1. Il presente capo contiene le linee guida per la concessione di un rimborso per l’adattamento del proprio veicolo a favore delle persone con una disabilità permanente degli arti inferiori o superiori che necessitano di un veicolo adattato o di un contributo per l’acquisto di in proprio veicolo alle persone con una disabilità permanente agli arti inferiori, ai sensi dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.
2. Sono ammesse a rimborso le spese per gli adattamenti di motoveicoli e autoveicoli autorizzati dagli organi competenti.
3. Sono compresi tra gli adattamenti anche eventuali servomeccanismi previsti o altre attrezzature già installate di serie, quali cambio automatico, pedane, guida a destra, nonché gli accorgimenti tecnici atti ad agevolare il caricamento nel veicolo di ausili per la deambulazione e carrozzine e simili.
4. Può essere ammessa a rimborso per l’adattamento, se quantificabile, la differenza di prezzo tra la versione normale del veicolo e quella fornita già adattata di serie dalla casa costruttrice.
5. Il contributo per l’acquisto può essere concesso anche per veicoli acquisiti tramite regolare contratto di “leasing” di durata almeno triennale.
6. Sono esclusi dal rimborso per l’adattamento o dal contributo per l’acquisto i veicoli per i quali sono previsti prestazioni economiche erogate in base alle norme sull’assistenza protesica.