1. Per le manifestazioni fieristiche ed espositive di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e), sono ammissibili le seguenti spese:
a) costi di organizzazione;
b) affitto dell’area espositiva;
c) affitto, montaggio e smontaggio, allestimento e decorazione dello stand e dei relativi accessori;
d) costi degli addetti allo stand;
e) trasporto, pulizia, copertura assicurativa, custodia dello stand e dei relativi accessori;
f) costi delle attività di informazione ed educazione del consumatore.
2. Il totale delle spese ammissibili non può superare l’importo di 150.000,00 euro.