(1) La Provincia assicura il coordinamento e il raccordo delle misure di politica familiare nei vari ambiti di attività attraverso l’istituzione di un’”Agenzia per la famiglia”.
(2) L’Agenzia per la famiglia è costituita ai sensi dell’Art. 3 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10. La determinazione della dotazione organica ha luogo in funzione dei compiti stabiliti dalla presente legge. La Giunta provinciale mette a disposizione dell’Agenzia per la famiglia il budget necessario alla sua attività nel quadro del bilancio provinciale. 7)
(3) L’Agenzia per la famiglia ha le seguenti funzioni:
(4) L’Agenzia per la famiglia può adottare misure, effettuare manifestazioni, attività ed acquisti per lo sviluppo del proprio settore e sostenere le relative spese. Il finanziamento può includere anche la copertura delle spese di vitto, alloggio e viaggio nonché di tutte le spese connesse. 11)