(1) Al comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, la parola: “immediata” è soppressa ed alla fine è aggiunto il seguente periodo: “Per le derivazioni a scopo idroelettrico l’interruzione della derivazione deve essere immediata senza eccezioni.”
(2) Al comma 2 dell’articolo 8 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, dopo la parola: “riguardano” sono inserite le parole: “la modifica dello scopo di utilizzo,”.