1. L’Agenzia impronta la propria attività a criteri di buon andamento, trasparenza, tutela della concorrenza, efficacia ed efficienza.
2. L’Agenzia eroga agli aventi diritto tutte le prestazioni assistenziali e previdenziali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del presente statuto.
3. L’Agenzia, per conto della Provincia, provvede alla erogazione a favore dei beneficiari dei contributi e finanziamenti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) del presente Statuto di volta in volta trasferiti in gestione dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale, che assegna le risorse necessarie o autorizza il ricorso al più idoneo strumento di finanziamento. In particolare, per la realizzazione di opere o progetti di interesse pubblico, l’Agenzia potrà essere autorizzata dalla Provincia a contrarre mutui ovvero a ricercare forme di finanziamento idonee. Nei rapporti con i terzi l’Agenzia gestirà in nome e per conto della Provincia i fondi acquisiti in nome proprio. A fronte di ciò la Provincia potrà rilasciare idonea garanzia e dovrà provvedere ai trasferimenti necessari per far fronte al rimborso dei finanziamenti assunti.
4. La deliberazione di cui al comma 3, primo periodo:
a) stabilisce i criteri ed i termini ai quali l’Agenzia deve attenersi nell’espletamento delle procedure di acquisizione ed erogazione;
b) determina le modalità ed i tempi di erogazione delle assegnazioni a carico della Provincia;
c) nel caso sia necessario procedere alla attualizzazione di contributi o comunque alla anticipazione di erogazioni a carico della Provincia, prevede le modalità attraverso le quali l’Agenzia provvede a tale attualizzazione o anticipazione;
d) detta le modalità di monitoraggio e di recupero nei confronti dei beneficiari finali del contributo;
e) approva lo schema di convenzione di cui al comma 8 dell’articolo 12 della legge provinciale 22 dicembre 2009, n. 11.
5. In ogni caso, entro i limiti di cui alla legge istitutiva dell’Agenzia e del presente statuto, la Provincia può rilasciare garanzie, accettare delegazioni di pagamento o cessioni di crediti o rilasciare altre forme di supporto del credito ovvero stabilire l’irrevocabilità dell’assegnazione dei contributi in favore del soggetto intermediario, fermo restando, in caso di revoca o riduzione dell’importo relativo, la ripetizione dell’eventuale indebita erogazione.
6. In caso di necessità l’Agenzia si avvale del servizio dell’Avvocatura della Provincia, che si fa carico dell’assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio davanti a tutti gli organi giurisdizionali, nelle procedure arbitrali rituali e nelle procedure di mediazione. L’Agenzia utilizza le tecnologie informatiche, standardizza e rende più celeri i procedimenti. La Ripartizione Informatica crea le necessarie condizioni tecniche mettendo a disposizione il materiale software e hardware e garantendo il necessario supporto tecnico.
7. In accordo con gli assessorati di riferimento l'Agenzia può condurre analisi e studi, avvalendosi anche di collaborazioni esterne.