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Delibera 9 settembre 2013, n. 1322
Modifica dei criteri e delle modalità per la concessione di agevolazioni economiche nel settore delle biblioteche per il gruppo linguistico tedesco e ladino, ai sensi della L.P. dd. 07/11/1983, n. 41 e successive modifiche: "Per la disciplina dell'educazione permanente e del sistema di biblioteche pubbliche"

Allegato

Criteri e modalità per la concessione di finanziamenti nel settore delle biblioteche per il gruppo linguistico tedesco e ladino ( legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche)

Articolo 1
Principi generali

1. La legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche, di seguito denominata legge sulle biblioteche, sancisce il diritto di ogni cittadino e cittadina all’educazione permanente, per il consolidamento e ampliamento delle sue cognizioni e capacità sul piano personale, civile, professionale e sociale.

2. Come strutture di pubblica utilità le biblioteche svolgono un ruolo fondamentale nella realizzazione di questo diritto. I libri, i media e l’altro materiale informativo in dotazione alle biblioteche favoriscono la formazione di base e l’educazione permanente di cittadini e cittadine, nonché il libero sviluppo del loro pensiero.

3. Le biblioteche sono centri di informazione, di incontro e comunicazione e forniscono un importante contributo alla vita culturale nel proprio bacino di utenza.

4. Le biblioteche scelgono liberamente le proprie dotazioni di libri e media e di altro materiale di informazione.

5. Con la concessione di finanziamenti mirati si intende realizzare e consolidare un sistema bibliotecario capillare ed altamente specializzato in provincia di Bolzano. Un ruolo importante è svolto a tal fine dalle biblioteche pubbliche.

Articolo 2
Tipologie dei finanziamenti

1. Si distingue tra le seguenti tipologie di finanziamenti:

a) contributi ordinari;

b) contributi straordinari;

c) contributi integrativi.

2. Sono contributi ordinari quelli concessi per la gestione ordinaria e per la realizzazione del programma annuale di attività.

3. Sono contributi straordinari quelli concessi per l’effettuazione di investimenti.

4. Sono contributi integrativi quelli che integrano i contributi ordinari o straordinari precedentemente concessi. Possono essere concessi qualora l’autofinanziamento o i finanziamenti di altri enti pubblici o privati non siano sufficienti a finanziare, col contributo originariamente concesso, la realizzazione del programma annuale di attività, dei progetti o degli investimenti oppure se si sono verificati fatti gravi o imprevisti. Essi possono essere altresì assegnati qualora si ritenga opportuno, per giustificati motivi, aumentare la percentuale di finanziamento o riconoscere un importo maggiore per la spesa ammessa.

5. I richiedenti, nell’ambito della propria attività di comunicazione, devono segnalare che le iniziative, i progetti, le attività e gli investimenti sono stati realizzati con finanziamenti concessi dalla Provincia autonoma di Bolzano, Ripartizione Cultura tedesca.

6. I richiedenti devono dimostrare di disporre, oltre che del contributo provinciale, anche di ulteriori entrate, con cui coprire parte delle spese ammesse. Tali entrate sono costituite da:

a) mezzi propri del gestore;

b) contributi di altri enti pubblici;

c) entrate derivanti da sponsorizzazioni;

d) offerte;

e) altre entrate.

7. Se le iniziative, i progetti, le attività e gli investimenti sono finanziati anche da altri uffici provinciali, l’ammontare del contributo e le modalità di presentazione della domanda e di rendicontazione devono essere concordate anche con questi uffici, al fine di evitare che per le stesse misure vengano assegnati più contributi e di garantire la trasparenza dell’attività dell’amministrazione.

Articolo 3
Contributi per il finanziamento delle attività e il funzionamento delle biblioteche pubbliche

1. Beneficiari

1. Possono essere concessi contributi per finanziare l’attività e la gestione delle biblioteche a gestori di:

a) biblioteche centro di sistema e comprensoriali;

b) biblioteche con bibliotecari professionali;

c) biblioteche pubbliche locali.

2. I contributi sono concessi se le biblioteche di cui alle lettere a), b) e c):

a) non perseguono scopi di lucro;

b) presentano un’adeguata organizzazione interna e svolgono la loro attività in base a standard chiaramente definiti;

c) hanno un budget d’acquisto rispondente alle loro finalità;

d) i loro compiti e fini istituzionali corrispondono a quelli definiti dalla legge sulle biblioteche;

e) sono aperte alla collettività;

f) garantiscono all’utenza adeguati orari di apertura;

g) possiedono un patrimonio di libri, media e altri materiali di informazione, nonché eventuali mezzi audiovisivi e apparecchiature elettroniche;

h) hanno una sede funzionale e arredata in modo idoneo;

i) ordinano il proprio patrimonio di libri e media secondo sistemi biblioteconomici accreditati;

j) presentano annualmente una statistica.

2. Persone autorizzate alla sottoscrizione

1. Possono sottoscrivere le domande di contributo per le attività e la gestione della biblioteca:

a) il/la legale rappresentante dell’ente gestore;

b) il/la presidente del consiglio di biblioteca autorizzato.

3. Spese ammesse

1. Sono ammesse le seguenti spese:

a) spese per attività bibliotecarie specifiche:

• acquisto di libri e media;

• acquisto di materiale per la biblioteca;

• promozione della lettura;

• trattamento e catalogazione di libri e media;

• abbonamenti a internet ed accessi a banche dati specifiche del settore bibliotecario;

• quote associative per associazioni o istituzioni bibliotecarie.

b) spese per il personale:

• personale dipendente (stipendi, contributi imposte, indennità) ai sensi degli articoli 27 e 27/bis della legge sulle biblioteche. Ai sensi dell’articolo 27/bis della legge sulle biblioteche può essere concesso un contributo integrativo per il direttore/la direttrice di biblioteca fino ad un ammontare massimo del 50% dell’indennità di direttore d’ufficio, corrispondente al coefficiente 0,8 ai sensi del vigente contratto di comparto per il personale dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano, sempre che questi/questa percepisca l’importo in forma di indennità. Ai fini della determinazione dei finanziamenti per il personale che gestisce le biblioteche come attività principale si considera l’inquadramento effettivo nel relativo profilo professionale. La concessione di finanziamenti per il personale presuppone un incarico di almeno 19 ore alla settimana (tempo parziale al 50%);

• incarichi a relatori e lavoratori autonomi (compensi, contributi sociali, imposte ecc.);

• rimborsi per missioni e viaggi, vitto ed alloggio;

• quote assicurative per i collaboratori della biblioteca che prestano attività a titolo di volontariato;

c) spese correnti di gestione:

• spese per i locali e spese amministrative come locazioni, energia elettrica, riscaldamento, pulizia e altre spese di gestione, telefono, materiale di cancelleria, piccole manutenzioni ordinarie, consulenze contabili e fiscali, assicurazioni e software;

• arredamenti ed attrezzature nell’ammontare massimo stabilito annualmente dal direttore/dalla direttrice dell’Ufficio Biblioteche e lettura. Per queste voci di spesa devono essere inoltrati preventivi di spesa dettagliati.

4. Spese non ammesse

1. Non sono ammesse le seguenti spese:

a) ammontare dell’IVA, che può essere posta in detrazione;

b) interessi passivi;

c) deficit d’esercizio degli anni precedenti;

d) ammortamenti;

e) interessi di mora e sanzioni;

f) acquisto di beni destinati alla vendita;

g) altre spese non documentate o non adeguatamente documentate;

h) offerte ed altri contributi di solidarietà.

5. Destinazione del contributo

1. Il soggetto richiedente può utilizzare i contributi concessi solo ed esclusivamente per iniziative, progetti ed attività per le quali i contributi sono stati richiesti e concessi.

2. Qualora il soggetto richiedente evidenziasse la necessità di destinare il contributo ad altre spese non previste nella domanda iniziale, deve presentare all'ufficio competente apposita e motivata domanda di cambio di destinazione del contributo medesimo, indicando esattamente la nuova destinazione.

3. Per i contributi ordinari l'eventuale domanda di cambio di destinazione deve essere presentata all'ufficio competente entro l'anno solare di riferimento del contributo. Il cambio di destinazione è approvato secondo la stessa procedura prevista per l'assegnazione del contributo.

6. Presentazione delle domande e documenti richiesti

1. Le domande relative ai contributi ordinari devono essere firmate dal soggetto richiedente o, in caso di un'istituzione, dal suo/dalla sua legale rappresentante e presentate entro il 31 gennaio di ogni anno, oppure entro un’altra data fissata con decreto del direttore/della direttrice di ripartizione competente, all’Ufficio Biblioteche e lettura per il gruppo linguistico tedesco e ladino. Per le domande inoltrate a mezzo servizio postale fa fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante. Alle dichiarazioni o documentazioni inoltrate per fax si deve allegare copia non autenticata di un documento d’identità del/della richiedente.

2. Deve essere presentata la seguente documentazione:

a) domanda di finanziamento;

b) dettagliato preventivo di spesa;

c) piano differenziato di finanziamento, con esatta indicazione dei mezzi propri e/o delle entrate;

d) descrizione esaustiva delle attività e dei progetti effettuati e programma annuale;

e) relazione conclusiva sulle attività svolte nell’anno precedente con il riepilogo delle entrate e delle uscite.

3. La sussistenza dei requisiti richiesti deve essere documentata dal soggetto richiedente mediante autocertificazione.

7. Calcolo e ammontare del contributo

1. Possono essere concessi contributi per la gestione e le attività della biblioteca fino all’80% della spesa ammessa.

2. Per il calcolo del contributo per le attività ed il funzionamento si tiene conto dei seguenti parametri:

a) una quota per abitante in considerazione della tipologia e della funzione della biblioteca nel sistema;

b) la presenza di indicatori di qualità prefissati come il numero dei lettori annuali, il numero di prestiti e le attività, l’attualità del patrimonio di libri e media ecc. La valutazione di questi fattori viene fatta mediante attribuzione di un punteggio che serve a stabilire l’entità dei contributi;

c) finanziamenti straordinari per progetti di più ampio respiro, con particolare riferimento alle iniziative delle biblioteche combinate, ossia ad interventi a sostegno della lingua tedesca e ladina.

3. La quota per abitante di cui alla lettera a), gli indicatori di qualità di cui alla lettera b) e il sistema di valutazione tramite punteggio sono approvati annualmente con decreto del direttore/della direttrice dell’ufficio competente, tenendo conto della tipologia e della funzione della biblioteca nel sistema.

8. Rendicontazione e liquidazione del contributo

1. La liquidazione dei contributi avviene in una o più soluzioni:

a) in caso di finanziamenti a enti pubblici per le attività di cui agli artt. 27 e 27/bis della legge sulle biblioteche, tramite assegnazione diretta dopo il provvedimento amministrativo di concessione dei contributi. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 29/quater, comma 3, della legge sulle biblioteche;

b) in caso di finanziamenti a enti privati, previo inoltro di apposita domanda del soggetto richiedente, corredata dal rendiconto di cui al punto 9.

2. Il contributo concesso per la realizzazione dei programmi di iniziative, progetti e attività può essere liquidato per intero solamente se la spesa sostenuta è pari al totale delle spesa ammessa.

3. Se le attività, le iniziative ed i progetti ammessi a contributo non sono stati eseguiti o sono stati eseguiti solo parzialmente, oppure se le spese ammesse sono state sostenute solo in parte, il contributo concesso viene ridotto in proporzione. Questa riduzione viene stabilita dal direttore/dalla direttrice d’ufficio competente.

4. Le spese per il personale possono essere rendicontate al massimo fino all’ammontare dello stipendio lordo del personale provinciale. Punto di riferimento è la rispettiva qualifica funzionale di cui al vigente contratto collettivo. Ciò vale anche per i controlli di cui all’articolo 9. Sono riconosciute, inoltre, altre spese salariali, incluse le spese previdenziali a carico del datore di lavoro. Non vengono, invece, considerate le indennità individuali di produttività nonché i corrispettivi per ore straordinarie.

5. Le spese per gli onorari di relatori e relatrici nonché quelle di vitto e di viaggio possono essere rendicontate fino all’ammontare massimo vigente per l’amministrazione provinciale. Ciò vale anche per i controlli di cui all’articolo 9.

6. È possibile rendicontare una quota fino al massimo del 25% delle spese ammesse attraverso le prestazioni rese a titolo di attività di volontariato di cui alla legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, articolo 2, comma 1, e successive modifiche. In ogni caso l’importo massimo ammesso per le prestazioni rese a titolo di volontariato non può superare la differenza tra il contributo concesso e le spese ammesse.

7. Ai soli fini della rendicontazione delle prestazioni rese a titolo di volontariato è riconosciuto un importo orario convenzionale, che può essere adeguato annualmente dalla Giunta provinciale tenendo conto degli aumenti in base all'indice ISTAT.

8. Nell’ambito dell’attività resa a titolo di volontariato, le ore sostenute per la partecipazione a sedute degli organi istituzionali dell’organizzazione, della associazione o del comitato non sono ammesse a contributo.

9. L'attività resa a titolo di volontariato e indicata ai fini della rendicontazione della spesa ammessa non dà diritto ad alcun compenso a chi la presta.

10. Le biblioteche e le strutture che fruiscono di finanziamenti per il personale non possono rendicontare le prestazioni rese a titolo di volontariato.

11. Trascorso il termine di cinque anni dalla concessione del contributo senza che lo stesso o parte di esso sia stato liquidato per causa riconducibile al beneficiario, la Giunta provinciale dispone la revoca della parte del contributo non liquidata.

9. La rendicontazione

1. La liquidazione del contributo a enti privati avviene previa presentazione del rendiconto, composto da:

a) un elenco dei documenti di spesa;

b) una dichiarazione del soggetto richiedente attestante:

• gli estremi del decreto di concessione del contributo, con il relativo ammontare;

• la persistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge;

• se e presso quali altri uffici o enti sono state presentate altre domande di agevolazione economica per le medesime attività, iniziative, progetti o investimenti, con indicazione dei contributi effettivamente concessi;

• l’eventuale riferimento se il rendiconto si riferisce all’anticipazione già concessa, oppure al saldo del contributo;

• lo svolgimento per intero del programma di attività, iniziative e progetti finanziato;

• che le spese per il personale sono state rendicontate, al massimo, fino all’ammontare dello stipendio lordo del personale provinciale;

• che le spese per gli onorari dei relatori nonché quelle di vitto e di viaggio sono state rendicontate fino all’ammontare massimo vigente per l’amministrazione provinciale;

• in caso di attività di volontariato, l’indicazione della quota della spesa ammessa coperta attraverso prestazioni rese a titolo di attività di volontariato;

c) l’elenco degli operatori e delle operatrici impegnati a titolo di volontariato, con indicazione del numero di ore e della tipologia delle prestazioni;

d) per i contributi concessi per il personale, un elenco delle spese di personale ripartite per persona e qualifica.

10. Documenti di spesa

1. I documenti di spesa devono essere:

a) conformi alle vigenti disposizioni di legge;

b) intestati al soggetto richiedente;

c) quietanzati;

d) rilasciati nell’anno in cui è stato concesso il contributo;

e) riferirsi alle spese ammesse per l’assegnazione del contributo.

Articolo 4
Finanziamenti per le biblioteche certificate

1. Beneficiari e ammontare del finanziamento

1. Le biblioteche pubbliche dell’Alto Adige lavorano seguendo degli standard precisi. Il mantenimento degli standard viene monitorato con un apposito procedimento interno e certificato, a garanzia della qualità. La certificazione di qualità ha una validità di tre anni.

2. Alle biblioteche pubbliche che hanno ottenuto la certificazione di qualità può essere concesso un finanziamento mirato. L’ente gestore può documentare il possesso della certificazione di qualità entro il 15 aprile dell’anno di finanziamento corrente per avere diritto già nel corso dell’anno ad un finanziamento mirato. Le biblioteche che presentano la certificazione di qualità dopo il suddetto termine hanno diritto al finanziamento soltanto l’anno successivo.

3. La quota pro capite di cui all’articolo 3, punto 7), lettera a), può essere aumentata fino al 60% per le biblioteche certificate.

Articolo 5
Finanziamento delle biblioteche speciali

1. Beneficiari

1. Alle biblioteche scolastiche possono essere concessi contributi per il funzionamento e le attività se, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, della legge sulle biblioteche, assumono la funzione di biblioteche pubbliche locali o di succursali delle stesse o se sono combinate con una biblioteca pubblica locale.

2. Alle biblioteche settoriali e di studio possono essere concessi contributi, se sono ritenute meritevoli di finanziamento. I contributi possono essere concessi alle biblioteche che:

a) acquisiscono per motivi di studio e di divulgazione, principalmente o esclusivamente pubblicazioni e documentazione di rilevanza scientifica;

b) non perseguono scopi di propaganda ideologica, politica o religiosa;

c) sono di interesse per un’ampia cerchia di persone e hanno risonanza possibilmente su tutto il territorio provinciale;

d) sono state istituite dal gestore;

e) descrivono accuratamente la loro funzione e particolarità e presentano una carta delle collezioni ed un regolamento per gli utenti;

f) presentano annualmente i dati riguardanti l’uso della biblioteca e gli orari di apertura.

3. Le biblioteche speciali non ricevono contributi se:

a) per le tematiche di cui si occupano è opportuno che vengano finanziate da altre ripartizioni dell’amministrazione provinciale;

b) trattano temi che rientrano nell’ambito di competenza di altre biblioteche speciali o di biblioteche scientifiche;

c) con le loro attività integrano il lavoro istituzionale della struttura a cui fanno capo;

d) come biblioteche settoriali hanno orari di apertura inferiori a venti ore settimanali e come biblioteche di studio sono aperte per meno di sei ore in almeno tre giorni alla settimana;

e) come biblioteche settoriali hanno un’utenza limitata (meno di 100 utenti all’anno e numero di prestiti molto basso).

2. Spese ammesse e non ammesse

1. Alle biblioteche speciali sono concessi contributi esclusivamente per attività bibliotecarie specifiche. Le spese ammesse per questo tipo di attività sono elencate all’articolo 3, punto 3.

2. Nel caso delle biblioteche speciali non sono riconosciute le spese di personale e di gestione.

3. Presentazione della domanda e modalità di rendicontazione del contributo

1. Le modalità di presentazione della domanda e di rendicontazione e liquidazione del contributo sono quelle delle biblioteche pubbliche (articolo 3, punti 6-10)

Articolo 6
Finanziamento delle attività di promozione della lettura

1. Beneficiari

1. Possono essere concessi contributi ad istituzioni, associazioni e comitati, se svolgono attività di promozione della lettura in collaborazione con strutture bibliotecarie o se assistono e sostengono l’attività delle biblioteche.

2. Spese ammesse e non ammesse

1. Sono ammesse le spese per:

a) misure di formazione e di aggiornamento nel settore delle biblioteche;

b) attività di promozione della lettura;

c) iniziative volte a riorganizzare e ad assistere le biblioteche pubbliche, incluse le biblioteche scolastiche;

d) servizi per il trattamento e la catalogazione dei media delle biblioteche, inclusi eventuali progetti di automazione.

2. Le spese non ammesse sono elencate all’articolo 3, punto 4.

3. Presentazione della domanda e modalità di rendicontazione del contributo

1. Le modalità di presentazione della domanda e di rendicontazione e liquidazione del contributo sono quelle delle biblioteche pubbliche. (articolo 3, punti 6-10)

Articolo 7
Finanziamento degli investimenti

1. Beneficiari

1. Possono essere concessi contributi per il finanziamento di investimenti a:

a) gestori di biblioteche ed enti di cui all’articolo 3, punto 1;

b) proprietari di edifici e locali che fungono da sedi di biblioteche e di istituzioni bibliotecarie.

2. Spese ammesse

1. Può essere concesso un contributo per investimenti per:

a) acquisto, costruzione, ristrutturazione, risanamento, ampliamento e manutenzione di infrastrutture che fungono da sedi di biblioteche e di istituzioni bibliotecarie;

b) acquisto di arredi e attrezzature;

c) acquisto di attrezzature tecniche (ad es. attrezzature informatiche).

2. Di norma si considerano solo gli investimenti per i quali ci si è avvalsi prima della consulenza, per quanto riguarda i contenuti, del competente ufficio biblioteche o di esperti individuati in accordo con lo stesso.

3. Spese non ammesse

1. Non sono ammesse:

a) le spese sostenute per l’acquisto di terreni;

b) le spese per la costruzione, la ristrutturazione e il risanamento di sedi succursali e di punti di prestito.

2. Sono consentite deroghe nel caso di località con un numero di abitanti simile a quello della località principale, o nel caso di una biblioteca combinata.

3. Altre spese non ammesse sono elencate all’articolo 3, punto 4.

4. Presentazione della domanda di finanziamento e documentazione richiesta

1. Le domande di finanziamento per investimenti devono essere firmate dal/dalla legale rappresentante e presentate entro il 31 gennaio di ogni anno all’Ufficio Biblioteche e lettura. Le domande possono essere presentate anche nel corso dell’anno e sono prese in considerazione nel caso di una variazione o integrazione del piano annuale.

2. Le domande che per mancanza di fondi non possono essere considerate o possono essere considerate solo in parte nell’anno solare di riferimento, possono essere rinviate agli anni successivi e quindi evase senza che debba essere presentata una nuova domanda.

La domanda deve essere inoltrata in ogni caso prima che vengano sostenute le relative spese.

3. Alla domanda di finanziamento per investimenti devono essere allegati i seguenti documenti:

a) documentazione esplicativa riguardante gli investimenti programmati, come piante, relazione tecnica, descrizione delle attrezzature ecc.;

b) piano dettagliato di spesa;

c) piano differenziato di finanziamento, con esatta indicazione dei mezzi propri e/o delle entrate;

d) ulteriore documentazione come contratti di locazione, deliberazioni della Giunta comunale sulla destinazione d’uso dell’edificio e dei locali ecc.

5. Calcolo ed ammontare del finanziamento

1. Possono essere concessi contributi per investimenti fino al 50% della spesa ammessa.

2. In casi straordinari e motivati (progetti di importanza sovralocale, iniziative in comuni che in base alla legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21, e successive modifiche, sono considerati a struttura debole o comuni nei quali i gruppi linguistici tedesco e ladino devono essere particolarmente sostenuti) possono essere concessi contributi fino al 90% della spesa ammessa.

3. Sono concessi finanziamenti per l’istituzione e l’arredamento di succursali e punti di prestito fino al 30% delle spese ammesse a contributo. Sono possibili deroghe nel caso di località con un numero di abitanti simile a quello a quello della località principale, o nel caso di una biblioteca combinata.

4. Per tutte le biblioteche i costi per la gestione informatica sono riconosciuti fino al 50% delle spese ammesse a contributo.

5. Le spese per progetti di investimento sono riconosciute dall’ufficio provinciale competente in base ai preventivi di spesa presentati e nel rispetto dei prezzi indicativi regolarmente aggiornati o in base a valori stabiliti in base all’esperienza.

6. Per la valutazione dei progetti l’ufficio competente può avvalersi di esperti esterni all’amministrazione oppure di altri uffici provinciali.

7. In caso di lavori di costruzione e di risanamento le spese preventivate devono essere documentate da una relazione tecnica firmata dal direttore/dalla direttrice dei lavori.

8. In casi eccezionali, opportunamente motivati, è possibile superare tali percentuali. In ogni caso il contributo concesso non può essere superiore al deficit evidenziato nella domanda.

9. I richiedenti, nell’ambito della propria attività di comunicazione, devono segnalare che le iniziative, i progetti, le attività e gli investimenti sono stati realizzati con finanziamenti della Provincia autonoma di Bolzano, Ripartizione Cultura tedesca.

6. Principi generali per la concessione e la destinazione di finanziamenti per investimenti

1. Se i fondi provinciali sono insufficienti a finanziare tutte le proposte presentate, è riconosciuta priorità di intervento a quei progetti che sono già in stato avanzato di realizzazione o che hanno già ricevuto un finanziamento iniziale. Inoltre è riconosciuta priorità di intervento alla realizzazione di biblioteche nelle località ancora sprovviste di strutture adeguate.

2. Sono tenute in particolare considerazione le istituzioni e biblioteche più importanti. Le sedi principali di biblioteche pubbliche locali o di biblioteche combinate hanno priorità rispetto alle sedi succursali e ai punti di prestito.

3. Per allestire le infrastrutture delle biblioteche sono concessi contributi per un arredamento ed allestimento di base adeguato alle loro funzioni.

4. In caso di progetti di investimento a livello comunale, possono essere concessi contributi solo se anche i comuni interessati partecipano al finanziamento degli investimenti previsti.

5. Il/La richiedente o il proprietario/la proprietaria dei beni immobili finanziati con contributi provinciali deve garantire che la struttura finanziata venga data in uso per un certo tempo esclusivamente o principalmente per lo svolgimento di attività bibliotecarie. Ciò avviene tra l’altro attraverso la stipula di contratti ai sensi dell’articolo 26 della legge sulle biblioteche.

6. Il soggetto richiedente può utilizzare i contributi concessi esclusivamente per la realizzazione degli investimenti programmati per i quali sono stati richiesti e concessi i contributi.

7. Qualora il soggetto richiedente riscontrasse la necessità di destinare il contributo ad altre spese non previste nella domanda iniziale, dovrà presentare all'ufficio competente apposita e motivata domanda di cambio di destinazione del contributo medesimo, indicando esattamente la nuova destinazione.

7. Modalità di rendicontazione e liquidazione del contributo

1. La liquidazione dei contributi avviene in una o più soluzioni previo inoltro di apposita domanda da parte del soggetto richiedente, corredata dalla relativa documentazione.

2. Il contributo concesso per la realizzazione dei programmi di investimento può essere liquidato per intero solamente se la spesa sostenuta è pari al totale delle spesa ammessa.

3. Se gli investimenti ammessi a contributo non sono stati eseguiti o sono stati eseguiti solo parzialmente, oppure se le spese ammesse sono state sostenute solo in parte, il contributo concesso viene ridotto in proporzione. La riduzione è stabilita dal direttore/dalla direttrice d’ufficio competente.

4. La rendicontazione deve essere inoltrata entro i cinque anni successivi alla concessione del contributo.

8. Rendicontazione

1. Il rendiconto è composto dai seguenti documenti:

a) elenco dei documenti di spesa (Allegato A);

b) documenti di spesa: la documentazione deve essere di data successiva a quella di presentazione della prima domanda di contributo per l’iniziativa;

c) dichiarazione relativa alla costruzione di biblioteche in strutture polifunzionali (Allegato B)

Nel caso di biblioteche in strutture polifunzionali devono essere indicate le relative quote di spesa e di cubatura per la parte dell'edificio destinata a biblioteca.

2. Se il soggetto richiedente è un ente di diritto pubblico, la liquidazione del contributo, in deroga a quanto sopra, avviene dietro presentazione di un elenco della documentazione di spesa firmata sull’ultima pagina dal funzionario autorizzato/dalla funzionaria autorizzata.

Articolo 8
Anticipazioni

1. Concessione di anticipazioni

1. Il soggetto richiedente può richiedere la concessione e l'erogazione delle seguenti anticipazioni:

a) in caso di contributi ordinari, una anticipazione il cui l’importo non può superare la misura del 50% dell'importo complessivo dei contributi concessi nell'anno precedente. Tale anticipazione viene di norma erogata se l’ammontare del contributo concesso per l'anno precedente era di almeno euro 15.000,00 e unicamente per far fronte a spese di locazione, gestione e funzionamento delle strutture, a spese per il personale dipendente e per collaborazioni, compresi gli onorari, nonché per altre spese obbligatorie. Questo tipo di anticipazione può essere liquidato solamente se il contributo concesso nell’anno precedente è già stato rendicontato fino al 60%. La relativa domanda va presentata entro il 10 novembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce il contributo;

b) un'anticipazione fino all'80% dell’ammontare del contributo concesso per l’anno corrente. Tale anticipazione può essere concessa di norma solo se il soggetto richiedente non è in grado di svolgere la propria attività per mancanza di fondi, oppure se per far fronte alle spese dovesse ricorrere a fidi onerosi. La domanda per questo tipo di anticipazione può essere presentata contestualmente a quella di contributo.

2. L’anticipazione di cui alla lettera a), può essere aumentata su richiesta fino all'80% del contributo concesso per l’anno corrente.

3. Ai sensi dell’articolo 29/ter della legge sulle biblioteche non possono essere concesse anticipazioni agli enti pubblici.

2. Rendicontazione delle anticipazioni

1. I richiedenti che fruiscono delle anticipazioni di cui al presente articolo devono rendicontare entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello dell'avvenuta erogazione dell'anticipazione le spese sostenute fino alla concorrenza dell’importo dell’anticipazione medesima. In casi motivati e su apposita domanda può essere autorizzata la proroga del termine suddetto fino al massimo di un anno. Tale proroga è concessa con decreto del direttore/della direttrice di ripartizione competente.

2. Solo dopo che sono state adeguatamente rendicontate tutte le anticipazioni, possono essere rendicontati ulteriori importi parziali.

3. Se al soggetto richiedente viene concessa un’integrazione dell’anticipazione, la differenza può essere liquidata solo dopo che l’anticipazione è stata rendicontata per intero.

4. La parte dell'anticipazione che non è stata utilizzata per la realizzazione del programma di attività, iniziative, progetti e investimenti ammessi a contributo o non adeguatamente rendicontata, deve essere restituita alla Tesoreria della Provincia, maggiorata degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di accreditamento dell'anticipazione.

Articolo 9
Controllo

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l'ufficio competente per la liquidazione dei contributi effettua controlli a campione su almeno il 6% delle domande ammesse.

2. Di norma l’ufficio competente provvede ad effettuare i controlli a campione. Se l’ammontare delle spese ammesse supera l’importo di euro 50.000,00, i controlli a campione possono essere eseguiti anche da esperti esterni all’amministrazione provinciale. L’eventuale incarico viene impartito dall’ufficio competente.

3. L'individuazione dei contributi da sottoporre a controllo avviene mediante sorteggio da effettuarsi entro il 31 dicembre di ogni anno. Il sorteggio riguarda il 6% dei contributi e viene effettuato in modo automatizzato con riferimento ai singoli capitoli di bilancio.

4. Il sorteggio è effettuato da un'apposita commissione composta dal direttore/dalla direttrice di ripartizione o da una persona delegata, da un direttore/direttrice d'ufficio e da un funzionario/una funzionaria della ripartizione con funzioni di segretario.

5. Con il controllo a campione si verifica:

a) la veridicità delle dichiarazioni del soggetto richiedente;

b) l’effettiva realizzazione dei programmi di attività, iniziative, progetti ed investimenti relativi al contributo e se le relative spese ammesse sono state effettuate per intero;

c) l’esistenza della documentazione di spesa nell’ammontare della spesa ammessa, per quella parte di spesa che in sede di rendicontazione non è stata documentata con documenti di spesa originali;

d) la documentazione riguardante le prestazioni di volontariato conteggiate per la copertura di una parte della spesa ammessa.

6. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, il direttore/la direttrice d’ufficio potrà disporre ulteriori verifiche ritenute necessarie

Art. 10
Norma transitoria

Al fine di semplificare l’iter amministrativo e concedere in tempi brevi agli enti locali liquidità per la gestione delle strutture bibliotecarie, i presenti criteri si applicano anche alle domande di finanziamento presentate dai comuni entro il 31 gennaio 2013. Ai fini della liquidazione del finanziamento concesso nell’anno 2013 gli enti beneficiari sono tenuti di norma a presentare la rendicontazione dei finanziamenti per attività concessi negli anni precedenti.

 

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ActionAction Delibera 26 agosto 2013, n. 1190
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