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In vigore al: 08/03/2017

o') Contratto collettivo 22 ottobre 2009 1)
Contratto collettivo di comparto per il personale della dirigenza sanitaria, amministrativa, tecnica e professionale del Servizio Sanitario provinciale, escluso il personale dell'area medica e medica veterinaria
4

1)
Pubblicato nel Suppl. 3 al B.U. 3 novembre 2009, n. 45.

Parte Prima
Disposizioni generali comuni per l’intera area 

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente contratto collettivo di comparto si applica al seguente personale del servizio sanitario della Provincia Autonoma di Bolzano:

  1. personale laureato della dirigenza sanitaria (biologi, chimici, fisici, farmacisti e psicologici) di seguito denominati “dirigenti sanitari”;
  2. personale della dirigenza amministrativa, tecnica e professionale del Servizio sanitario provinciale;
  3. dirigente tecnico-assistenziale e dirigente tecnico-assistenziale coordinatore di cui all’articolo 12/bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, di seguito nominati “personale della dirigenza infermieristica”.

Art. 2 (Durata, decorrenza e procedure di applicazione del contratto)

(1) Il presente contratto collettivo di comparto riguarda il periodo dal 1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2008. Esso rimane comunque in vigore fino a quando non sarà sostituito dal successivo contratto collettivo.

(2) Gli effetti giuridici ed economici decorrono dalle date indicate nelle singole disposizioni contrattuali e, in mancanza, dal primo giorno del mese successivo all’entrata del presente contratto.

(3) Le organizzazioni sindacali si impegnano a presentare, entro sei mesi dalla scadenza del presente contratto, le proposte per il rinnovo del contratto. L’Agenzia provinciale per le contrattazioni collettive avvia le contrattazioni in tempo utile e con spirito costruttivo. Fino alla presentazione delle proposte sindacali e nei tre mesi successivi a tale data le organizzazioni sindacali si impegnano a non indire scioperi o altre azioni di lotta per il rinnovo del contratto. Nel caso in cui entro tale termine non si raggiunga un accordo per il rinnovo del contratto, le parti sono libere di intraprendere iniziative per il sostegno delle loro richieste.

Art. 3 (Esercizio del diritto di sciopero e servizi essenziali da garantire in caso di sciopero)

(1) Salvo quanto previsto dal presente articolo si applica la disciplina relativa all’esercizio del diritto di sciopero ed alla salvaguardia dei servizi pubblici essenziali del contratto collettivo intercompartimentale 25 marzo 2002.

(2) L’organizzazione sindacale che intende proclamare lo sciopero è tenuta a presentare la propria proposta per una definizione bonaria del conflitto all’Assessore alla Sanità nonché al direttore generale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.

(3) Per gli scioperi di durata di una giornata lavorativa è trattenuto 1/26 del trattamento fondamentale e di posizione mensile in godimento. Per gli scioperi inferiori ad una giornata lavorativa le trattenute sono limitate all’effettiva durata. L’importo della paga oraria è calcolato dividendo la paga giornaliera come sopra calcolata:

  1. per dipendenti con orario di lavoro settimanale di 38 ore rispettivamente per 7,6 (in caso di 5 giorni lavorativi per settimana) e per 6,33 (in caso di 6 giorni lavorativi per settimana);
  2. per dipendenti con orario di lavoro settimanale di 40 ore rispettivamente per 8 (in caso di 5 giorni lavorativi per settimana) e per 6,67 (in caso di 6 giorni lavorativi per settimana).

(4) La disciplina sui servizi essenziali da garantire in caso di sciopero da parte del personale è contenuta nell’allegato 1 del Contratto collettivo di comparto per il personale del Servizio Sanitario Provinciale del 7 aprile 2005.

(5) Ulteriori servizi e reparti, così come le modalità di rilevazione delle assenze saranno definiti a livello di contrattazione aziendale.

Parte Seconda
Area del personale della dirigenza sanitaria

Art. 4 (Libera professione intramuraria)

(1) I dirigenti sanitari che optano per il rapporto di lavoro esclusivo possono scegliere se esercitare o meno l’attività libero-professionale intramuraria.

(2) L’attività libero-professionale intramuraria autorizzata dall’Azienda sanitaria della Provincia di Bolzano, è esercitata nei limiti e con le modalità previste nel Piano aziendale ai sensi dell’articolo 1/ter della legge provinciale 2 maggio 1995, n. 10, e successive modifiche.

Art. 5 (Libera professione extramuraria)

(1) I dirigenti sanitari inquadrati nella fascia funzionale A possono optare per il rapporto di lavoro non esclusivo e cioè per l’attività libero professionale extramuraria ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1/bis della legge provinciale 2 maggio 1995, n. 10, e successive modifiche.

(2) Le domande per il passaggio al rapporto non esclusivo, così come le revoche dell’opzione all’esercizio della libera professione extra-muraria, devono essere presentate entro il 30 novembre di ogni anno e producono effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.

(3) L’eventuale rapporto di lavoro non esclusivo comporta comunque per i dirigenti di cui al comma 1, la totale disponibilità nell’ambito dell’impegno di servizio, per la realizzazione degli obiettivi istituzionali programmati e lo svolgimento delle attività professionali di competenza.

(4) L'incarico di direzione di struttura semplice o complessa, eventualmente ricoperto dal dirigente sanitario che opta per il rapporto di lavoro non esclusivo, può essere revocato da parte del Direttore Generale dell'Azienda.

(5) Per la durata del rapporto di lavoro non esclusivo, al rispettivo personale, oltre ad essere inibita l’attività libero-professionale intramuraria, non compete l’indennità di esclusività e l’indennità di risultato.

Art. 6 (Contrattazione aziendale)

(1) Fermo restando quanto disciplinato dagli articoli 4 e 5 del presente contratto, sono demandate alla contrattazione aziendale eventuali ulteriori discipline concernenti l’esercizio della libera professione.

Art. 7 (Orario di lavoro)

(1) Con decorrenza dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente contratto l’orario di lavoro a tempo pieno è di 40 ore settimanali. Esso è, di norma, articolato su cinque o sei giornate settimanali ed è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico.

(2) È garantita, di norma, la copertura del servizio giornaliero dalle ore 8 alle ore 20. Al di fuori di questo orario e nei giorni non lavorativi la necessaria copertura del servizio è garantita dalla guardia e/o dalla pronta disponibilità, con regolamentazione da stabilirsi previo confronto con le organizzazioni sindacali.

(3) Nel rispetto delle disposizioni sull’orario di servizio e sull’orario di apertura al pubblico, l’articolazione dell’orario di lavoro del personale è definita dall’ Azienda Sanitaria, previa concertazione con le organizzazioni sindacali rappresentative nei modi previsti dall’articolo 7, comma 2 del contratto collettivo intercompartimentale 12 febbraio 2008.

(4) La durata media dell’orario di lavoro del personale di regola non può superare le 48 ore settimanali, comprese le ore di lavoro straordinario. Tale limite può essere derogato previo consenso del personale interessato. In considerazione della necessità di programmare l’attività del personale su periodi ampi e in maniera tale da garantire la continuità ai servizi, il periodo di riferimento è di 12 mesi. Le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative hanno diritto di ricevere, semestralmente e previa richiesta, le informazioni relative all’applicazione del presente comma.

(5) Il personale fruisce, di regola, di un riposo giornaliero di 11 ore ogni 24 ore.

(6) Nell’ipotesi di sopravvenute emergenze il riposo giornaliero di 11 ore può essere ridotto, salvo il diritto alla fruizione di un successivo ed equivalente riposo compensativo. La stessa facoltà può essere esercitata anche nei confronti del riposo giornaliero a causa dell’interruzione dello stesso in seguito a chiamata in servizio effettivo durante il periodo di reperibilità. In questo caso va comunque considerata utile, ai fini della propria ed altrui sicurezza, la concessione di un periodo di congruo riposo per il necessario recupero psico-fisico. Le modalità di fruizione del riposo compensativo sono concordate a livello aziendale con le Organizzazioni sindacali.

(7) Qualora l’organizzazione del lavoro lo richieda e previo consenso del dipendente, in caso di combinazione del servizio attivo ordinario con il servizio di guardia, il turno di lavoro può protrarsi fino ad un massimo di 20 ore. Esclusivamente in caso di servizio di doppia guardia il turno di lavoro può protrarsi fino a 24 ore. Tali limiti, rispettivamente di 20 e di. 24 ore, sono aumentabili fino a 30 minuti per le consegne. Nelle ipotesi di cui al presente comma, il riposo giornaliero deve essere usufruito immediatamente dopo il servizio.

(8) Il dipendente ha diritto per ogni periodo di sette giorni ad un riposo di ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, che può essere cumulato con le ore di riposo giornaliero. Il suddetto periodo di riposo settimanale è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni.

(9) Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa non retribuito, secondo modalità e durata stabilite a livello aziendale, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto.

(10) A livello aziendale possono essere concordate ulteriori deroghe ai sensi della normativa vigente.

(11) L’osservanza dell’orario di lavoro da parte del personale è accertata con controlli di tipo automatico. In casi particolari l’azienda definisce modalità sostitutive e controlli ulteriori in relazione alle oggettive esigenze di servizio delle strutture interessate.

Nota a verbale:

L’orario aggiuntivo settimanale di 2 ore viene retribuito con un aumento dello stipendio base pari a 2/38. Il risultante trattamento economico di base riferito a 40 ore di lavoro settimanale è fissato dall’articolo 9 del presente contratto.

Art. 8 (Struttura retributiva)

(1) La retribuzione dei dirigenti sanitari è articolata in trattamento fondamentale, trattamento di posizione e trattamento accessorio.

(2)  Trattamento fondamentale:

  1. stipendio di livello, comprensivo dei miglioramenti collegati alla progressione professionale,
  2. indennità integrativa speciale,
  3. indennità per l'uso della lingua ladina,
  4. indennità di posizione fissa storica ed aggiuntiva,
  5. assegno individuale di cui all’articolo 12 del presente contratto,

(3) Trattamento di posizione:

  1. indennità di funzione,
  2. indennità di dirigente sostituto di direttore.

(4) Trattamento accessorio:

  1. indennità di alta specializzazione ( ex indennità individuale di cui all’articolo 34 del contratto collettivo di comparto del 5 novembre 2003),
  2. retribuzione di risultato,
  3. compenso per lavoro straordinario,
  4. indennità di pronta disponibilità ,
  5. indennità per il servizio festivo e notturno,
  6. indennità di guardia,
  7. indennità per il rischio radiologico.

(5) L’indennità di esclusività di cui all’articolo 13 del presente contratto costituisce un elemento distinto della retribuzione.

(6) Al personale è corrisposta una tredicesima mensilità di retribuzione in misura pari ad un dodicesimo della retribuzione annua spettante sulla base degli elementi retributivi di cui ai commi 2 e 3, tenendo conto delle modalità di calcolo indicate all’articolo 11, comma 4, ed all’articolo 12, commi 2 e 4. Al personale assunto o che cessi dal servizio nel corso dell’anno la tredicesima mensilità è corrisposta in misura proporzionale al periodo di servizio prestato.

Art. 9 (Livelli retributivi e stipendi relativi)

(1) Lo stipendio annuo lordo iniziale è determinato con decorrenza dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente contratto come segue:

  • a)  Ruolo unico, fascia funzionale B:
    -  livello inferiore: 23.244,58 Euro
    -  livello superiore: 29.897,17 Euro
  • b)  Ruolo unico, fascia funzionale A:
    -  livello inferiore: 28.790,37 Euro
    -  livello superiore: 37.030,17 Euro.

Art. 10 (Indennità integrativa speciale)

(1) L'indennità integrativa speciale annua lorda dei dirigenti sanitari è determinata come segue:

- euro 10.177,65.

Art. 11 (Indennità di posizione fissa storica ed aggiuntiva)

(1) E’ definita indennità di posizione storica quella già percepita alla data di entrata in vigore del presente contratto. Essa è corrisposta nella medesima misura e con le medesime modalità al personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto, anche in vigenza del nuovo contratto collettivo.

(2) Per il personale assunto dopo l'entrata in vigore del presente contratto sono fissati i seguenti importi annui:

  1. per il personale inquadrato nella fascia funzionale A: 10.448,24 Euro,
  2. per il personale inquadrato nella fascia funzionale B: 6.849,40 Euro.

(3) Al personale con esperienza professionale pari o superiore a 5 anni che alla data di entrata in vigore del presente contratto è inquadrato in fascia A è dovuta l’indennità di posizione fissa aggiuntiva nella misura di 1.300,00 Euro annuo.

(4) Al personale con esperienza professionale pari o superiore a 5 anni che alla data di entrata in vigore del presente contratto è inquadrato in fascia A e che beneficia delle disposizioni di cui all’articolo 37 e/o articolo 51 del contratto collettivo di comparto del 5 novembre 2003, l’indennità fissa aggiuntiva indicata al comma 3 viene aumentata dell’importo corrispondente alle ore aggiuntive programmate, attribuite ai sensi degli articoli 37 e 51 del contratto collettivo di comparto del 5 novembre 2003, e prestate alla data di entrata in vigore del presente contratto, decurtate di un’ora. L’importo dell’aumento non può essere superiore al valore di 2 ore aggiuntive programmate prestate alla data di entrata in vigore del presente contratto. Detta indennità, decurtata del rateo della 13. mensilità, sarà corrisposta per 13 mensilità.

(5) Il personale con esperienza professionale pari o superiore a 5 anni, in maternità o congedo parentale alla data di entrata in vigore del presente contratto, che, al momento dell’assenza per maternità o congedo parentale non era titolare di ore aggiuntive programmate percepisce, a partire dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente contratto, l’indennità di posizione fissa aggiuntiva indicata al comma 3 e calcolata con riferimento al rapporto di lavoro a tempo pieno.

(6) Il personale con esperienza professionale pari o superiore a 5 anni, in maternità o congedo paren-tale alla data di entrata in vigore del presente contratto, che, al momento dell’assenza per maternità o congedo parentale era titolare di ore aggiuntive programmate, percepisce, a partire dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente contratto, l’indennità di posizione fissa aggiuntiva determinata secondo la procedura indicata al comma 4 e calcolata con riferimento al rapporto di lavoro a tempo pieno.

(7) Per i direttori di struttura complessa, la tariffa di un’ora aggiuntiva programmata ai fini della determinazione dell’indennità di posizione fissa aggiuntiva è pari a 218,00 Euro.

(8) Al personale assunto o riassunto in fascia funzionale B o in fascia funzionale A o passato dalla fascia funzionale B in fascia funzionale A del ruolo unico, con esperienza professionale inferiore a 5 anni, che, al momento dell’entrata in vigore del presente contratto presta ore aggiuntive programmate, è dovuta l’indennità di posizione fissa aggiuntiva nella seguente misura:

  1. fascia funzionale “A” : euro 5.400,00 annuo,
  2. fascia funzionale “B” :euro 1.750,00 annuo.

(9) Nel caso di passaggio del personale di cui al comma 8 dalla fascia funzionale B alla fascia funzionale A, l’indennità è dovuta nella misura di cui al comma 8, lettera a), con perdita di ogni parte economica risultante dalla ex indennità per ore aggiuntive programmate, inclusa l’eventuale indennità ad personam di cui all’articolo 51 del contratto collettivo di comparto del 5 novembre 2003, e successive modifiche.

(10) Al personale assunto o riassunto in fascia funzionale B o in fascia funzionale A, o passato dalla fascia funzionale B in fascia funzionale A del ruolo unico, con esperienza professionale inferiore a 5 anni e che al momento dell’entrata in vigore del presente contratto non presta ore aggiuntive programmate, autorizzate ai sensi degli articoli 37 e 51 del contratto collettivo di comparto 5 novembre 2003, è dovuta l’indennità di posizione fissa aggiuntiva nella seguente misura:

  1. fascia funzionale “A”: euro 3.000,00 annuo,
  2. fascia funzionale “B”: euro 1.750,00 annuo.

Gli importi indicati valgono anche per il personale assunto dopo l’entrata in vigore del presente contratto

(11) Al personale in maternità o in congedo parentale con esperienza professionale inferiore a 5 anni, che al momento dell’assenza per maternità o congedo parentale era titolare di ore aggiuntive programmate, a decorrere dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente contratto è dovuta l’indennità di posizione fissa aggiuntiva indicata al comma 8.

(12) Al personale in maternità o in congedo parentale, con esperienza professionale inferiore a 5 anni, che al momento dell’assenza per maternità o congedo parentale non prestava ore aggiuntive programmate, a decorrere dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente contratto è dovuta l’indennità di posizione fissa aggiuntiva indicata al comma 10.

(13) Per il personale part-time in maternità o in congedo parentale, l’indennità di posizione fissa aggiuntiva corrisposta, ferma restando la base di calcolo, è ridotta in proporzione all’orario di lavoro prestato ovvero agli emolumenti percepiti durante l’assenza per maternità o congedo parentale.

(14) L'indennità di posizione fissa storica ed aggiuntiva è corrisposta per 13 mensilità.

(15) L’indennità di posizione fissa aggiuntiva, che viene istituita con il presente contratto al fine di superare la previgente disciplina della prestazione e retribuzione delle ore aggiuntive programmate ex articolo 37 del contratto collettivo di comparto del 5 novembre 2003, e successive modifiche, e per superare la clausola di garanzia ex articoli 50 e 51 del contratto stesso, non è assoggettata agli aumenti generali della retribuzione fondamentale o di parti di essa, che in futuro verranno applicati.

(16) Per esperienza professionale di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 e 12 del presente articolo si intende quella definita ai commi 4 e 5 dell’articolo 13.

Art. 12 (Assegno individuale)

(1) Per il personale di cui all’articolo 11, comma 4, l’importo erogato a titolo di ore programmate aggiuntive prima dell’entrata in vigore del presente contratto, depurato di due ore aggiuntive programmate viene così determinato e trasformato in assegno individuale:

valore delle restanti ore aggiuntive meno l’importo indicato nel comma 3 dell’articolo 11, meno il 50 per cento della nuova indennità di esclusività fissata nelle misure previste al comma 3 dell’articolo 13, meno 2/38 del nuovo stipendio di livello comprensivo dei miglioramenti collegati alla progressione professionale.

(2) Il risultato dell’operazione di cui al comma 1 costituirà il nuovo assegno individuale che non sarà assoggettato ai futuri aumenti generali della retribuzione fondamentale. Detto assegno, decur-tato del rateo della 13. mensilità, sarà corrisposto per 13 mensilità e non sarà riassorbito dai futuri incrementi economici.

(3) Per il personale in servizio all’entrata in vigore del presente contratto, con esperienza professionale inferiore a 5 anni, il nuovo assegno individuale, se spettante, viene così determinato:

importo erogato a titolo di ore aggiuntive, meno l’indennità di esclusività, meno l’indennità di posizione fissa aggiuntiva di cui all’articolo 11, comma 8.

(4) Il risultato dell’operazione di cui al comma 3 costituirà il nuovo assegno individuale che non sarà assoggettato ai futuri aumenti generali della retribuzione fondamentale. Detto assegno, decurtato del rateo della 13. mensilità, sarà corrisposto per 13 mensilità e verrà gradualmente riassorbito per intero dai previsti aumenti individuali derivanti dalla progressione professionale, dall’aumento dell’indennità di esclusività derivante dallo sviluppo di carriera e dal passaggio dalla fascia funzionale B alla fascia funzionale A.

(5) L’assegno individuale di cui al presente articolo non viene preso in considerazione per la determinazione dell’indennità di risultato.

Art. 13 (Indennità di esclusività del rapporto di lavoro)

(1) In concomitanza con la nuova disciplina dell’attività libero professionale dei dirigenti sanitari è istituita, a decorrere dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente contratto, l’indennità di esclusività del rapporto dei dirigenti sanitari.

(2) L’indennità di esclusività fissa e ricorrente è corrisposta per tredici mensilità. In caso di rapporto di lavoro ad orario ridotto, l’indennità è corrisposta per intero. Essa costituisce un elemento distinto della retribuzione e non è soggetto agli incrementi contrattuali generali.

(3)L’indennità di esclusività del rapporto di lavoro, che non determina forme di automatismo, è fissata nei seguenti importi annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità:

  1. Dirigenti sanitari con incarico di direzione di struttura complessa: 16.523,52 euro,
  2. Dirigenti sanitari, inquadrati nella fascia funzionale A del ruolo unico, con esperienza professionale nel Servizio Sanitario Nazionale (SSN):
    - superiore a quindici anni 12.394,97 euro,
    - tra cinque e quindici anni 9.094,81 euro,
    - sino a cinque anni 2.253,30 euro;
  3. Dirigenti sanitari inquadrati nella fascia funzionale B: 390,00 euro. 2)

(4) L’esperienza professionale di cui al comma 3, lettera b), è quella maturata alla data del primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente contratto. Ai fini dello stesso comma è considerata quale esperienza professionale anche quella maturata in strutture di servizi sanitari pubblici e/o in cliniche universitarie dell’Unione europea con rapporto di lavoro subordinato in qualità di dirigente sanitario. 3)

(5) In sede di prima applicazione del presente contratto, agli effetti della determinazione degli importi spettanti al singolo dirigente sanitario, si tiene conto dell’intera anzianità di servizio svolto nel Servizio Sanitario Nazionale (SSN), sia in fascia funzionale A che in fascia funzionale B.

(6) Ai dirigenti sanitari assunti dopo l’entrata in vigore del presente contratto, che hanno conseguito la specializzazione nella disciplina di inquadramento, viene riconosciuta, ai soli fini della progressione dell’indennità di esclusività, un’anzianità convenzionale nella misura del 50 per cento della durata legale della formazione specialistica fino ad un massimo di due anni. Tale beneficio non si applica a chi avrà conseguito la specializzazione totalmente o parzialmente in costanza di un rapporto di lavoro subordinato

2)
L'art. 13, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 1 del contratto collettivo 23 maggio 2016.
3)
L'art. 13, comma 4, è stato così modificato dall'art. 1 del contratto collettivo 23 maggio 2016.

Art. 14 (Indennità di sostituto direttore di struttura complessa)

(1) Ai sostituti direttori di struttura complessa spetta un'indennità corrispondente fino al 20 per cento dell'indennità di funzione percepita dal direttore della struttura complessa. L'indennità spetta per 13 mensilità.

(2) In caso di assenza o di impedimento del direttore titolare l'indennità di funzione dirigenziale spetta al dirigente sostituto con decorrenza dal 46° giorno di assenza o di impedimento. A tale fine è considerata assenza del titolare anche qualora venga incaricato a dirigere un'altra struttura dirigenziale, anche a titolo temporaneo, con contestuale esonero dalla direzione della struttura di cui risulta titolare.

(3) L'indennità di cui al comma 1 non spetta ai dirigenti sostituti di struttura complessa cui compete, a causa dell'assenza prolungata del titolare, la relativa indennità di funzione.

Art. 15 (Indennità di funzione dei responsabili di struttura semplice)

(1) Ai responsabili di strutture semplici spetta per la durata dell’incarico, in aggiunta al trattamento economico di livello maturato, un’apposita indennità di funzione annuale.

(2) Tale indennità è commisurata allo stipendio iniziale annuo del livello retributivo inferiore del ruolo unico di fascia funzionale A. Essa spetta per 13 mensilità e viene corrisposta mensilmente.

(3) I coefficienti attribuiti alle strutture semplici alla data di entrata in vigore del presente contratto vengono adeguati ai nuovi coefficienti compresi fra lo 0,375 e lo 0,675. In casi eccezionali il coefficiente può essere aumentato fino ad un massimo del 0,9. A tale fine i coefficienti in essere vengono moltiplicati per il coefficiente 0,75.

Art. 16 (Indennità per il servizio festivo)

(1) Le fasce orarie per le quali spetta l’indennità sono determinate come segue:

  1. giorno intero dalle ore 0 alle ore 24
  2. mezza festività – mattina dalle ore 0 alle ore 12
  3. mezza festività – pomeriggio dalle ore 12 alle ore 24.

(2) Per ogni ora di lavoro festivo (domeniche/festività) spetta un’indennità di 2,29 Euro. Per la presenza in servizio, indipendente-mente dalla durata, spetta comunque un’indennità di quota unica pari a 5,16 euro.

(3) L’indennità per lavoro festivo viene corrisposta per il seguente tipo di lavoro attivo:

  1. servizio ordinario
  2. chiamate in reperibilità
  3. lavoro straordinario.

(4) L'indennità di cui ai commi precedenti si applica dal 1° maggio 2005.

Art. 17 (Indennità per il servizio notturno)

(1) Ai fini della determinazione dell’indennità la fascia oraria del lavoro notturno inizia alle ore 20 e termina alle ore 7 del giorno successivo.

(2) Per ogni ora di lavoro notturno spetta un’indennità di 2,86 euro.

(3) L’indennità per lavoro notturno è corrisposta per il lavoro attivo del seguente tipo:

  1. servizio ordinario
  2. chiamate in reperibilità
  3. lavoro straordinario.

(4) L'indennità di cui ai commi precedenti si applica dal 1° maggio 2005.

Art. 18 (Lavoro straordinario)

(1) Il lavoro straordinario è il lavoro prestato oltre l’orario normale di lavoro così come definito all’articolo 7 del presente contratto collettivo.

(2) Il lavoro straordinario non viene utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro. Esso ha carattere eccezionale, deve rispondere ad effettive esigenze di servizio e deve essere autorizzato preventivamente e per iscritto dal dirigente responsabile.

(3) Le ore straordinarie possono essere utilizzate per far fronte ai seguenti servizi o prestazioni:

  1. servizio effettivo in caso di chiamata durante il servizio di pronta disponibilità,
  2. altre effettive esigenze di servizio di carattere eccezionale.

(4) Le ore di lavoro straordinario remunerate prestate dal personale non possono individualmente superare 250 ore all’anno.

(5) Le ore straordinarie devono essere prioritariamente recuperate. Qualora tale recupero non fosse possibile a causa di eccezionali esigenze di servizio debitamente documentate, le stesse vengono pagate. Le modalità di recupero o pagamento vengono definite nell’accordo degli obiettivi annuali tra il personale interessato ed il superiore preposto.

(6) La misura del normale compenso orario è determinata mediante la divisione dello stipendio mensile spettante per livello retributivo, classe o scatto, compresa l’indennità integrativa speciale per il coefficiente 165.

(7) Ai fini della determinazione della misura del normale compenso orario si tiene conto del trattamento di posizione attribuito, compresa l’indennità di dirigente sostituto di direttore, salvo il rispetto dei seguenti limiti massimi:

  1. compenso orario massimo spettante per livello retributivo: fino a 15 scatti,
  2. coefficiente massimo di indennità di funzione: 1,9.

(8) La misura del compenso per lavoro straordinario è determinata aumentando il compenso orario di cui ai commi 6 e 7 del 30 per cento.

(9) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente contratto.

(10) Il presente articolo non trova applicazione per i dirigenti sanitari con incarico di direzione di struttura complessa.

Art. 19 (Orario di lavoro dei dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa)

(1) I dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa assicurano la propria presenza in servizio, organizzando il proprio tempo di lavoro per garantire il normale funzionamento della struttura cui sono preposti. Essi sono esonerati dalla prestazione di lavoro straordinario ed articolano il proprio tempo di lavoro in modo flessibile nell’interno dell’orario di servizio della struttura, correlandolo a quello degli altri dirigenti in relazione agli obiettivi e ai programmi annuali da realizzare, per il cui raggiungimento essi sono retribuiti e non per il mero svolgimento di un determinato orario lavorativo.

(2) La rilevazione della presenza in servizio che, pur non avendo alcun carattere fiscale, deve comunque consentire l’applicazione di istituti contrattuali - quali aspettative, malattie, ferie, permessi, ecc. - o la verifica di eventuali responsabilità ovvero ancora garantire al dirigente le tutele medico-legali, previdenziali, assicurative ed infortunistiche nonché la distinzione dell’attività istituzionale da quella libero professionale intramuraria, avverrà con i metodi di rilevazione automatizzata in vigore nel comprensorio per il restante personale. La presenza giornaliera in servizio costituisce dovere d’ufficio, fatti salvi i richiamati casi di legittima assenza previsti dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.

(3) I dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa comunicano preventivamente in forma scritta al direttore del comprensorio la pianificazione della propria attività istituzionale e delle proprie assenze variamente motivate, al fine di rendere del tutto trasparente le modalità delle proprie prestazioni lavorative.

(4) Le ore di lavoro straordinario già effettuate, con l’entrata in vigore del presente contratto, sono recuperate o remunerate.

Art. 20 (Aggiornamento professionale del personale della dirigenza sanitaria)

(1) 4)

(2) I  commi  12 e 15 dell’articolo 43 del contratto collettivo di comparto del 5 novembre 2003 sono abrogati.

4)
Sostituisce l'art. 43, comma 11, del contratto collettivo di comparto 5 novembre 2003.

Art. 21 (Disposizioni di finanziamento)

(1) A partire dall'anno 2010 vengono istituiti i seguenti fondi a livello aziendale:

  1. per il trattamento di posizione, inclusa l'indennità dei dirigenti sostituti: 1.318.000,00 euro, inclusi gli oneri sociali;
  2. retribuzione di risultato: 2.076.000,00 euro, inclusi gli oneri sociali;
  3. indennità di alta specializzazione ( ex indennità individuale di cui all’articolo 34 del contratto collettivo di comparto del 5 novembre 2003): 281.000,00 euro, inclusi gli oneri sociali.

(2) Eventuali risorse residue dei fondi istituiti ai sensi del comma 1, lettere a) e c) del presente articolo vanno ad aumentare il fondo di retribuzione di risultato. Economie derivanti dal riordino di strutture complesse o semplici non confluiscono nel predetto fondo ma costituiscono risparmio aziendale.

Art. 22 (Norma finale)

(1) In quanto non diversamente disciplinato dal presente contratto, al personale della dirigenza sanitaria si applica il contratto collettivo di comparto del 5 novembre 2003, parte seconda, e successive modifiche.

Parte Terza
Personale della dirigenza amministrativa, tecnica e professionale

Art. 23 (Indennità di funzione e criteri di determinazione)

(1)5)

5)
Modifica l'art. 14, comma 5, del contratto collettivo di comparto 9 dicembre 2002.

Art. 24 (Indennità per i dirigenti sostituti)

(1) Al comma 2 dell’articolo 16 del contratto collettivo di comparto del 9 dicembre 2002 è aggiunta, in fine, la frase: “Al sostituto del direttore di ripartizione l’indennità spetta per 13 mensilità”

(2)6)

6)
Inserisce il comma 3 all'art. 16 del contratto collettivo di comparto 9 dicembre 2002.

Art. 25 (Indennità di risultato)

(1)7)

(2)8)

(3)9)

7)
Inserisce il comma 1/bis all'art. 17 del contratto collettivo di comparto 9 dicembre 2002.
8)
Sostituisce l'art. 17, comma 2, del contratto collettivo di comparto 9 dicembre 2002.
9)
Inserisce i commi 4, 5, 6, 7, 8, e 9 all'art. 17 del contratto collettivo di comparto 9 dicembre 2002.

Art. 26 (Trasformazione dell'indennità di funzione)

(1) A decorrere dall’anno 2010 ai dirigenti viene riconosciuta la trasformazione dell'indennità di funzione in assegno personale quale elemento fisso e continuativo della retribuzione, nella misura del 6 per cento annuo per ogni anno di espletamento della funzione di direttore di ripartizione o d'ufficio.

(2) L'indennità è utile sia agli effetti del trattamento di quiescenza sia agli effetti del premio di fine servizio. Ai fini del calcolo degli anni di espletamento della funzione di direttore ufficio o direttore di ripartizione viene conteggiato anche il periodo di aspettativa per cariche pubbliche, malattia e maternità.

Art. 27 (Stipendio individuale sulla base dell'esperienza professionale)

(1) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 78 del contratto collettivo intercompartimentale del 12 febbraio 2008, in sede di assunzione in servizio al personale neoassunto l’azienda può riconoscere un'esperienza professionale già acquisita per il settore di attività in cui viene impiegato, attribuendo nell'ambito della qualifica funzionale di inquadramento un trattamento economico per classi e scatti corrispondenti all'esperienza professionale acquisita. A tali fini il personale neoassunto, su sua richiesta, da presentare entro trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, può essere sottoposto ad una verifica specifica al fine di poter dimostrare il possesso dell'esperienza professionale, adeguatamente documentata attinente all'impiego previsto, da parte di una commissione tecnica da definire a livello di singolo comprensorio. Al termine del periodo di prova l'azienda determina la definitiva posizione economica del personale tenuto conto della comprovata esperienza professionale, escluso ogni riconoscimento automatico di servizio.

Art. 28 (Norma finale)

(1) In quanto non diversamente disciplinato dal presente contratto, al personale della dirigenza amministrativa, tecnica e professionale si applica il contratto collettivo di comparto del 9 dicembre 2002.

Parte Quarta
Personale della dirigenza infermieristica

Art. 29 (Orario di lavoro)

(1) Con decorrenza dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente contratto e per la durata dell’incarico dirigenziale l’orario di lavoro a tempo pieno è di 40 ore settimanali. Esso è, di norma, articolato su cinque o sei giornate settimanali ed è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico.

(2) È garantita, di norma, la copertura del servizio giornaliero dalle ore 8 alle ore 20. Al di fuori di questo orario e nei giorni non lavorativi la necessaria copertura del servizio è garantita dalla guardia e/o dalla pronta disponibilità, con regolamentazione da stabilirsi previo confronto con le organizzazioni sindacali.

(3) Nel rispetto delle disposizioni sull’orario di servizio e sull’orario di apertura al pubblico, l’articolazione dell’orario di lavoro del personale è definita dall’Azienda Sanitaria, previa concertazione con le organizzazioni sindacali rappresentative nei modi previsti dall’articolo 7, comma 2 del contratto collettivo intercompartimentale 12 febbraio 2008.

(4) La durata media dell’orario di lavoro del personale di regola non può superare le 48 ore settimanali, comprese le ore di lavoro straordinario. Tale limite può essere derogato previo consenso del personale interessato. In considerazione della necessità di programmare l’attività del personale su periodi ampi e in maniera tale da garantire la continuità ai servizi, il periodo di riferimento è di 12 mesi. Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative hanno diritto di ricevere, semestral-mente e previa richiesta, le informazioni relative all’applicazione del presente comma.

(5) Il personale fruisce, di regola, di un riposo giornaliero di 11 ore ogni 24 ore.

(6) Nell’ipotesi di sopravvenute emergenze il riposo giornaliero di 11 ore può essere ridotto, salvo il diritto alla fruizione di un successivo ed equivalente riposo compensativo. La stessa facoltà può essere esercitata anche nei confronti del riposo giornaliero a causa dell’interruzione dello stesso in seguito a chiamata in servizio effettivo durante il periodo di reperibilità. In questo caso va comunque considerata utile, ai fini della propria ed altrui sicurezza, la concessione di un periodo di congruo riposo per il necessario recupero psico-fisico. Le modalità di fruizione del riposo compensativo sono concordate a livello aziendale con le organizzazioni sindacali.

(7) Il dipendente ha diritto per ogni periodo di sette giorni ad un riposo di ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, e può essere cumulato con le ore di riposo giornaliero. Il suddetto periodo di riposo settimanale è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni.

(8) Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa non retribuito, le cui modalità e la cui durata sono stabilite a livello aziendale, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto.

(9) A livello aziendale possono essere concordate ulteriori deroghe ai sensi della normativa vigente.

(10) L’osservanza dell’orario di lavoro da parte del personale è accertata con controlli di tipo automatico. In casi particolari l’azienda definisce modalità sostitutive e controlli ulteriori in relazione alle oggettive esigenze di servizio delle strutture interessate.

Art. 30 (Corrispettivo per l’orario settimanale di lavoro aggiuntivo)

(1) L’orario di lavoro settimanale aggiuntivo di 2 ore a seguito dell’aumento di lavoro settimanale da 38 a 40 ore ai sensi dell’articolo 29 è remunerato con un proprio elemento retributivo fisso e ricorrente nella misura di 2/38 dello stipendio base, tenendo conto della progressione professionale.

(2) Per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale l’indennità di cui al comma 1 è ridotta in misura corrispondente.

Art. 31 (Indennità di funzione dei dirigenti infermieristici.)

(1) Per la durata dell'incarico dirigenziale ai dirigenti infermieristici spetta, in aggiunta al trattamento economico di livello maturato, un'apposita indennità di funzione per la struttura dirigenziale affidata.

(2) Tale indennità è commisurata allo stipendio annuo corrispondente alla seconda classe del livello retributivo inferiore dell'ottava qualifica funzionale e viene corrisposta mensilmente. Essa spetta per 13 mensilità.

(3) Per la determinazione dell’indennità di funzione vengono applicati i seguenti coefficienti:

  1. per i dirigenti tecnico-assistenziali da 0,8 a 1,2; per i dirigenti, le cui competenze e compiti che rivestano carattere sovra-comprensoriali, individuati nell’atto aziendale, il coefficiente puó essere aumentato fino all’ 1,5;
  2. per i dirigenti tecnico-assistenziali coordinatori con incarico a tempo pieno da 1,0 a 2,2,
  3. per incarichi a tempo parziale il coefficiente è determinato dalla somma dei coefficienti di cui alle lettere a) e b), ridotti in misura corrispondente.

(4) A decorrere dall’anno 2010 l'indennità di funzione è gradualmente trasformata in assegno personale quale distinto elemento fisso e continuativo di retribuzione. La trasformazione avviene con cadenza annuale e per ogni anno di godimento dell'indennità, nella misura del 6 per cento per i dirigenti tecnico-assistenziali coordinatori e nella misura del 5 per cento per i dirigenti tecnico-assistenziali coordinatori. L'assegno segue le variazioni della relativa indennità di funzione.

Art. 32 (Criteri per l'attribuzione dell'indennità di funzione)

(1) Nell'attribuire le indennità di funzione sono da prendere in considerazione i seguenti criteri generali:

  1. complessità delle strutture;
  2. consistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali;
  3. eterogeneità e complessità dei compiti;
  4. livello di collaborazione con altre unità organizzative;
  5. provvedimenti conflittuali nei rapporti con l'esterno;
  6. livello di responsabilità.

Art. 33 (Indennità per i sostituti dirigenti tecnico- assistenziali coordinatori)

(1) Al sostituto dirigente tecnico-assistenziale coordinatore compete un indennità mensile fino al 15 per cento dell'indennità percepita dal dirigente tecnico-assistenziale coordinatore titolare. Costituisce compito del sostituto dirigente tecnico-assistenziale coordinatore sostituire il titolare in caso di assenza e di coadiuvarlo nei compiti dirigenziali.

(2) L’indennitá di cui al comma 1 è determinata in proporzione e con le modalità previste dal comma 3, lettera b), dell’articolo 31 e viene erogata, in caso di comprovato e continuo esercizio delle predette funzioni, per 13 mensilità.

(3) Con decorrenza dal 46° giorno di assenza o impedimento del dirigente tecnico-assistenziale coordinatore al sostituto dirigente tecnico- assistenziale coordinatore spetta l'indennità di funzione del titolare.

(4) L’indennità di cui al comma 1 è gradualmente trasformata in assegno personale pensionabile quale distinto elemento fisso e ricorrente di retribuzione. La trasformazione è eseguita con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno nella misura del 5 per cento; questo elemento retributivo segue gli aumenti stipendiali generali.

Art. 34 (Assegno individuale)

(1) Con decorrenza dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente contratto, ai dirigenti infermieristici in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto è corrisposto un assegno individuale nella misura dell’equivalente di due ore programmate aggiuntive di cui all’articolo 9, comma 2, del contratto collettivo di comparto 5 novembre 2003, detratto l’importo del corrispettivo di cui all’articolo 30 del presente contratto.

(2) L’assegno individuale, decurtato del rateo della 13. mensilità, sarà corrisposto per 13 mensilità e verrà gradualmente riassorbito per intero dai previsti aumenti individuali derivanti dalla progressione professionale, nella misura del 50 per cento dello spettante.

Art. 35 (Compenso per lavoro straordinario)

(1) La misura del compenso per lavoro straordinario è determinata aumentando il normale compenso orario del 30 per cento. La misura del normale compenso orario è determinata mediante la divisione dello stipendio mensile spettante per livello retributivo, classe o scatto, compresa l'indennità integrativa speciale, per il coefficiente 160.

Art. 36 (Disposizioni di finanziamento)

(1)A partire dall’anno 2010 vengono istituiti i seguenti fondi a livello aziendale:

  1. per il trattamento di posizione, inclusa l’indennità dei dirigenti sostituti: 681.700,00 Euro, inclusi gli oneri sociali;
  2. ai fini della corresponsione dell’indennità di risultato 114.900,00 Euro, inclusi gli oneri sociali.

Art. 37 (Norma finale)

(1) In quanto non diversamente disciplinato dal presente contratto, al personale della dirigenza infermieristica si applica il contratto collettivo di comparto del 5 novembre 2003, terza parte.

Parte Quinta
Disposizioni finali

Art. 38 (Istituzione e disciplina di nuove strutture organizzative)

(1) L’azienda sanitaria, in base al proprio ordinamento e nel rispetto delle leggi ed agli indirizzi provinciali di riorganizzazione, in relazione alle proprie esigenze di servizio, può istituire posizioni dirigenziali e/o posizioni organizzative, che richiedono lo svolgimento di funzioni con assunzione di elevata responsabilità.

(2) I criteri e le modalità applicative sono definite con contrattazione aziendale.

Art. 39 (Banca ore)

(1) Con effetto dal 1 gennaio 2010 la banca ore, prevista da contratti collettivi in essere rispettivamente concretamente istituita a livello comprensoriale, è soppressa. Le ore depositate sono recuperate o liquidate alla tariffa oraria per lavoro straordinario vigente in tale data.

Art. 40 (Ulteriori disposizioni)

(1) Le parti concordano che eventuali errori materiali riscontrabili nel presente contratto saranno corretti a cura dell'Agenzia provinciale per le contrattazioni collettive, previa informazione alle organizzazioni sindacali firmatarie.

Art. 41 (Disapplicazione di norme)

(1) Con l'entrata in vigore del presente contratto non trovano più applicazione le norme incompatibili con lo stesso ed in particolare le seguenti disposizioni del contratto collettivo di comparto l 5 novembre 2003 – seconda parte – e successive modifiche:

  1. articolo 36, comma 4 (Retribuzione di risultato – progetto “indicatori di produttività”);
  2. articolo 37 (Prestazione e retribuzione delle ore aggiuntive programmate);
  3. articolo 42 (banca ore);
  4. articolo 50 (aumenti di stipendi garantiti)
  5. articolo 51 ( prestazioni di ulteriori ore aggiuntive, aumento garantito dell’indennità di risultato);
  6. articolo 58 (indennità per servizio festivo e notturno).

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