(1) Alla copertura della spesa per gli interventi a carico dell’esercizio 2011 derivanti dalla presente legge e stimati nella misura massima di 50.000 euro si fa fronte con le quote di stanziamento ancora disponibili sulla UPB 11100 del bilancio provinciale 2011.
(2) La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.