(1) Indipendentemente dal metodo di calcolo prescelto, al fine di garantire il rispetto dei pesi attribuiti all’offerta economica e all’offerta tecnica, laddove i documenti di gara prevedano per la valutazione dell’offerta tecnica due o più criteri autonomi, stabilendo per ciascuno di essi un punteggio massimo attribuibile, il punteggio più elevato di ogni singolo criterio viene riportato al punteggio massimo previsto per quel criterio e tutti gli altri punteggi vengono riportati in proporzione.
(2) Il punteggio più elevato risultante dalla somma dei punteggi riparametrati relativi a ciascun singolo criterio riparametrato viene in ogni caso riportato al punteggio massimo previsto dai documenti di gara in relazione all’offerta tecnica (elemento qualità), adeguando in misura proporzionale i punteggi attribuiti agli altri concorrenti.