Descrizione della prestazione
1. Il presente capo contiene le linee guida per la concessione di un contributo alle persone che convivono con un familiare con disabilità permanente per l’adattamento del proprio veicolo, ai sensi dell’articolo 27 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche. Non sono considerate conviventi le persone disabili ospitate presso strutture residenziali in modo continuato, ossia per almeno 9 mesi all'anno.
2. Sono ammesse a contributo le spese per gli gli adattamenti di motoveicoli e autoveicoli autorizzati dagli organi competenti.
3. Sono considerati adattamenti anche eventuali servomeccanismi o altre attrezzature già installate di serie, quali doppia trazione, pedane e simili.
4. Sono inoltre comprese tra le spese per l'adattamento del veicolo quelle relative a tutti i necessari dispositivi atti ad agevolare:
a) l'entrata della persona con disabilità nel veicolo (ad es. sedili girevoli e portiere speciali);
b) il sollevamento della persona, compreso il caricamento nel veicolo di ausili per la deambulazione/carrozzine (ad es. sollevatori e gruette, scivoli);
c) il bloccaggio e la stabilità della persona e dell’ausilio per la deambulazione/carrozzina (es. cinture e guide, sedili di contenimento);
d) quant'altro si renda necessario per il trasporto della persona disabile o dell’ausilio per la deambulazione/carrozzina (es. carrelli appendici).
5. Può essere ammessa a contributo, se quantificabile, la differenza di prezzo tra la versione normale del veicolo e quella fornita già adattata di serie dalla casa costruttrice.