(1) Il presente contratto di comparto si applica al personale delle scuole di infanzia della Provincia autonoma di Bolzano e disciplina in via transitoria fino alla stipulazione di un contratto collettivo organico i requisiti di accesso, nonché l’orario di lavoro.
(2) Fanno parte del personale delle scuole di infanzia il profilo professionale “insegnante di scuola dell’infanzia” e il profilo professionale “collaboratrice pedagogica/collaboratore pedagogico”.
(3) Il presente contratto di comparto entra in vigore il 1° settembre 2016.