(1) Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, in relazione alle modificazioni alla disciplina dell’IRAP previste a livello statale, le aliquote stabilite dall’articolo 21/bis, comma 7, della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, e dall’articolo 16, comma 1/bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche, sono ridotte o aumentate sino alla misura massima di 0,5 punti percentuali. La Giunta provinciale stabilisce, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la misura della riduzione o dell’aumento, al fine di assicurare l’invarianza del gettito IRAP rispetto a quello previsto dal bilancio di previsione per l’esercizio 2014.
(2)2)
(3) Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuove minori entrate a carico del bilancio provinciale.