(1) La Consulta per la famiglia funge da organo consultivo della Giunta provinciale per le tematiche rilevanti per la famiglia.
(2)La Consulta per la famiglia è composta da:
(2/bis) Il Presidente/la Presidente della Consulta per la famiglia è l’assessore/assessora per la famiglia. 13)
(3) La Consulta per la famiglia è nominata dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura su proposta dei settori in essa rappresentati. La Giunta provinciale approva il regolamento della Consulta per la famiglia.
(4) La Consulta per la famiglia si riunisce almeno tre volte all’anno ed assolve i seguenti compiti:
(5) I compiti di organi consultivi già istituiti o previsti che si occupano esclusivamente di tematiche rilevanti per la famiglia e che non siano istituiti ai sensi di una apposita disposizione di legge, sono assegnati alla Consulta per la famiglia.