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c') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 111)
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (Legge finanziaria 2015)

1)
Pubblicata nel supplemento 4 del B.U. 30 dicembre 2014, n. 52.

CAPO I
Disposizioni in materia di entrate

Art. 1 (Modifica della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, “Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate”)

(1) Dopo il comma 5 dell'articolo 8/bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“6. Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale gli autoveicoli adattati in funzione del trasporto o della autonoma locomozione di persone disabili di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, di proprietà di associazioni di volontariato o promozione sociale di cui alla legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, e successive modifiche, di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus), di cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modifiche, e di associazioni o organizzazioni senza scopo di lucro. L’esenzione è concessa a condizione che il veicolo sia esclusivamente destinato all’attività di trasporto o di promozione della autonoma locomozione dei disabili, che tale attività sia espressamente prevista nel rispettivo statuto e a condizione che gli adattamenti apportati al veicolo risultino dalla carta di circolazione. L’esenzione ha effetto dal periodo tributario in corso alla data di presentazione della relativa domanda alla competente struttura provinciale.”

(2) Alla copertura delle minori entrate derivanti dall’attuazione del comma 1, stimate in 10.000,00 euro per il 2015, in 10.000,00 euro per il 2016 ed in 10.000,00 euro a decorrere dal 2017, si provvede ai sensi dell’articolo 8, comma 3.

(3) Alla copertura delle minori entrate derivanti dall’attuazione del comma 7/bis dell’articolo 21/bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, stimate in 5,6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015, si provvede ai sensi dell’articolo 8, comma 3.

Art. 2 (Disposizioni volte a garantire l’invarianza del gettito IRAP)   delibera sentenza

(1) Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, in relazione alle modificazioni alla disciplina dell’IRAP previste a livello statale, le aliquote stabilite dall’articolo 21/bis, comma 7, della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, e dall’articolo 16, comma 1/bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche, sono ridotte o aumentate sino alla misura massima di 0,5 punti percentuali. La Giunta provinciale stabilisce, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la misura della riduzione o dell’aumento, al fine di assicurare l’invarianza del gettito IRAP rispetto a quello previsto dal bilancio di previsione per l’esercizio 2014.

(2)2)

(3) Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuove minori entrate a carico del bilancio provinciale.

massimeDelibera 13 gennaio 2015, n. 29 - Riduzione dell'aliquota ordinaria IRAP 2014 a garanzia dell'invarianza del gettito
2)
L'art. 2, comma 2, è stato abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera b), della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.

CAPO II
Disposizioni in materia di spesa

Art. 3 (Autorizzazioni di spesa per l’anno 2015)
Tabelle A e B

(1) Per l’applicazione delle norme provinciali, regionali, statali o comunitarie, indicate nei capitoli appartenenti alle unità previsionali di base riportate nell’allegata tabella A, sono autorizzate per l’anno finanziario 2015 spese nella misura indicata nella tabella medesima.3)

(2) Per l’attuazione di interventi od opere a esecuzione pluriennale, ivi inclusi forniture e servizi volti ad assicurare il completamento, la piena funzionalità dei lavori e la rispondenza alle finalità cui le opere sono destinate, sono inoltre autorizzate per l’anno finanziario 2015 e per il quadriennio 2016-2019 spese nella misura indicata nell’allegata tabella B. Le quote di spesa destinate a gravare sugli esercizi dal 2016 al 2019 saranno stabilite dalla relativa legge finanziaria annuale.

(3) Per le finalità indicate al comma 2 l’amministrazione provinciale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, a stipulare contratti o comunque ad assumere impegni nell’anno 2015 nei limiti delle spese annualmente previste per il quinquennio 2015-2019, tenendo conto anche degli impegni assunti negli esercizi precedenti. La spesa da impegnare a carico di ciascuno degli esercizi dal 2016 al 2019 non dovrà superare l’80 per cento della spesa autorizzata per l’esercizio 2015.

3)
Vedi anche l'art. 3, comma 1, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.

Art. 4 (Fondi per la finanza locale)

(1) La dotazione dei fondi per la finanza locale di cui all’articolo 1, comma 2, della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è stabilita per l’anno finanziario 2015 come segue:

  1. fondo ordinario:
    169.474.067,60 euro (Unità Previsionale di Base – UPB 26100);
  2. fondo per investimenti:
    69.971.852,00 euro (UPB 26200);
  3. fondo ammortamento mutui:
    0,00 euro (UPB 26205);
  4. fondo perequativo:
    0,00 euro (UPB 26100);
  5. fondo di rotazione per investimenti:
    33.104.619,00 euro (UPB 26200);
  6. concorso della finanza locale al riequilibrio della finanza pubblica:
    42.632.863,20 euro (UPB 26220);
  7. fondo derivante da maggior gettito „IMU“:
    148.903.145,63 euro (UPB 26220).

Art. 5 (Livello massimo di indebitamento)

(1) Per l’esercizio finanziario 2015 il livello massimo delle annualità di ammortamento derivanti dall’assunzione di prestiti per il finanziamento di spese in conto capitale, comprese quelle relative a prestiti già contratti, al netto dei contributi erariali sulle rate di ammortamento, nonché delle rate delle garanzie principali e sussidiarie rilasciate dalla Provincia nell’interesse di enti e altri soggetti, è fissato in 560 milioni di euro.

Art. 6 (Disposizioni in materia di contrattazione collettiva)

(1) Le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 6 dell’articolo 13 della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, sono prorogate fino al 31 dicembre 2015. Fino a quando non sarà diversamente disposto rimane salva l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale fino all’anno 2018, nella misura in godimento al 31 dicembre 2013.

(2) Per la contrattazione collettiva consentita dalla lettera c) del comma 6 dell’articolo 13 della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, è autorizzata, a carico del bilancio provinciale (UPB 31100), la spesa massima di 12 milioni di euro per l’anno 2015 e di 12 milioni di euro all’anno per gli anni 2016 e 2017.

Art. 7 (Impianto di teleriscaldamento)

(1) Per la costruzione e l’ampliamento di impianti di teleriscaldamento la Giunta provinciale è autorizzata a concedere un contributo pluriennale.

(2) La quantificazione delle spese e la relativa copertura avviene con legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche.

(3) Il contributo pluriennale è concesso secondo i presupposti e con le modalità di cui alla legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, e successive modifiche.

(4) ll presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per l’esercizio finanziario 2015.

Art. 8 (Copertura finanziaria)

(1) Alla copertura degli oneri per complessivi 3.171.539.877,58 euro a carico dell'esercizio finanziario 2015, derivanti dall’articolo 3, comma 1 (tabella A) e comma 2 (tabella B), dall’articolo 4 e dall’articolo 6 della presente legge, si provvede con una corrispondente quota delle entrate iscritte nel bilancio di previsione della Provincia per l'anno 2015.

(2) Alla copertura degli oneri per complessivi 365.456.948,84 euro a carico degli esercizi finanziari 2016 e 2017, derivanti dall’articolo 3, comma 1 (Tabella A), relativamente alla seconda e terza annualità dei limiti d’impegno autorizzati, e dall’articolo 3, comma 2 (Tabella B) e dall’articolo 6, si provvede con una corrispondente quota delle disponibilità finanziarie previste per il biennio 2016-2017 nel bilancio triennale 2015-2017.

(3) Alla copertura delle minori entrate di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 1, si provvede con il gettito previsto per gli anni 2015 e seguenti all’unità previsionale di base di entrata 124.

CAPO III
Altre disposizioni

Art. 9 (Modifica della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, “Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia autonoma di Bolzano”)

(1) Dopo l’articolo 19 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è inserito il seguente articolo:

“Art. 19/bis (Cancellazione dei residui perenti)

1. Al fine di perseguire l'accelerazione dei procedimenti di spesa e di evitare la conservazione non necessaria nel conto del patrimonio di residui perenti, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre la cancellazione dal conto patrimoniale dei residui perenti riferiti a:

  1. impegni assunti a carico di capitoli di parte capitale almeno dieci anni prima dell'anno in cui si dispone la cancellazione;
  2. impegni assunti a carico di capitoli di parte corrente almeno cinque anni prima dell'anno in cui si dispone la cancellazione.

2. Le eventuali somme reclamate dai creditori che siano state oggetto di cancellazione ai sensi del comma 1 verranno riammesse al pagamento previo prelevamento dal fondo di riserva spese obbligatorie.”

(2) Dopo il comma 7/bis dell’articolo 48 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“7/ter. Per spese correnti o in conto capitale attinenti ad agevolazioni finanziarie per progetti o attività, la cui realizzazione avviene necessariamente in un arco temporale pluriennale, possono essere assunti impegni estesi a carico degli esercizi successivi, nel limite del trenta percento della rispettiva UPB, ove ciò sia indispensabile per la realizzazione degli obiettivi previsti.”

(3) Dopo il comma 2 dell’articolo 65/septies della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 3 e 4:

‚3. Ove il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano non nomini un proprio organo di revisione e qualora il Collegio svolga le funzioni di cui all’articolo 65/sexies anche per il Consiglio, ai componenti del Collegio spetta un compenso aggiuntivo pari al 20 per cento del compenso stabilito con deliberazione di nomina.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 trovano applicazione a decorrere dal 1° luglio 2018.’” 4)

4)
L'art. 9, comma 3 è stato inserito dall'art. 6, comma 1, della L.P. 7 agosto 2018, n. 16.

Art. 10 (Ratifica del ritiro di impugnative)

(1)  Le impugnazioni di leggi, atti aventi valore di legge o provvedimenti della Repubblica effettuate ai sensi dell'Art. 98 (dello Statuto di autonomia e, in caso di urgenza, in applicazione dell'articolo 54, primo comma, numero 7, dello Statuto di autonomia, riguardanti le finanze della Provincia o aventi ripercussioni sul bilancio provinciale corrente o su quelli futuri, possono essere ritirate dal presidente della Provincia previa deliberazione del Consiglio provinciale e, in caso di urgenza, anche in applicazione dell'articolo 54, primo comma, numero 7, dello Statuto di autonomia.

Art. 11 (Modifica della legge provinciale 29 luglio 1986, n. 20, “Progetti di formazione professionale da realizzare con i contributi del fondo sociale europeo”)

(1) Al comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 29 luglio 1986, n. 20, le parole: “, sentita la commissione provinciale per il fondo sociale europeo” sono soppresse.

(2) Al comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 29 luglio 1986, n. 20, le parole: “, sentita la commissione provinciale per il fondo sociale europeo,” sono soppresse.

(3) Al comma 3 dell’articolo 3 e al comma 2 dell’articolo 4 della legge provinciale 29 luglio 1986, n. 20, le parole: “, sentita la commissione provinciale per il fondo sociale europeo,” sono soppresse.

(4) L’articolo 5 della legge provinciale 29 luglio 1986, n. 20, è abrogato.

(5) Alla copertura delle maggiori spese di cui al comma 2 dell’articolo 20/quinquies della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, stimate in 5 milioni di euro per il 2015 e in 5 milioni di euro per l’anno 2016, si provvede con lo stanziamento all’unità previsionale di base 31210.

Art. 12 (Modifica della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, “Istituzione dell’imposta municipale immobiliare (IMI)”)

(1) Dopo l’articolo 9 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 9/bis (Interpretazione autentica)

1. Il comma 8 dell’articolo 9 viene interpretato nel senso che esso elenca le categorie di immobili per le quali i Comuni possono prevedere riduzioni di aliquota. All’interno di tali categorie i Comuni possono prevedere aliquote diverse per specifiche fattispecie o prevedere riduzioni di aliquota solo per singole specifiche fattispecie.”

Art. 13 (Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, “Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata”)

(1) Al comma 14 dell’articolo 87 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Nel caso in cui le aree siano già state assegnate all’Istituto per l’edilizia sociale, gli importi concessi in forma di mutui ai comuni possono essere restituiti, su motivata richiesta e in presenza di oggettive necessità, al fondo di rotazione entro sette anni dalla loro concessione, anche se le aree non sono ancora state cedute in proprietà. Resta salva la possibilità di proroga di un anno del termine per la restituzione dei mutui.”

Art. 14 (Modifica della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, “Ricerca e innovazione“)

(1) L’articolo 7 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 7 (Comitato tecnico)

1. L’assessore/L’assessora competente o gli assessori/le assessore competenti in materia istituiscono, d’intesa, il comitato tecnico nel quale sono nominate persone di comprovata qualificazione ed esperienza, di cui almeno una su proposta delle associazioni di imprenditori. Il comitato tecnico è composto da un massimo di sette componenti e resta in carica per cinque anni.

2. Il comitato tecnico esprime parere su progetti presentati in base alla presente legge e individuati in base ai criteri di attuazione della stessa. Esso può essere integrato da ulteriori esperti per lo specifico settore, scelti tra persone di comprovata qualificazione ed esperienza.

3. Il comitato tecnico viene informato sul programma provinciale per la ricerca scientifica e l’innovazione.

4. Il comitato tecnico si riunisce validamente con la maggioranza dei componenti, che possono essere rappresentati dai propri sostituti.”

Art. 15 (Modifica della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, “Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi”)

(1) Nel comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, le parole: “persone ed enti pubblici e privati,” sono sostituite dalle parole: “persone, società ed enti pubblici e privati,”.

(2) Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 2/bis e 2/ter:

“2/bis. Per le agevolazioni attinenti gli interventi di costruzione o risanamento i criteri per l’attribuzione di vantaggi economici possono prevedere che la liquidazione del beneficio relativo ai lavori edili e di miglioramento fondiario venga effettuata, nei limiti della spesa ammessa, mediante l’applicazione, alla quantità di lavori eseguiti, dei prezzi unitari o a corpo approvati in sede di concessione dell’agevolazione, con l’aggiunta, ove previsto dai rispettivi criteri di settore, di una prefissata aliquota per spese generali e oneri vari. Costituisce documentazione idonea alla liquidazione del vantaggio economico la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, rilasciata da un professionista abilitato sulla base dello stato parziale o finale dei lavori.

2/ter. Nel rispetto del principio della semplificazione dei procedimenti amministrativi, i criteri per l’attribuzione di vantaggi economici possono prevedere che la documentazione di spesa sia sostituita da un elenco riepilogativo delle spese sostenute. All’elenco, dal quale devono emergere i dettagli essenziali della documentazione di spesa, è allegata una dichiarazione del legale rappresentante del richiedente l’agevolazione, che attesta che le predette spese sono state sostenute.”

(3) Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“4. Tra le spese ammesse a contributo sono in ogni caso escluse quelle riferite alle imposte sul reddito e sul patrimonio, tranne l’imposta sulle attività produttive. Sono inoltre ammessi a contributo gli oneri riflessi quali i contributi previdenziali.”

(4) Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale adegua a quanto disposto al comma 3 le deliberazioni dei criteri.

Art. 16 (Modifica della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, “Ordinamento forestale”)

(1) Il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 13 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è abrogato.

Art. 17 (Modifica della legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10, “Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, aree per insediamenti produttivi, miglioramento fondiario, attività ricettiva, espropriazioni, associazioni agrarie, alimenti geneticamente non modificati, protezione degli animali, commercio e inquinamento acustico”)

(1) Dopo l’articolo 25 della legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10, è inserito il seguente articolo:

“Art. 25/bis (Disposizione finanziaria)

1. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 13, comma 1, in relazione all’estensione della possibilità di concedere agevolazioni per l’acquisto di zone produttive, anche a quelle con destinazione particolare, e stimati in 100.000,00 euro annui a decorrere dal 2015, si provvede con lo stanziamento di spesa disposto in bilancio sull’unità previsionale di base 15225.

2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall’articolo 23, comma 10, stimati in 409.000,00 euro a carico dell’esercizio finanziario 2015, si provvede con lo stanziamento di spesa disposto in bilancio sull’unità previsionale di base 15225.

3. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.”

Art. 18 (Modifica della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, “Norme per l’amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano”)

(1) Al comma 1 dell’articolo 13/bis della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, le parole: “dalla Provincia, dagli enti da essa dipendenti e da quelli il cui ordinamento rientra nella sua competenza legislativa propria o delegata,” sono sostituite dalle parole: “dalla Provincia, dagli enti da essa dipendenti, da quelli il cui ordinamento rientra nella sua competenza legislativa propria o delegata nonché dai comuni, dagli enti da questi dipendenti e dai comuni consorziati”.

(2) Dopo il comma 1/bis dell’articolo 21/bis della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“1/ter. La Giunta provinciale è altresì autorizzata, anche al di fuori dei casi di cui al comma 1, a partecipare in società già partecipate dalla Regione.”

(3) Il comma 4 dell’articolo 21/bis della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito:

“4. L’assessore provinciale competente informa il Consiglio provinciale delle operazioni compiute ai sensi dei commi 1, 1/bis, 1/ter e 3, entro 30 giorni dalla definizione dell’operazione.”

Art. 19 (Razionalizzazione di società ed enti)

(1) La Giunta provinciale è autorizzata a riorganizzare e razionalizzare le società, gli enti e gli altri organismi comunque denominati partecipati dalla Provincia oppure dalla Provincia insieme ad altri enti pubblici, al fine del contenimento della spesa pubblica e allo scopo di eliminare duplicazioni di intervento per garantire un efficace coordinamento delle attività e dei servizi in regola con i requisiti richiesti dall’ordinamento europeo. A tale scopo la Giunta provinciale può effettuare operazioni di dismissione, assegnazione, conferimento, aggregazione, trasformazione, scissione e fusione. Attraverso o in conseguenza di tali operazioni la Giunta provinciale può, anche con la partecipazione di altri enti pubblici:

  1. costituire nuove società o istituire aziende speciali ed enti;
  2. partecipare a società, aziende speciali ed enti già esistenti;
  3. provvedere all’aggregazione di società, aziende speciali ed enti, anche se già esistenti. 5)

(2) La Giunta provinciale è altresì autorizzata ad assegnare ai costituendi organismi derivanti dalla riorganizzazione un finanziamento annuale a sostegno delle attività istituzionali e delle spese di gestione sulla base di un programma annuale. La Giunta provinciale può mettere a disposizione dei predetti organismi, a titolo di comodato, locali, attrezzature e arredamenti.

5)
L'art. 19, comma 1, è stato così modificato dall'art. 9, comma 1, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.

Art. 20 (Modifica della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 (Legge finanziaria 2011)”)

(1) Dopo il comma 6 dell’articolo 13 della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“6/bis. Le aziende speciali, le istituzioni e le società controllate direttamente dalla Provincia si attengono al principio di riduzione dei costi del personale attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine la Giunta provinciale, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.”

Art. 21 (Modifica della legge provinciale 25 giugno 1976, n. 25, “Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri nel quadro dell'attuazione della riforma sanitaria. Autorizzazione all'esercizio delle professioni sanitarie con titoli di specializzazione conseguiti all'estero”)

(1) I commi 1 e 2 dell’articolo 18 della legge provinciale 25 giugno 1976, n. 25, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“1. Coloro che, avendo conseguito una laurea o titolo equipollente all'estero, siano in attesa del riconoscimento di tale titolo ai sensi del decreto del ministro della Pubblica istruzione del 4 settembre 1956, sono ammessi all'assunzione, sia per incarico temporaneo sia per concorso pubblico, in qualifiche per le quali è richiesto il titolo stesso, qualora ricorrano gli altri requisiti previsti dalla legge e previo accertamento della validità dei documenti relativi al titolo estero. Dette disposizioni si applicano anche con riferimento ai titoli di specializzazione medica conseguiti all'estero.

2. Agli effetti del comma 1 e a pena di decadenza i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono presentare il documento riconoscitivo del titolo entro il termine di un anno dalla data dell’assunzione.“

Art. 22 (Modifica della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, “Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano”)

(1) L’articolo 24 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 24 (Organismo di valutazione)

1. L'organismo di valutazione, collocato presso il Consiglio Provinciale, esercita, in piena autonomia e in posizione di indipendenza di giudizio, le seguenti funzioni:

  1. monitora il funzionamento del sistema dei controlli interni all’amministrazione provinciale;)
  2. valida la relazione sulla performance delle strutture provinciali;
  3. valida il sistema di attribuzione dei premi ai dipendenti della Provincia;
  4. attesta l’adempimento degli obblighi in materia di trasparenza e integrità;
  5. redige una relazione sulla legittimità, l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa della Provincia e degli enti dipendenti;
  6. si raccorda con gli organi di controllo esterno e le autorità indipendenti di livello statale ai fini dell’esercizio delle proprie funzioni;
  7. esegue l’analisi delle relazioni sui costi successivi presentate dai proponenti di proposte di legge.

2. L’organismo di valutazione relaziona entro giugno dell’ anno successivo sull’attività di cui al comma 1, al Consiglio provinciale e alla Giunta provinciale.

3. L’organismo di valutazione effettua, in base a un programma di lavoro annuale, i controlli, anche di natura collaborativa funzionali all’attività di vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e di controllo successivo sulla sana gestione, relativi agli enti individuati dall’articolo 79, comma 3, dello Statuto ad eccezione degli enti locali, per i quali provvede la competente ripartizione provinciale.

4. L'organismo di valutazione è composto da cinque membri, di cui due designati dalla Giunta Provinciale e tre dall’ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale. Rimane in carica cinque anni e può essere rinnovato. I membri, anche estranei all’amministrazione, sono dotati di requisiti di elevata professionalità. Uno di essi esercita le funzioni di coordinatore. I componenti dell'organismo di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali.

5. L’organismo di valutazione definisce con propri atti interni le modalità concernenti il proprio funzionamento, per il quale si avvale di un contingente di personale non superiore a 5 unità. Alla copertura di tali posti si provvede mediante personale dell’amministrazione provinciale, del Consiglio provinciale o di altre amministrazioni, società o enti pubblici, senza che questo comporti un aumento del contingente di personale complessivo delle amministrazioni, società o enti di provenienza.

6. Gli incarichi dei componenti dell’organismo di valutazione esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono confermati. I componenti sono comandati presso il Consiglio provinciale.”

Art. 23 (Armonizzazione dei sistemi contabili)

(1) Le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, sono recepite negli ordinamenti contabili della Provincia, degli enti locali e dei relativi enti e organismi strumentali e trovano applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello previsto per le regioni a statuto ordinario.

(2) L’adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, è rinviato all’anno 2017. 6)

(3) A decorrere dal 2016 la Provincia autonoma di Bolzano e gli enti locali del territorio provinciale adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto previsti dal comma 1 dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, cui è attribuita funzione autorizzatoria. 6)

(3/bis) Le disposizioni, di cui al comma 8 dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, si applicano con riferimento agli organismi strumentali che abbiano già adottato le disposizioni in materia di am-monizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio. 7)

(4)Le disposizioni previste dal titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, si applicano alla sola Azienda Sanitaria e trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2017. 8) 

(4/bis) Le disposizioni previste dal titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, si applicano altresì alle assegnazioni all’Azienda sanitaria derivanti dalla spesa del servizio sanitario provinciale, individuata nella missione 13 del bilancio provinciale. Tali assegnazioni sono escluse dal riaccertamento ordinario dei residui. 9)

(5) Gli enti strumentali della Provincia individuati dalla Giunta provinciale possono adottare la contabilità civilistica ed in tal caso seguono le relative disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche. Con regolamento d’esecuzione sono stabilite le disposizioni per la gestione finanziaria e amministrativa contabile dei medesimi enti strumentali, tenuto conto di quanto previsto dal presente comma, nonché le disposizioni transitorie per l’adozione del relativo sistema contabile.6)

(6)I fondi fuori bilancio autorizzati da leggi speciali provinciali adottano le relative disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, a decorrere dal 1° gennaio 2019, salvo che, con riferimento a specifiche gestioni, la Giunta provinciale preveda con propria deliberazione che la predetta disciplina si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2020. 6) 10)

6)
L'art. 23, commi 2, 3, 4, e 6, sono stati inseriti dall'art. 9, comma 2, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
7)
L'art. 23, comma 3/bis, è stato aggiunto dall'art. 6, comma 17, della L.P. 2 dicembre 2016, n. 23.
8)
L'art. 23, comma 5, è stato inserito dall'art. 9, comma 2, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11 e poi così sostituito dall'art. 3, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.
9)
L'art. 23, comma 4/bis, è stato inserito dall'art. 26, comma 1, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.
10)
L'art. 23, comma 6, è stato prima sostituito dall'art. 9, comma 1, della L.P. 21 luglio 2016, n. 17, successivamente modificato dall'art. 32, comma 1, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12, e dall'art. 6, comma 2, della L.P. 7 agosto 2018, n. 16.

Art. 24 (Società con partecipazione pubblica)

(1)  L’articolo 1, commi 550 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di accantonamenti legati ad un risultato di esercizio negativo di società partecipate, aziende speciali ed istituzioni, si applica alla Provincia ed ai comuni con la medesima decorrenza prevista all’Art. 23 della presente legge.

Art. 25 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

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