1. L’Istitut Ladin utilizza per l’esercizio delle sue attività i beni mobili e immobili messi a disposizione dalla Provincia.
2. Costituiscono il patrimonio dell’Istitut Ladin:
a) i beni e le attrezzature tecniche necessari al funzionamento dell’Istitut Ladin;
b) tutte le altre attività e passività finanziarie e patrimoniali dell’Istitut Ladin.
2. I beni mobili e immobili sono iscritti, ai sensi della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, in registri d’inventario, sotto la responsabilità del Direttore/della Direttrice.
3. L’inventario generale è suddiviso in un inventario dei beni mobili e in uno dei beni immobili.
4. Gli inventari sono regolarmente aggiornati per quanto riguarda gli incrementi, le riduzioni o eventuali variazioni dei beni, sia in relazione alla composizione che al valore degli stessi.