(1) Il presente regolamento detta disposizioni in materia di infrastrutture delle comunicazioni con impianti ricetrasmittenti in esecuzione dell’articolo 7/bis della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, e successive modifiche, di seguito denominata legge. In particolare, sono dettate disposizioni sul procedimento di autorizzazione per l’installazione di infrastrutture delle comunicazioni con impianti ricetrasmittenti e relative modifiche e sulle procedure di autorizzazione semplificate per determinate tipologie di impianti e relative modifiche, nonché norme di dettaglio in materia di pianificazione annuale, catasto delle sorgenti dei campi elettromagnetici e vigilanza.
(2) Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli impianti delle Forze Armate e della Polizia di Stato ed alle seguenti tipologie di impianti: i cosiddetti Citizen Band (CB), Wireless Fidelity (WI-FI), gli amplificatori indoor per i segnali della telefonia cellulare e i radioamatori.