7.1 Le domande per la concessione di un aiuto, corredate di un preventivo di spesa, devono essere presentate alla Ripartizione provinciale Agricoltura entro il 31 dicembre dell’anno precedente all’anno di riferimento.
7.2 Per l’anno 2015 le domande possono essere presentate entro 30 giorni dall’invio, da parte della Commissione europea, di una ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione degli aiuti.
7.3 L’ufficio competente della Ripartizione provinciale Agricoltura valuta l’ammissibilità al finanziamento.