(1) Per quanto non diversamente disciplinato dal presente contratto di comparto relativo al personale delle scuole di infanzia trovano applicazione le disposizioni specifiche dei contratti di comparto del 14 giugno 2005, del 24 novembre 2009 e del 27 giugno 2013, nonché le disposizioni generali previste per il personale dell’Amministrazione provinciale.
(2) Le disposizioni in contrasto con il presente contratto di comparto non trovano più applicazione. In particolare non trovano più applicazione le seguenti disposizioni:
(3) L’articolo 8 trova applicazione anche per il profilo professionale „collaboratrice/collaboratore all’integrazione“.