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b) Legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 121)
Integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri

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1)
Pubblicata nel B.U. 8 novembre 2011, n. 45.

Art. 16 (Definizioni, modifiche e abrogazioni)   delibera sentenza

(1)  Il comma 2 dell’articolo 10 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18, è così sostituito:

“2. Hanno diritto a beneficiare delle sovvenzioni le cittadine e i cittadini dell’Unione europea residenti in un comune della provincia di Bolzano che abbiano concluso la scuola primaria e non abbiano raggiunto il sessantunesimo anno di età. Le cittadine e i cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in Italia sono equiparati ai cittadini italiani.”

(2)  Il comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Sono ammessi al beneficio delle sovvenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, le cittadine e i cittadini dell’Unione europea residenti [ininterrottamente per un anno] 2)  in provincia di Bolzano, che abbiano assolto l’obbligo scolastico. Le cittadine e i cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in Italia sono equiparati ai cittadini italiani.”

(3)  Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, sono aggiunte le seguenti lettere:

“d) cittadine e cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in Italia, e quindi equiparati ai cittadini italiani;

e) cittadine e cittadini extracomunitari residenti in provincia di Bolzano [da almeno cinque anni] 2), che frequentano, al di fuori del territorio provinciale, istituzioni scolastiche o formative professionali non esistenti in provincia di Bolzano.”

(4)  Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, sono aggiunte le seguenti lettere:

“d) cittadine e cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in Italia e cittadine e cittadini che abbiano ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva comunitaria 2004/83/CE, che sono equiparati alle cittadine e ai cittadini italiani.

e) cittadine e cittadini stranieri di Stati non appartenenti all’Unione europea, frequentanti università al di fuori del territorio della provincia di Bolzano, purché residenti [da cinque anni] 2) in provincia di Bolzano.”

(5)  Il comma 3 dell’articolo 13 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, è abrogato.

(6)  Le cittadine e i cittadini stranieri di Stati appartenenti all’Unione europea, che abbiano i requisiti per soggiornare in Italia, nonché i loro familiari, godono del principio di parità di trattamento rispetto alle cittadine e ai cittadini italiani.

massimeCorte costituzionale - sentenza 14 gennaio 2013, n. 2 - Immigrazione e integrazione - competenza statale - illegittimità del requisito della residenza quinquennale
2)
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 2 del 14 gennaio 2013, ha dichiarato illegittimo: le parole „e alla relativa durata“ nell'art. 1, comma 3, lettera g); l'art. 6, comma 3, lettera c); il riferimento alla lettera c) nell'art. 6, comma 6; l'art. 10, commi 2 e 3; l'art. 12, comma 4; l'art. 13, comma 3, secondo periodo; l'art. 14 commi 3 e 5; il riferimento alla residenza ininterrotta per un anno nell'art. 16, comma 2; il riferimento alla durata quinquennale nell'art. 16, commi 3 e 4.
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