(1) Di ogni seduta della commissione esaminatrice il segretario redige processo verbale, dal quale devono risultare descritte tutte le fasi del concorso pubblico.
(2) La commissione esaminatrice, alla presenza di tutti i componenti, procede:
- all'esame e alla valutazione degli elaborati della prova scritta;
- alla predisposizione e all’effettuazione delle prove pratiche nonché alla valutazione delle stesse;
- all'espletamento delle prove orali e alla valutazione delle stesse;
- alla valutazione dei titoli;
- alla formulazione della graduatoria di merito delle candidate e dei candidati idonei.
(3) I punteggi relativi alle prove sono attribuiti con voti palesi; in caso di differenti valutazioni, il punteggio da attribuire è quello risultante dalla media aritmetica dei voti espressi da ciascun componente della commissione.
(4) Ciascun componente della commissione, fermo restando l'obbligo della firma dei verbali del concorso pubblico, può far inserire nei medesimi, controfirmandole, tutte le osservazioni in merito a presunte irregolarità nello svolgimento del concorso pubblico ed il proprio eventuale dissenso circa le decisioni adottate dagli altri componenti della commissione esaminatrice. Eventuali osservazioni da parte di candidate o candidati inerenti allo svolgimento della procedura concorsuale, devono essere formulate con esposto sottoscritto da allegarsi al verbale.
(5) Le operazioni concorsuali devono essere concluse entro sei mesi dalla prova scritta.
(6) Qualora la commissione si trovi nell'impossibilità di ultimare i suoi lavori entro tale termine, le ragioni del ritardo devono essere precisate in una relazione da allegare agli atti del concorso pubblico.