(1) Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è aggiunto il seguente comma:
“3. Gli importi delle soglie degli appalti pubblici di rilevanza comunitaria previsti dalla presente legge sono da intendersi automaticamente adeguati alle revisioni effettuate dalla Commissione europea, con effetto dalla data di entrata in vigore dei relativi provvedimenti.”
(2) Nel testo italiano del comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, la parola: “strade” è sostituita dalla parola: “infrastrutture”.
(3) Nel comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, le parole: “fino a 207.000 euro” sono sostituite dalle parole: “fino alla soglia UE”.
(4) La rubrica dell’articolo 14 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituita: “Indagini geologiche”.
(5) Nel comma 1 dell’articolo 14 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, le parole: “e geognostiche” sono soppresse.
(6) Nel comma 1 dell’articolo 16 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, le parole: “dall’amministrazione aggiudicatrice” sono sostituite dalle parole: “dalla Giunta provinciale o dall’amministrazione aggiudicatrice”.
(7) Il comma 10 dell’articolo 16 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:
“10. In deroga ai commi 8 e 9, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti per singoli lotti senza applicare le procedure previste dalla direttiva, a condizione che il valore stimato, al netto dell’IVA, del lotto in questione sia inferiore a 80.000 euro per le forniture o i servizi oppure a 1.000.000 di euro per i lavori, purché il valore cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee o il progetto di prestazione di servizi. Nelle procedure di valore inferiore alla soglia UE il valore cumulato dei lotti aggiudicati senza applicare la procedura prevista per l’intero importo dell’opera non può superare il 30 per cento del valore cumulato di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l’opera prevista, il progetto di acquisizione di forniture omogenee o il progetto di prestazione di servizi.”
(8) L’ultimo periodo della lettera c) del comma 1 dell’articolo 17 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è soppresso.
(9) Dopo il comma 1 dell’articolo 17 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è aggiunto il seguente comma:
“2. La Giunta provinciale definisce i criteri per garantire la possibilità di partecipazione di professionisti che sono abilitati da meno di cinque anni all’esercizio della professione.”
(10) Il comma 3 dell’articolo 18 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:
“3. Al fine di assicurare un livello adeguato di concorrenza, nella determinazione dei requisiti tecnico-organizzativi si possono considerare anche i servizi espletati più di tre anni prima.”
(11) Il comma 1 dell’articolo 24 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:
“1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di esaminare le offerte prima di verificare l’assenza di motivi di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione. Se si avvalgono di tale possibilità, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell’assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice.”
(12) La rubrica dell’articolo 26 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituita: “Procedura negoziata senza previa pubblicazione sotto soglia UE”.
(13) Nel comma 10 dell’articolo 27 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, le parole: “a 207.000 euro” vengono sostituite dalle parole: “non superiore alla soglia UE”.
(14) L’articolo 29 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:
“Art. 29 (Mancanza, incompletezza e irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni)
1. Nei casi di mancanza, di incompletezza e di irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotti dai concorrenti ai sensi della presente legge o di altre disposizioni normative, si applica la normativa statale. La regolarizzazione di detti elementi e dichiarazioni entro dieci giorni naturali e consecutivi non comporta l’applicazione di sanzioni.”
(15) I commi 2 e 3 dell’articolo 30 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, sono così sostituiti:
“2. Il responsabile unico/La responsabile unica del procedimento impone agli operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte, se queste appaiono anormalmente basse, e valuta le informazioni fornite consultando l’offerente. Egli/Essa può respingere l’offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello del prezzo o dei costi proposti.
3. Se viene presentata un’unica offerta, la richiesta di giustificazioni non è obbligatoria.”
(16) Il comma 1 dell’articolo 33 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:
“1. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono all’aggiudicazione degli appalti sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa.”
(17) Nel comma 1 dell’articolo 38 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, le parole: “inferiore a 207.000 euro” sono sostituite dalle parole: “inferiore alla soglia UE”.
(18) Nel comma 1 dell’articolo 39 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, la cifra: “30” è sostituita dalla cifra: “35”.
(19) Nel comma 4 dell’articolo 42 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, le parole: “, i servizi e le forniture” sono soppresse.
(20) Il comma 1 dell’articolo 48 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:
“1. Allo scopo di contenere il ricorso a variazioni progettuali, ogni variazione in corso d'opera deve essere adeguatamente motivata e giustificata dal responsabile unico/dalla responsabile unica del procedimento.”
(21) Nel testo italiano del comma 3 dell’articolo 49 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, la parola: “bimensile” è sostituita dalla parola: “bimestrale”.
(22) Nel comma 3 dell’articolo 49 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, le parole: “o subaffidatari” sono soppresse.
(23) Nel comma 1 dell’articolo 51 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, dopo le parole: “importo totale” sono inserite le parole: “del contratto”.
(24) Dopo l’articolo 53 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è inserito il seguente articolo:
“Art. 53/bis (Rilascio della licenza d'uso per opere pubbliche)
1. Per le opere pubbliche la licenza d'uso è rilasciata previa dichiarazione del direttore/della direttrice dei lavori attestante la rispondenza dell'opera al progetto approvato e previo collaudo statico.
2. La licenza d'uso per le opere per le quali in sostituzione della concessione edilizia è stata rilasciata la dichiarazione di conformità è rilasciata con le modalità di cui al comma 1 dall’assessore/assessora competente in materia di urbanistica.”
(25) Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 58 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, le parole: “inferiore a 207.000 euro” sono sostituite dalle parole: “inferiore alla soglia UE”.