(1) Il comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. La Provincia autonoma di Bolzano, secondo le modalità e i criteri fissati dalla Giunta provinciale, può concedere contributi per investimenti nella misura massima del 70 per cento ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché concedere contributi per iniziative volte alla divulgazione delle conoscenze, per l’elaborazione di strumenti di pianificazione, per certificazioni e audit nell’ambito dell’energia. I contributi a favore delle imprese vengono concessi nell’ambito delle norme dell’Unione europea per gli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente e per l’energia.”
(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 12.920.000,00 euro annui, si provvede mediante la riduzione dell’autorizzazione di spesa all’unità previsionale di base 23105 e 23210, ai sensi della legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11.
(3) La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.