(1) L’affidamento del servizio di tesoreria viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità.
(2) L’affidamento del servizio viene effettuato sulla base di una convenzione, deliberata dalla giunta, con la quale, in conformità all’apposito capitolato speciale, sono disciplinati gli obblighi dell’istituto, le modalità per lo svolgimento del servizio, nonché le condizioni per la remunerazione delle giacenze e per le anticipazioni di cassa.
(3) L’azienda di credito che funge da capofila in caso di gestione associata del servizio dovrà assumersi, anche per conto delle altre, l’onere di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalle leggi e dalla convenzione, nonché le relative responsabilità.