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Delibera 10 novembre 2015, n. 1275
Modifica dei criteri per il finanziamento dei progetti di cooperazione allo sviluppo e tutela delle minoranze nonchè dei progetti di educazione allo sviluppo e alla mondialità delle Organizzazioni. Revoca della delibera n. 1094 del 23/09/2014

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Art. 10
Realizzazione e rendicontazione del progetto

1. Avvio del progetto: il progetto può essere avviato dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda e deve essere avviato in ogni caso entro tre mesi dalla stipula della relativa convenzione.

2. Modalità di erogazione del finanziamento:

a) L’erogazione del finanziamento concesso dalla Provincia avviene in due rate, secondo quanto stabilito dalla convenzione stipulata con il proponente.

b) Su presentazione di un’apposita richiesta può essere concesso un anticipo nella misura massima del 70% dell’ammontare del finanziamento. La richiesta di liquidazione dell’anticipo deve essere presentata entro sei mesi dalla stipula della convenzione.

c) I progetti devono concludersi entro la data indicata nella convenzione.

d) Entro la data indicata dalla convenzione e al fine della liquidazione dell’ultima rata del finanziamento (30%), il proponente è tenuto a presentare la relativa domanda di liquidazione nonché la relazione finale e il rendiconto finale. Tale termine, su motivata richiesta, è prorogabile di sei mesi.

e) La relazione finale e il rendiconto finale devono essere redatti seguendo il modello predisposto dall’ufficio competente e contenuto nelle linee guida per la rendicontazione e per la relazione finale. Il rendiconto deve indicare tutte le entrate conseguite (finanziamenti pubblici, raccolte fondi, etc.) e tutte le spese sostenute per la realizzazione dell’intero progetto, con le relative voci. Al rendiconto va allegata la documentazione di spesa fino all’ammontare del finanziamento concesso, fermo restando l’obbligo dell’attestazione dello svolgimento dell’intera iniziativa ammessa.

f) Qualora le attività del progetto siano realizzate parzialmente e/o a costi minori rispetto alla spesa ammessa, il finanziamento viene liquidato in misura proporzionalmente ridotta; se dalla rendicontazione risulta che il contributo proprio di cui all’articolo 6 è stato minore di quanto indicato nella convenzione, la percentuale del finanziamento provinciale erogabile verrà ricalcolata e ridotta.

g) Ai fini della rendicontazione vengono riconosciuti i documenti di spesa dell’anno di riferimento del progetto (a partire dal 1° gennaio sino alla data di conclusione prevista dalla convenzione o da eventuali proroghe).

h) Per la rendicontazione del finanziamento concesso dalla Provincia il proponente deve produrre la documentazione di spesa in originale. In alternativa può essere presentato, ai sensi dell’articolo 2, comma 2/ter, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, un elenco riepilogativo delle spese sostenute, da cui emergano i dettagli essenziali della documentazione di spesa. All’elenco è allegata una dichiarazione del/della legale rappresentante del proponente attestante:

1) che le predette spese sono state sostenute;

2) che la documentazione di spesa in originale o in copia autentica verrà conservata presso il proponente stesso per almeno dieci anni a decorrere dalla data di liquidazione dell’ultima rata del finanziamento.

i) Le fatture e gli altri documenti di spesa devono essere intestati al soggetto proponente. I documenti di spesa quietanzati devono riportare la data di emissione, la denominazione e l’indirizzo di chi li ha emessi, l’oggetto della prestazione, il prezzo e la quantità/entità della merce/prestazione, nonché l'indicazione “Progetto della Provincia autonoma di Bolzano”.

j) Per quanto riguarda i corsi di formazione e di aggiornamento, il proponente deve tenere un elenco delle presenze, che dovrà essere sottoscritto dai partecipanti e dai relatori. Nel caso di manifestazioni informative il numero delle presenze va documentato nella relazione finale.

k) Ai fini della documentazione del contributo proprio, il proponente deve presentare anche una dichiarazione attestante che l’intero progetto è stato realizzato conformemente alla convenzione stipulata, nel rispetto dei requisiti e delle disposizioni di legge, e che specifichi il contributo proprio, così come indicato nella modulistica contenuta nelle linee guida per la rendicontazione e per la relazione finale.

l) Al fine di poter verificare l’effettiva prestazione di attività di volontariato come contributo proprio nell’ambito dell’iniziativa finanziata, il proponente deve tenere un registro delle ore di volontariato effettuate, che deve essere controfirmato di volta in volta dai singoli volontari.

3. Modifiche al progetto:

a) I progetti dovranno essere realizzati secondo quanto definito nella convenzione stipulata tra il proponente e la Provincia autonoma di Bolzano;

b) Il rendiconto finale deve attenersi al piano di finanziamento previsto dalla convenzione: eventuali compensazioni tra le varie voci di spesa previste dal piano di finanziamento, entro il limite massimo del 20% e nei limiti del finanziamento concesso, non richiedono alcuna autorizzazione da parte dell’ufficio competente. Non possono essere oggetto di aumenti le voci di spesa relative a personale e costi amministrativi, per la compensazione delle quali è necessaria un’esplicita autorizzazione da parte dell’ufficio provinciale competente. In caso di superamento della percentuale di cui sopra è sempre necessaria un’autorizzazione da parte dell’ufficio provinciale competente;

c) Le richieste di variazioni al progetto e al piano di finanziamento approvato, che comunque non possono comportare un cambiamento delle finalità, necessitano di una verifica e di un’autorizzazione da parte della Provincia. La richiesta di un’eventuale variazione, redatta su carta semplice e firmata dal/dalla legale rappresentante del soggetto proponente, va presentata al competente ufficio provinciale; può essere consegnata direttamente all’ufficio o inoltrata per posta, fax o per via telematica all’indirizzo email gabinetto@provincia.bz.it prima della realizzazione delle attività per le quali si chiede la modifica. Nel caso in cui, entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta di modifica, l’ufficio non sollevi obiezioni, la richiesta si intende accolta.

4. Proroga non onerosa del termine di durata previsto dalla convenzione:

a) I progetti ammessi al finanziamento dovranno concludersi entro i termini previsti dalla convenzione stipulata tra la Provincia autonoma di Bolzano e il soggetto proponente. Nel caso in cui tale termine non possa essere rispettato, la direttrice/il direttore dell’ufficio provinciale competente può concedere, su motivata richiesta con indicazione della nuova durata del progetto, una proroga. La richiesta di proroga va presentata al più tardi un mese prima del termine di scadenza della convenzione, seguendo la stessa procedura prevista per la richiesta di modifica specificata al comma 3, lettera c).

5. Tutta la documentazione relativa al progetto deve essere conservata per almeno dieci anni a decorrere dalla data di liquidazione dell’ultima rata del finanziamento.

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