(1) Nell’aggiudicazione di appalti pubblici possono essere prescritte, in osservanza della normativa dell’Unione europea, ulteriori condizioni per l’esecuzione dell’appalto nel rispetto della sostenibilità.
(2) Al fine del raggiungimento di obiettivi di politica economico-sociale, la Giunta provinciale può emanare direttive per la definizione e l’applicazione di criteri di sostenibilità.
(3) Nel conferimento di incarichi di fornitura va data priorità ai criteri delle vie di trasporto più brevi e delle minori emissioni di CO2. Nel caso di forniture di derrate alimentari, al fine della tutela della salute e dell'ambiente e della promozione di uno sviluppo sostenibile, la Giunta provinciale emana direttive per l’introduzione di criteri e modalità premiali di valutazione delle offerte delle imprese che, in caso di aggiudicazione, si impegnino a utilizzare, per l'esecuzione dell'appalto, beni o prodotti a chilometro zero o da filiera corta, allo scopo di dare priorità alle vie di trasporto più brevi ed alle minori emissioni di CO2. 105)
(4) Nell’aggiudicazione degli appalti vanno considerati in via preferenziale gli operatori economici che occupano personale apprendista. La Giunta provinciale definisce in merito idonei criteri qualitativi.
(5) L’obbligo di rispettare le specifiche tecniche, i criteri premianti e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreti del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, può essere soggetto a deroga per ragioni tecniche o di mercato, da indicare in apposita relazione redatta dal/dalla RUP, con il supporto del/della progettista e del verificatore/della verificatrice, ove presenti. 106)