori della famiglia d’origine o dei servizi sociali residenziali e incentiva le loro possibilità di partecipazione sociale. Essa non copre le pure prestazioni di cura, ma consente un rafforzamento dell’autodeterminazione della persona in riferimento alla concreta strutturazione della sua giornata e integra il progetto di vita della persona.

Art. 10
Calcolo del contributo

1. Il contributo è calcolato in base agli importi di cui al comma 2, detratte le riduzioni di cui al successivo articolo 11. L’importo del contributo è determinato inoltre ai sensi dell’articolo 25, comma 8, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.

2. Il contributo si compone di:

a) un importo annuale differenziato in base al livello di non autosufficienza riconosciuto:

- livello 1: 9.500,00 euro;

- livello 2: 16.700,00 euro;

- livello 3: 23.750,00 euro;

- livello 4: 30.850,00 euro;

b) un importo annuale concesso se sussiste la necessità della presenza continua, nelle 24 ore, di un/una assistente, differenziato in base al livello di non autosufficienza riconosciuto:

- livello 1: 2.380,00 euro;

- livello 2: 2.380,00 euro;

- livello 3: 4.750,00 euro;

- livello 4: 7.120,00 euro;

c) un importo annuale per il fabbisogno di sorveglianza notturna attiva, differenziato in base al livello di non autosufficienza riconosciuto:

- livello 3: 4.750,00 euro;

- livello 4: 4.750,00 euro;

d) un importo annuale pari al massimo a 1.200,00 euro a copertura delle spese per un supporto esterno per la pianifica-zione e l’organizzazione dell’assistenza tramite un fornitore privato, diverso dall’amministratore/ amministratrice di sostegno che abbia per decreto di nomina tali compiti.

Art. 11
Riduzione del contributo

1. Il contributo determinato ai sensi del precedente articolo 10 viene ridotto

a) del 10%, qualora il/la richiedente condivida la gestione della vita familiare domestica con altre persone maggiorenni. Non sono considerati i figli a carico fino all’età di 26 anni e le persone assunte per l’assistenza;

b) del 15% in caso di due persone conviventi, entrambe beneficiarie della presente prestazione. In caso di tre persone conviventi la percentuale di riduzione è pari al 30%;

c) del 10% qualora un/una familiare usufruisca per il/la richiedente dei permessi giornalieri retribuiti previsti dalla legge del 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche;

d) dei seguenti importi annuali, commisurati al livello di non autosufficienza riconosciuto, qualora il/la richiedente svolga un’attività lavorativa, anche attraverso le convenzioni individuali di inserimento lavorativo o le convenzioni individuali di occupazione lavorativa e tirocini:

- livello 1: 1.050,00 euro;

- livello 2: 1.650,00 euro;

- livello 3: 3.850,00 euro;

- livello 4: 7.050,00 euro.

In caso di lavoro a tempo parziale i suddetti importi sono diminuiti del 50%.

Art. 12
Procedura

1. Alla prima domanda di prestazione va allegata la seguente documentazione:

a) copia del certificato di disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 1 o 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) dichiarazione relativa al riconoscimento del livello di non autosufficienza di cui alla legge provinciale del 12 ottobre 2007, n. 9;

c) certificazione del medico di medicina generale o del competente servizio specialistico del Comprensorio Sanitario che attesta la necessità della presenza continua, nelle 24 ore, di un/una assistente, di cui all’articolo 10, comma 2, lettera b);

d) certificazione del medico di base o del competente servizio specialistico del Comprensorio Sanitario che attesta il fabbisogno di sorveglianza notturna attiva di cui all’articolo 10, comma 2, lettera c).

2. Resta salvo l’obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione ai sensi del dell’articolo 25, comma 15, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.

3. Il parere di cui all’articolo 25, comma 10, del decreto del Presidente della Giunta Provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è elaborato dall’operatore/operatrice dell’area socio-pedagogica di base del competente distretto sociale, che segue l’utente, sulla base dei colloqui con la persona richiedente, previa verifica e valutazione di quanto segue:

a) completezza della domanda e dei relativi allegati;

b) desiderio della persona di vivere in una situazione abitativa propria e autodeterminata, in alternativa all’ammissione in un servizio residenziale;

c) fattibilità finanziaria del progetto in relazione ai costi di gestione dell’abitazione e ai costi di vita;

d) tempi di realizzazione della nuova situazione abitativa autonoma;

e) opportunità di concedere la prestazione un mese prima dell’effettivo trasloco nella nuova abitazione;

f) modalità di organizzazione dell’assistenza;

g) fabbisogno di un supporto per la pianificazione e l’organizzazione dell’assistenza tramite un fornitore privato;

h) ammontare del contributo determinato in base agli articoli 10 e 11;

i) conferma da parte del/della richiedente di aver ricevuto tutte le informazioni sulle procedure operative (documentazione mensile, scadenze, obbligo di comunicazione delle variazioni, ecc.).

Art. 13
Quote esenti dall’obbligo di documentazione

1. Sono esclusi dall’obbligo di documentazione di cui all’articolo 25, comma 12, del decreto del Presidente della Giunta Provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, i seguenti importi mensili, relativi all’assegno di cura riconosciuto, differenziati per livello di non autosufficienza:

- livello 1: 250,00 euro;

- livello 2: 400,00 euro;

- livello 3: 500,00 euro;

- livello 4: 600,00 euro.

Art. 14
Documentazione

1. Sono riconosciute documentazioni di spesa relative a:

a) assistenza, nelle forme previste dall’articolo 16, comma 4, della citata deliberazione della Giunta provinciale n. 284 del 30 marzo 2021;

b) consulenza contabile per un massimo del 50% dell’ammontare annuale;

c) valori convenzionali di vitto e alloggio per una persona convivente assunta per l’assistenza, sulla base del relativo contratto di lavoro;

d) pagamento della partecipazione alle tariffe per l’utilizzo di un servizio sociale semiresidenziale, di cui all’articolo 40 del decreto del Presidente della Giunta Provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche;

e) pagamento della partecipazione alle tariffe delle prestazioni dell’assistenza domiciliare e della mensa sociale, di cui all’articolo 39 del decreto del Presidente della Giunta Provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche;

f) supporto esterno per la pianificazione e l’organizzazione dell’assistenza tramite un fornitore privato, di cui all’articolo 25, comma 3, lettera d), del decreto del Presidente della Giunta Provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, esclusivamente in caso di concessione del relativo importo e solo fino alla cifra massima prevista all’articolo 10, comma 2, lettera d).

2. Il pagamento delle spese deve avvenire tramite bonifico bancario dal conto corrente sul quale viene versato sia l’assegno di cura sia il contributo di cui alle presenti linee guida. Sono riconosciute le spese riferite a:

a) rapporti contrattuali regolari;

b) contratti di lavoro registrati, stipulati dalla persona richiedente, fatture e note di compenso occasionale, esclusi i documenti di spesa emessi da persone con legami di parentela o affinità con il/la richiedente entro il terzo grado.

Capo III
Contributo per l’acquisto e rimborso per l’adattamento di veicoli

Art. 15
Descrizione della prestazione

1. Il presente capo contiene le linee guida per la concessione di un rimborso per l’adattamento del proprio veicolo a favore delle persone con una disabilità permanente degli arti inferiori o superiori che necessitano di un veicolo adattato o di un contributo per l’acquisto di in proprio veicolo alle persone con una disabilità permanente agli arti inferiori, ai sensi dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.

2. Sono ammesse a rimborso le spese per gli adattamenti di motoveicoli e autoveicoli autorizzati dagli organi competenti.

3. Sono compresi tra gli adattamenti anche eventuali servomeccanismi previsti o altre attrezzature già installate di serie, quali cambio automatico, pedane, guida a destra, nonché gli accorgimenti tecnici atti ad agevolare il caricamento nel veicolo di ausili per la deambulazione e carrozzine e simili.

4. Può essere ammessa a rimborso per l’adattamento, se quantificabile, la differenza di prezzo tra la versione normale del veicolo e quella fornita già adattata di serie dalla casa costruttrice.

5. Il contributo per l’acquisto può essere concesso anche per veicoli acquisiti tramite regolare contratto di “leasing” di durata almeno triennale.

6. Sono esclusi dal rimborso per l’adattamento o dal contributo per l’acquisto i veicoli per i quali sono previsti prestazioni economiche erogate in base alle norme sull’assistenza protesica.

Art. 16
Ammontare

1. Il rimborso per l’adattamento è concesso nella misura del 100% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di otto volte la quota base.

2. Il contributo per l’acquisto è concesso nella misura del 40% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di dodici volte la quota base.

Art. 17
Documentazione

1. La disabilità permanente è attestata da un certificato medico rilasciato dal competente servizio specialistico dei Comprensori Sanitari (servizio riabilitativo, psicologico o psichiatrico) o, in alternativa, da una copia del verbale di visita collegiale di riconoscimento dell’invalidità che attesti il fabbisogno di accompagnamento oppure da copia del certificato di disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche.

2. Il rimborso o il contributo sono erogati previa presentazione della fattura quietanzata o di copia del contratto di compravendita registrato. In caso di veicoli acquisiti con contratto di leasing, il contributo è erogato in forma rateale previa presentazione della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle rate.

3. Dalle voci della fattura per l'acquisto del veicolo vanno sottratte le spese relative a optional che non agevolano l’utilizzo del veicolo stesso da parte della persona con disabilità (quali vernici metallizzate, radio, navigatore e simili).

Capo IV

Art. 18
Contributo per l’adattamento di veicoli per i familiari

Descrizione della prestazione

1. Il presente capo contiene le linee guida per la concessione di un contributo alle persone che convivono con un familiare con disabilità permanente per l’adattamento del proprio veicolo, ai sensi dell’articolo 27 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche. Non sono considerate conviventi le persone disabili ospitate presso strutture residenziali in modo continuato, ossia per almeno 9 mesi all'anno.

2. Sono ammesse a contributo le spese per gli gli adattamenti di motoveicoli e autoveicoli autorizzati dagli organi competenti.

3. Sono considerati adattamenti anche eventuali servomeccanismi o altre attrezzature già installate di serie, quali doppia trazione, pedane e simili.

4. Sono inoltre comprese tra le spese per l'adattamento del veicolo quelle relative a tutti i necessari dispositivi atti ad agevolare:

a) l'entrata della persona con disabilità nel veicolo (ad es. sedili girevoli e portiere speciali);

b) il sollevamento della persona, compreso il caricamento nel veicolo di ausili per la deambulazione/carrozzine (ad es. sollevatori e gruette, scivoli);

c) il bloccaggio e la stabilità della persona e dell’ausilio per la deambulazione/carrozzina (es. cinture e guide, sedili di contenimento);

d) quant'altro si renda necessario per il trasporto della persona disabile o dell’ausilio per la deambulazione/carrozzina (es. carrelli appendici).

5. Può essere ammessa a contributo, se quantificabile, la differenza di prezzo tra la versione normale del veicolo e quella fornita già adattata di serie dalla casa costruttrice.

Art. 19
Ammontare

1. Il contributo per l’adattamento è concesso nella misura del 100% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di dodici volte la quota base.

Art. 20
Documentazione

1. La disabilità permanente è attestata da un certificato medico rilasciato dal competente servizio specialistico dei Comprensori Sanitari (servizio riabilitativo, psicologico o psichiatrico) o, in alternativa, da una copia del verbale di visita collegiale di riconoscimento dell’invalidità che attesti il fabbisogno di accompagnamento oppure da copia del certificato di disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche.

2. Il contributo è erogato previa presentazione di fattura quietanzata.

Capo V
Rimborso delle spese alberghiere per cure termali a favore di persone invalide di guerra e di servizio

Art. 21
Beneficiari

1. Il presente capo contiene le linee guida per il rimborso delle spese alberghiere per cure termali a favore di persone invalide di guerra e di servizio, ai sensi dell’articolo 35, comma 3, della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, e dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.

2. La prestazione può essere concessa agli invalidi di guerra (ex militari o civili) e di servizio ordinario:

a) che siano titolari di pensione ascrivibile ad una categoria compresa fra la prima e l’ottava di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modifiche, oppure

b) che siano in possesso del verbale di visita della competente commissione medica e in attesa del decreto di concessione della pensione. Dal verbale deve risultare quanto segue:

1) l'attribuzione di una delle categorie di cui alla lettera a);

2) che l'infermità è dipendente da causa di servizio o di guerra.

3. La prestazione può inoltre essere concessa a coloro cui sia stato riconosciuto l'equo indennizzo per infermità contratta in servizio e ascrivibile ad una delle categorie di cui al comma 2, lettera a).

Art. 22
Descrizione della prestazione

1. Il rimborso delle spese alberghiere per cure termali può essere concesso, per un massimo di 15 giorni, ridotti a 13 in caso di cure idropiniche a Montecatini, a persone invalide di guerra o di servizio che ne presentino l'indicazione clinica. Il medico addetto all'assistenza agli invalidi del Comprensorio sanitario territorialmente competente autorizza e ammette la persona invalida alle cure termali.

2. Il giorno di arrivo e quello di partenza sono computati come un solo giorno.

3. Il rimborso può essere erogato a condizione che la persona non abbia usufruito nello stesso anno di una prestazione economica per le cure climatiche e per il soggiorno terapeutico.

4. È escluso dalla prestazione chi ha effettuato cicli di cure termali per tre anni consecutivi, ad eccezione dei casi di riacutizzazione dell'infermità pensionata o di aggravamento dell'invalidità accertati dal medico addetto all'assistenza agli invalidi del Comprensorio sanitario.

5. Il rimborso delle spese di soggiorno comprende le spese di vitto e alloggio, oppure solo di vitto nel caso la persona invalida non debba affrontare spese per l'alloggio. Le persone invalide ammesse alle cure possono soggiornare presso alberghi o stabilimenti di loro scelta.

6. Qualora la persona invalida sia nell'impossibilità di attendere autonomamente alle esigenze della vita quotidiana, possono essere rimborsati anche i costi per l’accompagnatore/accompagnatrice, a condizione che il competente ufficio del Comprensorio sanitario dichiari che l’accompagnamento è necessario.

Art. 23
Ammontare del rimborso

1. L’ammontare del rimborso è determinato ai sensi dell’articolo 22, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.

2. Ai fini della concessione del rimborso può essere ammessa una spesa massima pari a:

a) 54,00 € al giorno per spese di vitto e alloggio;

b) 20 € al giorno per spese di solo vitto.

Art. 24
Documentazione

1. La domanda di rimborso deve essere corredata della seguente documentazione:

a) attestazione dello stabilimento presso il quale sono state effettuate le cure prescritte, comprovante l'effettuazione e la durata delle stesse, o dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal/dalla richiedente;

b) fattura, ricevuta fiscale o altra regolare documentazione comprovante la spesa sostenuta.

2. È accertato d’ufficio quanto segue:

a) la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 21, commi 2 e 3;

b) l’ammissione alle cure termali ai sensi dell’articolo 22, comma 1;

c) che la persona non ha usufruito nello stesso anno di una prestazione economica per cure climatiche e soggiorno terapeutico.

 

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction Delibera 10 gennaio 2017, n. 10
ActionAction Delibera 10 gennaio 2017, n. 19
ActionAction Delibera 17 gennaio 2017, n. 32
ActionAction Delibera 24 gennaio 2017, n. 56
ActionAction Delibera 24 gennaio 2017, n. 71
ActionAction Delibera 31 gennaio 2017, n. 111
ActionAction Delibera 31 gennaio 2017, n. 113
ActionAction Delibera 31 gennaio 2017, n. 120
ActionAction Delibera 31 gennaio 2017, n. 123
ActionAction Delibera 21 febbraio 2017, n. 199
ActionAction Delibera 21 febbraio 2017, n. 212
ActionAction Delibera 21 febbraio 2017, n. 213
ActionActionALLEGATO A
ActionAction Delibera 7 marzo 2017, n. 240
ActionAction Delibera 7 marzo 2017, n. 248
ActionAction Delibera 7 marzo 2017, n. 256
ActionAction Delibera 7 marzo 2017, n. 257
ActionAction Delibera 14 marzo 2017, n. 280
ActionAction Delibera 14 marzo 2017, n. 286
ActionAction Delibera 21 marzo 2017, n. 287
ActionAction Delibera 28 marzo 2017, n. 350
ActionAction Delibera 4 aprile 2017, n. 389
ActionAction Delibera 4 aprile 2017, n. 390
ActionAction Delibera 11 aprile 2017, n. 398
ActionAction Delibera 11 aprile 2017, n. 433
ActionAction Delibera 18 aprile 2017, n. 447
ActionAction Delibera 18 aprile 2017, n. 454
ActionAction Delibera 18 aprile 2017, n. 457
ActionAction Delibera 2 maggio 2017, n. 478
ActionAction Delibera 2 maggio 2017, n. 481
ActionAction Delibera 2 maggio 2017, n. 483
ActionAction Delibera 9 maggio 2017, n. 505
ActionAction Delibera 9 maggio 2017, n. 506
ActionAction Delibera 16 maggio 2017, n. 520
ActionAction Delibera 30 maggio 2017, n. 575
ActionAction Delibera 30 maggio 2017, n. 601
ActionAction Delibera 30 maggio 2017, n. 607
ActionAction Delibera 13 giugno 2017, n. 612
ActionAction Delibera 13 giugno 2017, n. 614
ActionAction Delibera 13 giugno 2017, n. 646
ActionAction Delibera 13 giugno 2017, n. 655
ActionAction Delibera 13 giugno 2017, n. 659
ActionAction Delibera 20 giugno 2017, n. 684
ActionAction Delibera 20 giugno 2017, n. 688
ActionAction Delibera 20 giugno 2017, n. 689
ActionAction Delibera 20 giugno 2017, n. 692
ActionAction Delibera 27 giugno 2017, n. 695
ActionAction Delibera 4 luglio 2017, n. 742
ActionAction Delibera 18 luglio 2017, n. 794
ActionAction Delibera 18 luglio 2017, n. 795
ActionAction Delibera 25 luglio 2017, n. 813
ActionAction Delibera 25 luglio 2017, n. 815
ActionAction Delibera 25 luglio 2017, n. 816
ActionAction Delibera 25 luglio 2017, n. 822
ActionAction Delibera 25 luglio 2017, n. 823
ActionAction Delibera 8 agosto 2017, n. 874
ActionAction Delibera 8 agosto 2017, n. 860
ActionAction Delibera 22 agosto 2017, n. 903
ActionAction Delibera 22 agosto 2017, n. 908
ActionAction Delibera 22 agosto 2017, n. 909
ActionAction Delibera 29 agosto 2017, n. 928
ActionAction Delibera 29 agosto 2017, n. 929
ActionAction Delibera 29 agosto 2017, n. 952
ActionAction Delibera 5 settembre 2017, n. 967
ActionAction Delibera 19 settembre 2017, n. 1005
ActionAction Delibera 26 settembre 2017, n. 1033
ActionAction Delibera 26 settembre 2017, n. 1036
ActionAction Delibera 3 ottobre 2017, n. 1060
ActionAction Delibera 10 ottobre 2017, n. 1068
ActionAction Delibera 10 ottobre 2017, n. 1080
ActionAction Delibera 10 ottobre 2017, n. 1092
ActionAction Delibera 17 ottobre 2017, n. 1118
ActionAction Delibera 17 ottobre 2017, n. 1119
ActionAction Delibera 17 ottobre 2017, n. 1121
ActionAction Delibera 17 ottobre 2017, n. 1122
ActionAction Delibera 17 ottobre 2017, n. 1123
ActionAction Delibera 31 ottobre 2017, n. 1168
ActionAction Delibera 31 ottobre 2017, n. 1181
ActionAction Delibera 31 ottobre 2017, n. 1184
ActionAction Delibera 14 novembre 2017, n. 1229
ActionAction Delibera 14 novembre 2017, n. 1231
ActionAction Delibera 21 novembre 2017, n. 1279
ActionAction Delibera 28 novembre 2017, n. 1313
ActionAction Delibera 28 novembre 2017, n. 1315
ActionAction Delibera 5 dicembre 2017, n. 1343
ActionAction Delibera 5 dicembre 2017, n. 1344
ActionAction Delibera 5 dicembre 2017, n. 1345
ActionAction Delibera 12 dicembre 2017, n. 1382
ActionAction Delibera 12 dicembre 2017, n. 1387
ActionAction Delibera 12 dicembre 2017, n. 1393
ActionAction Delibera 12 dicembre 2017, n. 1401
ActionAction Delibera 12 dicembre 2017, n. 1405
ActionAction Delibera 19 dicembre 2017, n. 1407
ActionAction Delibera 19 dicembre 2017, n. 1412
ActionAction Delibera 19 dicembre 2017, n. 1413
ActionAction Delibera 19 dicembre 2017, n. 1415
ActionAction Delibera 19 dicembre 2017, n. 1429
ActionAction Delibera 19 dicembre 2017, n. 1434
ActionAction Delibera 19 dicembre 2017, n. 1435
ActionAction Delibera 19 dicembre 2017, n. 1448
ActionAction Delibera 28 dicembre 2017, n. 1480
ActionAction Delibera 28 dicembre 2017, n. 1497
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico