(1) La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli e il voto complessivo riportato nelle prove d'esame. Quest’ultimo è costituito dalla somma risultante dalla media aritmetica dei voti conseguiti nelle prove scritta, pratica e orale.
(2) La commissione, al termine della procedura concorsuale, formula la graduatoria generale di merito secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata dai singoli candidati e candidate, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'Art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche.
(3) La commissione apre esclusivamente i plichi contenenti le dichiarazioni di appartenenza o di aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici rese dalle candidate e dai candidati idonei. Alle candidate e ai candidati dichiarati non idonei i plichi di cui sopra vengono restituiti senza essere aperti.
(4) Sono esclusi dalla graduatoria i candidati e le candidate che non hanno prodotto la documentazione di cui al comma 3 in plico chiuso.
(5) Al termine della procedura concorsuale i verbali, unitamente a tutti gli atti del concorso pubblico, sono trasmessi al competente comprensorio sanitario.
(6) Il Direttore ovvero la Direttrice del competente comprensorio sanitario, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso pubblico, approva i lavori della commissione esaminatrice e i risultati del concorso.
(7) Nel provvedimento di cui al comma 6 sono riportati i nominativi dei vincitori del concorso pubblico senza alcun riferimento al gruppo linguistico di appartenenza o aggregazione.
(8) La graduatoria approvata dal Direttore ovvero dalla Direttrice del competente comprensorio sanitario, è immediatamente efficace.
(9) La graduatoria di merito e la nomina dei vincitori sono pubblicati per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.