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i) Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 21)2)
Promozione della banda larga sul territorio della provincia

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1)
Pubblicata nel B.U. 24 gennaio 2012, n. 4.

Art. 1 (Finalità)   delibera sentenza

(1)  L’obiettivo, ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche è il collegamento completo e capillare di tutti gli utenti pubblici e privati e delle stazioni radio base (BTS) presenti sul territorio provinciale, attraverso reti di comunicazione elettronica ad altissima capacità, in grado di offrire velocità di connessione pari ad almeno 1 Gbit/s simmetrico, in maniera stabile, continuativa, affidabile e prevedibile per ogni connessione. La Giunta provinciale può consentire, per interventi puntuali che risultassero tecnicamente ed economicamente non sostenibili, la realizzazione di connessioni in grado di offrire velocità inferiori ad 1 Gbit/s. Tale obiettivo può essere conseguito anche mediante la realizzazione congiunta di un piano elaborato in cooperazione tra i Comuni, la Provincia e loro società. 3)

(1/bis)  La promozione della banda larga nel territorio della provincia di Bolzano si attiene alle disposizioni del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modifiche, e alle misure e ai piani di intervento stabiliti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 4)

(1/ter) La Provincia autonoma di Bolzano fornisce reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico attraverso società controllate o collegate, in conformità al Codice europeo delle comunicazioni elettroniche di cui alla Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, attuata con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, e successive modifiche. 5)

(2)  - (6)  6) 

massimeCorte costituzionale - sentenza 27 aprile 2023, n. 79 - Azioni necessarie a promuovere la banda larga nel territorio della Provincia – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – giudizio costituzionale – sopravvenienze nel giudizio principale – ius superveniens abrogativo o modificativo della norma impugnata – cessazione della materia del contendere
3)
L'art. 1 è stato prima sostituito dall'art. 35, comma 1, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2, e successivamente dall'art. 30, comma 1, della L.P. 16 aprile 2020, n. 3.
4)
L'art. 1, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 9, comma 2, della L.P. 9 gennaio 2023, n. 1.
5)
L'art. 1, comma 1/ter, è stato inserito dall'art. 9, comma 2, della L.P. 9 gennaio 2023, n. 1.
6)
L’art. 1, commi 2 a 6, sono stati aggiunti dall’art. 33, comma 1, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5, e successivamente abrogati ai sensi dell'art. 9, comma 1, della L.P. 9 gennaio 2023, n. 1.
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