(1) Le procedure di autorizzazione di cui agli articoli 10 e 11 si applicano alle istanze e denunce presentate dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
(2) I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono trattati ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 29 aprile 2009, n. 24, e successive modifiche, ferma restando per l’interessato la possibilità di optare per le procedure di autorizzazione di cui al presente regolamento.