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Delibera della Giunta provinciale
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Corte costituzionale
Tribunale amministrativo regionale
Circolare
Accordo di Parigi
Costituzione della Repubblica italiana
Statuto di autonomia e norme di attuazione
Legge statale o legge costituzionale
Decreto del Presidente della Provincia / della Giunta provinciale
Legge provinciale
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In vigore al: 17/01/2017
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Sentenze della Corte costituzionale
2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 106 del 17.03.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 106 del 17.03.2006
Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari
Attendere, processo in corso!
Sentenza (8 marzo 2006) 17 marzo 2006 n. 106; Pres. Marini, Red. Vaccarella
Ritenuto in fatto
1.– Con ricorso notificato alla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2005 la Provincia autonoma di Trento ha chiesto alla Corte costituzionale di dichiarare l'illegittimità costituzionale degli artt. 9, 10 e 11 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, recante “Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari”, per violazione dell'art. 10 della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione) e, in connessione con esso, degli artt. 117 e 118 della Costituzione; degli artt. 8, numero 21, 9, numero 3, e 16 dello statuto di autonomia approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e delle relative norme di attuazione, fra le quali, in particolare, gli artt. 1 e 2 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste), l'art. 6 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla Regione Trentino-Alto Adige e alle Province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616) e l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), nonché per violazione dei principi di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 371 del 2001.
Espone la ricorrente, a sostegno dell'impugnativa, di essere dotata di potestà legislativa primaria in materia di agricoltura, foreste e patrimonio zootecnico e di potestà legislativa concorrente in materia di commercio e di essere, inoltre, titolare, nei relativi settori, delle corrispondenti funzioni amministrative in forza, rispettivamente, degli artt. 8, numero 21, 9, numero 3, e 16 dello statuto speciale, di cui al d.P.R. n. 670 del 1972.
Aggiunge che, in virtù dell'art. 10 della
legge costituzionale n. 3 del 2001
, la competenza provinciale nelle materie dell'agricoltura e del commercio è diventata piena, non risultando esse menzionate nell'art. 117, commi secondo e terzo, della Costituzione.
Precisa anche che l'art. 1 del d.P.R. n. 279 del 1974 ha trasferito alle province le attribuzioni esercitate dallo Stato direttamente, a mezzo di suoi organi centrali e periferici, o indirettamente, per il tramite di enti e istituti pubblici a carattere nazionale o sovranazionale, nelle materie dell'agricoltura e della zootecnica, mentre l'art. 2 della medesima fonte normativa ha previsto che le province esercitano le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, già spettanti allo Stato e alla regione, «in ordine agli enti, consorzi, istituti e organizzazioni locali operanti» nel loro territorio, nei settori di cui innanzi.
Peraltro, posto che l'art. 8, lettera g), del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, continua a riservare allo Stato la competenza in materia di «repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze ad uso agrario e di prodotti agrari», il riparto di competenze è stato inteso nel senso che alla Provincia spetti «il momento della vigilanza» e allo Stato invece «quello sanzionatorio».
Proprio muovendo da tale ricostruzione del sistema delle autonomie, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 371 del 2001, accogliendo il conflitto sollevato dalla Provincia autonoma di Trento, annullò una norma statale che attribuiva al Ministero delle politiche agricole e forestali il compito di provvedere ai controlli di cui al regolamento CEE n. 2815/98 (sulle denominazioni d'origine degli oli d'oliva), in quanto nella fattispecie veniva in rilievo il momento precedente l'esercizio dei poteri sanzionatori, vale a dire la fase dei controlli e della prevenzione, di spettanza, questa, della Provincia ricorrente.
Osserva l'impugnante che nelle materie delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) è necessario distinguere i controlli su chi usa le denominazioni, e cioè sui produttori, dai controlli sugli organismi che svolgono la vigilanza a garanzia dei consumatori, segnalando che la materia è disciplinata dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1995-1997), come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999), norma che, nel regolamentare, come indicato in rubrica, i controlli e la vigilanza «sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificità», ha assegnato alle Regioni, anche a statuto ordinario (comma 12), funzioni di vigilanza «sugli organismi di controllo privati autorizzati» e ha comunque dettato una clausola di salvaguardia a tutela delle competenze di quelle a statuto speciale (comma 19).
Del resto – segnala la deducente – la spettanza alle Regioni della vigilanza sugli organismi di controllo in materia di uso delle denominazioni protette dei prodotti agricoli è stata in tempi recenti ribadita nel decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 27 agosto 2004 (Definizione dell'attività di vigilanza sulle strutture autorizzate a svolgere il controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari regolamentate da norme comunitarie), che ha anche fatte salve «le specifiche competenze e attribuzioni di cui agli statuti delle province autonome di Trento e Bolzano» (art. 2, comma 5); la materia è stata inoltre direttamente disciplinata dalla Provincia di Trento, la quale con la legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario San Michele all'Adige), come modificata dalle leggi provinciali n. 1 del 2 febbraio 1996 e n. 11 del 4 settembre 2000, ha istituito l'Agenzia per la garanzia della qualità in agricoltura, quale organismo deputato ad effettuare il controllo sulle denominazioni di origine protetta dei prodotti trentini (art. 4-bis).
In tale contesto normativo l'art. 3 della legge 3 febbraio 2003, n. 14 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2002) – che delegava il Governo ad adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per violazione di direttive e regolamenti comunitari – andava attuato con norma che doveva tener conto, ove si fosse ritenuto di optare per le sanzioni amministrative, delle competenze piene spettanti alle Regioni in materia di agricoltura e commercio, a seguito della
legge costituzionale n. 3 del 2001
, dovendosi ritenere non più operante, in forza dell'art. 10 della predetta legge, in relazione alle sanzioni amministrative, la riserva di funzioni statali di carattere locale, di cui all'art. 8, lettera g), del d.P.R. n. 279 del 1974, ormai priva di fondamento nel nuovo assetto costituzionale delle competenze. Il d.lgs. n. 297 del 2004, invece, non solo ignora del tutto tale criterio di riparto ma, addirittura, disconosce i poteri provinciali di vigilanza nella materia in questione, ancorché espressamente previsti dalle norme di attuazione dello statuto, consentendo l'esercizio in capo allo Stato di funzioni di carattere locale in materia provinciale.
Segnatamente sarebbero illegittimi, secondo la Provincia di Trento, gli artt. 9 e 10 che – inseriti in un contesto normativo che al Capo I si occupa degli illeciti dei produttori (art. 3, commi 1, 2, 3 e 4) e al Capo II di quelli degli organismi di controllo e dei consorzi di tutela (artt. 4 e 6), nonché degli illeciti a danno dei consorzi di tutela (art. 5) – riservano al Ministero delle politiche agricole e forestali (e quindi ad un organo statale), il primo, l'accertamento delle violazioni previste dall'art. 3, commi 1, 2 e 3, e dall'art. 4, e il secondo, l'accertamento delle violazioni previste dall'art. 3, comma 4, e dall'art. 6 del decreto stesso, e cioè parte dei poteri amministrativi di vigilanza in materia di DOP e di IGP, in ambito provinciale, in violazione degli artt. 8, numero 21, 9, numero 3, e 16 del d.P.R. n. 670 del 1972; degli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 279 del 1974 e dell'art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992.
Né la competenza statale in parte qua potrebbe ritenersi giustificata dal fatto che le norme impugnate danno attuazione a norme comunitarie, perché, anche a prescindere dal disposto dell'art. 117, comma quinto, della Costituzione, l'art. 6 del d.P.R. n. 526 del 1987 stabilisce che spetta alla Regione Trentino-Alto Adige e alle Province autonome di Trento e Bolzano provvedere a tanto, nelle materie di rispettiva competenza, ove i regolamenti comunitari richiedano «una normazione integrativa o un'attività amministrativa di esecuzione».
In ogni caso, la legittimazione dello Stato a intervenire, al fine di evitare il maturare di situazioni di inadempimento e in considerazione della necessità di scegliere tra sanzione penale e sanzione amministrativa, comporterebbe che il legislatore, una volta che abbia optato per queste ultime, non possa poi ignorare il riparto costituzionale delle competenze in materia.
Sarebbe comunque difficile dubitare dell'illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 10 del d.lgs. n. 297 del 2004, dopo i rilievi contenuti nella già richiamata sentenza n. 371 del 2001, che ravvisò nell'attribuzione al Ministero delle politiche agricole e forestali dei controlli previsti dal regolamento CEE n. 2815/98 «una stabile alterazione dell'assetto delle competenze delineato dallo statuto speciale e dalle norme di attuazione statutaria, inconciliabile, in particolare, con il citato art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 266 del 1992»; situazione che gli artt. 9 e 10 del d.lgs. n. 297 del 2004 verrebbero in sostanza a riprodurre.
In definitiva, gli accertamenti che le norme impugnate riconoscono di competenza del Ministero spetterebbero alla Provincia autonoma di Trento sia nel quadro delle nuove competenze in materia di agricoltura e commercio, acquisite in forza della
legge costituzionale n. 3 del 2001
, sia in forza delle disposizioni di attuazione dello statuto e segnatamente dell'art. 2 del d.P.R. n. 279 del 1974 e dell'art. 4 del d.P.R. n. 266 del 1992.
Quanto all'art. 11 del d.lgs. n. 297 del 2004, la ricorrente evidenzia che la norma illegittimamente attribuirebbe al Ministero la competenza ad adottare le sanzioni accertate dai soggetti individuati negli artt. 8, 9 e 10, nonché, in genere, quelle accertate dagli organi competenti in materia di prodotti DOP e IGP; invero, essendo divenuta piena, come già detto, a seguito della
legge costituzionale n. 3 del 2001
, la competenza della Provincia in materia di agricoltura e commercio, non potrebbe più invocarsi, a sostegno della scelta normativa censurata, la competenza statale in ordine alla repressione delle frodi «nella preparazione e nel commercio di sostanze ad uso agrario e di prodotti agrari», riconosciuta dall'art. 8, lettera g), del d.P.R. n. 279 del 1974.
Nella nuova prospettiva, ferma la legittimità della disciplina statale delle sanzioni (giustificata dalla necessità di adempiere ai doveri comunitari e di scegliere il tipo di misura da applicare), tutta la «repressione amministrativa delle frodi» rientrerebbe nella competenza provinciale e, invero, ad avviso della ricorrente, «l'applicazione delle sanzioni predeterminate per legge può e deve avvenire a livello locale».
Né si potrebbe eccepire che per le autonomie speciali le più ampie funzioni attribuite dall'art. 10 della
legge costituzionale n. 3 del 2001
diventerebbero operative solo con l'emanazione di apposite norme di attuazione: ad avviso della ricorrente, queste ultime sarebbero in realtà necessarie per le «ulteriori materie» attribuite alle Regioni ad autonomia speciale, al fine di provvedere al trasferimento dei corrispondenti uffici dall'uno all'altro ente, ma non per quelle in relazione alle quali le Province già svolgono funzioni amministrative e in cui sono, quindi, pronte ad esercitare le più ampie competenze attribuite loro dal menzionato art. 10 della
legge costituzionale n. 3 del 2001
.
Del resto la possibilità di un diretto esercizio delle maggiori autonomie derivanti dal Titolo V è stata riconosciuta dalla Corte costituzionale, sia pure con riferimento alle Regioni ordinarie, nella sentenza n. 13 del 2004.
L'art. 11 del d.lgs. n. 297 del 2004, demandando ad organi statali l'applicazione di misure di carattere amministrativo, violerebbe pertanto gli artt. 117, comma quarto, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, in collegamento con l'art. 10 della
legge costituzionale n. 3 del 2001
, posto che, in assenza di esigenze unitarie, la disciplina e l'esercizio della «funzione amministrativa sanzionatoria in materia di DOP e IGP», spetterebbe senz'altro alla Provincia.
2.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi in giudizio a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ha osservato la difesa erariale che la normativa impugnata è stata dettata in attuazione di obblighi assunti in sede comunitaria, ed è pertanto espressione della potestà legislativa spettante allo Stato ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lettera a), della Costituzione.
Ciò posto, le argomentazioni della ricorrente – la quale, titolare in materia di competenza concorrente, ritiene non più operativa la riserva di funzioni a carattere locale di cui all'art. 8, lettera g), del d.P.R. n. 279 del 1974, invocando le più ampie attribuzioni riconosciute alle regioni ordinarie dalla
legge costituzionale n. 3 del 2001
– non terrebbero conto del fatto che, allorché una Regione o una Provincia autonoma, in forza dell'art. 10 della legge n. 3 del 2001, rivendichi competenze ulteriori, rispetto al proprio statuto di autonomia, deve ritenersi soggetta ai medesimi limiti cui, nell'esercizio di quelle funzioni, sono soggette le regioni ordinarie.
In realtà, secondo l'Avvocatura, le funzioni di vigilanza e di controllo – e la connessa potestà sanzionatoria – spettanti in materia al Ministro delle politiche agricole e forestali risponderebbero all'esigenza di assicurare un esercizio unitario delle funzioni amministrative nel settore della repressione delle frodi, in forza del disposto del nuovo art. 118 della Costituzione e in ottemperanza alla previsione dell'art. 117, comma secondo, lettera m), della medesima Carta, che attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale». Non a caso, segnala la deducente, la Corte costituzionale ha ripetutamente evidenziato che la predetta norma, più che individuare una specifica materia, prevede l'assunzione, da parte dello Stato, di un particolare compito di carattere trasversale, nel cui esercizio esso ha il potere di dettare uno standard di protezione uniforme valido in tutte le Regioni e da queste non derogabile (v. sentenze n. 307 del 2003 e n. 407 del 2002).
Ne deriva che, a giudizio della difesa erariale, le disposizioni che mirano a dettare regole omogenee su tutto il territorio della Repubblica a salvaguardia di interessi di rilievo nazionale, sono da ritenere efficaci anche se connesse con materie attribuite alla competenza concorrente o residuale delle Regioni.
3.– Nella memoria depositata in prossimità della pubblica udienza, la Provincia autonoma di Trento contesta l'assunto dell'Avvocatura secondo cui la disciplina impugnata sarebbe stata adottata in attuazione di obblighi comunitari e costituirebbe pertanto esplicazione della potestà legislativa statale di cui all'art. 117, comma secondo, lettera a), della Costituzione.
Rileva sul punto che la competenza esclusiva, prevista dalla disposizione costituzionale innanzi menzionata, attiene ai rapporti tra lo Stato e l'Unione europea e non ha pertanto niente a che vedere con l'adozione delle leggi necessarie a dare attuazione agli obblighi comunitari, materia che trovasi invece disciplinata nell'art. 117, comma quinto, della Costituzione e, per quanto riguarda la Provincia autonoma di Trento, nell'art. 6 del d.P.R. n. 526 del 1987.
Né le contestate attribuzioni del Ministero delle politiche agricole e forestali potrebbero fondarsi sull'asserita necessità di «assicurare l'esercizio unitario delle funzioni amministrative nel delicato settore della repressione delle frodi», in forza dell'art. 118 della Costituzione, come pretende la difesa erariale.
Sul punto la Provincia, premesso di avere invocato l'art. 10 della
legge costituzionale n. 3 del 2001
(solo) in relazione all'art. 11 del decreto legislativo n. 297 del 2004 – che prevede e disciplina la competenza ad irrogare le sanzioni connesse alle violazioni in materia di prodotti DOP e IGP – e di avere invece rivendicato le funzioni di vigilanza e di accertamento degli illeciti in base alle norme dello statuto e a quelle di attuazione dello stesso, ribadisce l'insussistenza delle pretese esigenze di esercizio unitario delle funzioni, ex art. 118 della Costituzione, fatte valere dalla controparte, rilevando che la controversia attiene alla spettanza della mera fase applicativa di sanzioni predeterminate per legge in misura fissa, o fra un minimo e un massimo, e talvolta anche di carattere accessorio e ad applicazione necessaria.
Ribadisce quindi che l'applicazione di tali sanzioni «può e deve avvenire a livello locale».
Sostiene inoltre che la tesi secondo la quale l'art. 118, comma primo, della Costituzione, consentirebbe allo Stato di intervenire in tutti i settori «delicati», o ritenuti tali, oltre ad essere contraddetta dalla lettera della disposizione costituzionale, sì da risultare affatto arbitraria, nega l'articolazione della Repubblica in comunità territoriali, che costituisce invece l'impianto sotteso al disegno costituzionale.
Osserva infine che del tutto improprio è il richiamo alla potestà legislativa riconosciuta allo Stato in punto di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali», di cui all'art. 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione, perché la controversia non riguarda affatto le norme che definiscono le sanzioni e che sono volte, esse sì, a dettare regole uniformi a «garanzia di interessi di rilievo nazionale», ma l'accentramento, lesivo delle prerogative costituzionali della Provincia, di funzioni amministrative in capo ad un organo statale. Del resto la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato che il parametro evocato non è utilizzabile «al fine di individuare il fondamento costituzionale della disciplina, da parte dello Stato, di interi settori materiali», ma solo in relazione a specifiche prestazioni «delle quali la normativa nazionale definisca il livello essenziale di erogazione», secondo una prospettiva che evidenzia l'assoluta estraneità della disciplina impugnata al titolo di legittimazione invocato.
4.– Nella sua memoria il Presidente del Consiglio dei ministri, ricordato che il d.lgs. n. 297 del 2004 ha ad oggetto la definizione dell'impianto sanzionatorio correlato al Regolamento CEE n. 2081 del 1992, sostiene che la disciplina delle indicazioni geografiche (IGP) e delle denominazioni di origine (DOP) non può essere inquadrata nell'ambito della materia del commercio e dell'agricoltura, ma rientra piuttosto, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, in quello delle opere dell'ingegno e della tutela della leale concorrenza, attribuite alla competenza esclusiva dello Stato.
Rileva inoltre che le disposizioni del citato Regolamento n. 2081 del 1992 – in attuazione del quale sono state emanate le norme censurate – mirano a sanzionare ogni forma di impiego di DOP o di IGP che si traduca in una «usurpazione, imitazione o evocazione» della denominazione protetta, così tutelando direttamente le posizioni soggettive di coloro che hanno diritto di utilizzare tali segni, con un obbiettivo di salvaguardia delle regole della concorrenza, che è del tutto estraneo invece alle norme in tema di commercializzazione dell'olio di oliva – oggetto del regolamento n. 2815 del 1998, posto a base del d.P.R. n. 458 del 1999, impugnato dalla Provincia di Trento col ricorso per conflitto di attribuzione deciso dalla sentenza n. 371 del 2001 – che si preoccupano esclusivamente di evitare l'inganno dei consumatori.
Sul punto segnala l'Avvocatura che la formula «opere dell'ingegno», contenuta nel testo dell'art. 117, comma secondo, della Costituzione, alla lettera r), è da ritenere omologa a quella, «proprietà intellettuale», spesso utilizzata in alternativa all'espressione «proprietà industriale» e indicativa di beni astratti o immateriali i quali, si concretino o meno in prodotti tangibili, possiedono, come evidenziato dalla dottrina, «un'autonomia esistenziale propria, a prescindere dal prodotto stesso».
Sarebbe del resto irragionevole, e lesivo dell'art. 3 della Costituzione, restringere la formula «opere dell'ingegno» al solo diritto d'autore, laddove essa appare, invece, idonea a comprendere tutti i beni immateriali che, in considerazione anche del principio di territorialità, devono avere eguale «efficacia» e identica disciplina sull'intero territorio nazionale.
L'inquadrabilità delle denominazioni protette nell'ambito della materia «proprietà intellettuale (o industriale)» – per vero condivisa anche dalla dottrina e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, e confermata dal fatto che la relativa regolamentazione tende ad intersecarsi con quella dei marchi (in particolare dei marchi geografici e dei marchi collettivi) – sarebbe poi supportata da vari indici normativi e segnatamente: dall'Accordo Trips, firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e ratificato dall'Italia con legge 29 dicembre 1994, n. 747, che, nel Capo II, contiene una Sezione, la 3° (artt. 22, 23 e 24), dedicata proprio alle indicazioni geografiche; dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198 (Adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale alle prescrizioni obbligatorie dell'accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio – Uruguay Round), il cui capo VI è intitolato «Disciplina delle indicazioni geografiche»; dall'art. 1 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), nel quale si precisa che l'espressione proprietà industriale comprende anche le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine.
A ciò si aggiunga che le denominazioni protette si atteggiano come istituti di diritto industriale – segnatamente inquadrabili nella categoria dei diritti di monopolio – idonei ad attribuire una posizione di esclusiva a coloro che si trovano nelle condizioni di poterne fare legittimamente uso. Del resto, proprio aderendo a tale prospettiva, le violazioni in materia di DOP e di IGP vengono qualificate dalla giurisprudenza come fattispecie di concorrenza sleale, per appropriazione di pregi (rilevante ex art. 2598, numero 2, del codice civile) ovvero per contrarietà ai principi della correttezza professionale (rilevante ex art. 2598, numero 3, cod. civ).
Quanto poi all'estensione della nozione di «tutela della concorrenza», ricorda l'Avvocatura come la Corte ne abbia in più occasioni affermato il carattere trasversale, posto che essa inevitabilmente si intreccia con altre materie, rientranti nella competenza concorrente o residuale delle Regioni, tutte implicate nei processi di sviluppo economico-produttivo del Paese: di modo che criterio valutativo della legittimità degli interventi del legislatore statale in parte qua finisce per essere quello della proporzionalità-adeguatezza.
In tale ottica, e avuto riguardo agli indici ermeneutici estrapolabili dal diritto comunitario, il quale privilegia una nozione dinamica della tutela della concorrenza, la Corte ha affermato, nella sentenza n. 14 del 2004, che la politica agricola rientra nella competenza esclusiva dello Stato, attraverso la sua riconducibilità alla materia della concorrenza, così rigettando i ricorsi proposti da alcune regioni contro l'art. 52, comma 83, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)”, norma che attribuisce al Ministro delle politiche agricole e forestali il potere di disciplinare con decreto le modalità operative e gestionali del fondo di cui all'art. 127, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Nella stessa prospettiva la Corte, nella sentenza n. 274 (rectius: 272) del 2004, non ha ritenuto lesivo delle competenze regionali l'art. 14, comma 1, del decreto- legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003, n. 326, contenente una regolamentazione dettagliata e autoapplicativa dei servizi pubblici locali, in quanto disciplina volta a garantire, in forme adeguate e proporzionate, la più ampia libertà di concorrenza.
Considerato in diritto 1.– La Provincia autonoma di Trento denuncia l'illegittimità costituzionale degli articoli 9, 10 e 11 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, recante “Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari”, in riferimento all'art. 10 della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione) e, in connessione con esso, agli artt. 117 e 118 della Costituzione, ed inoltre in riferimento agli artt. 8, numero 21, 9, numero 3, e 16 dello statuto di autonomia approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e delle relative norme di attuazione, fra le quali, in particolare, gli artt. 1 e 2 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste), l'art. 6 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla Regione Trentino-Alto Adige e alle Province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616) e l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); infine, in riferimento ai principi di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 371 del 2001.
2.– Debbono preliminarmente essere esaminate le censure mosse dalla Provincia autonoma ricorrente nei confronti dell'art. 11 del d.lgs. n. 297 del 2004: norma con la quale è riservata al Ministero delle politiche agricole e forestali la competenza ad adottare le sanzioni amministrative accertate ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del medesimo decreto legislativo.
2.1.– Tali censure non sono fondate.
La Provincia non contesta la competenza dello Stato non solo ad operare la scelta tra sanzioni penali e sanzioni amministrative, ma anche, una volta effettuata tale scelta, a determinare l'entità delle sanzioni amministrative.
Questa premessa contraddice l'assunto della Provincia autonoma – nei termini precisati nella memoria depositata in prossimità dell'udienza – secondo il quale la disciplina dettata dal d.lgs. n. 297 del 2004 rientrerebbe integralmente nelle materie “agricoltura” e “commercio” e, pertanto, nell'area della competenza legislativa residuale che l'art. 117, comma quarto, della Costituzione, riserva alle Regioni.
Il carattere accessorio della potestà di disciplinare le sanzioni rispetto alla materia presidiata dalle sanzioni stesse – carattere più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 384 e n. 50 del 2005; n. 428 e n. 12 del 2004; n. 307 del 2003) – implica, ove la potestà in questione spetti allo Stato (ciò che, nella specie, non è contestato), la compresenza di una pluralità di materie, talune delle quali spettanti alla competenza (quanto meno concorrente) dello Stato e, comunque, l'esigenza di una disciplina uniforme che solo il legislatore statale è in grado di assicurare (sentenza n. 361 del 2003; n. 63 del 2006).
2.2.– Da quanto appena rilevato discende che l'attribuzione allo Stato del potere di irrogare le sanzioni previste dalla legislazione statale non contrasta con le norme costituzionali invocate dalla Provincia ricorrente, in quanto rispondente alla medesima esigenza di uniformità – contemplata dall'art. 118, comma primo, della Costituzione – che giustifica il potere di dettarne la disciplina (sentenza n. 63 del 2006).
3.– Non fondate sono altresì le censure mosse agli artt. 9 e 10 del d.lgs. n. 297 del 2004 con riferimento esclusivo – come precisato nella memoria depositata in prossimità dell'udienza – alle previsioni dello statuto speciale (artt. 8, numero 21, 9, numero 3, e 16 del d.P.R. n. 670 del 1972) e delle relative norme di attuazione (artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 279 del 1974; art. 6 del d.P.R. n. 526 del 1987; art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 266 del 1992): censure con le quali si lamenta, in sostanza, la sottrazione alla Provincia del potere amministrativo di vigilanza sugli organi di controllo operanti in materia di denominazione di origine (DOP) e di indicazioni geografiche protette (IGP).
3.1.– Le norme impugnate riconoscono al Ministero il potere di «accertamento delle violazioni» di quanto prescritto dagli artt. 3 (commi 1, 2, 3 e 4), 4 e 6, in relazione, rispettivamente, al piano di controllo, alle inadempienze della struttura di controllo e alle inadempienze dei consorzi di tutela.
Poiché la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel negare che il potere di vigilanza sia autonomo rispetto alla materia cui inerisce, in quanto «la vigilanza è spesso la fonte dell'individuazione di fattispecie sanzionabili o comunque di carenze che richiedono interventi anche non sanzionatori diretti ad assicurare il rispetto di una determinata disciplina » (sentenze n. 384 del 2005; n. 63 del 2006), deve escludersi che le norme censurate, nella parte in cui prevedono l'esercizio di tale potere da parte di organi statali, siano affette da illegittimità costituzionale.
3.2.– La censura di illegittimità costituzionale deve, a fortiori, essere respinta ove si consideri che la locuzione «accertamento delle violazioni» è tale da riservare alla competenza esclusiva del Ministero soltanto l'esito finale dell'attività di vigilanza, e cioè soltanto il potere di qualificazione, come “violazione”, dei comportamenti accertati dagli organi preposti alla vigilanza, ma non implica affatto la competenza ministeriale esclusiva in ordine alle attività di vigilanza.
Questa conclusione non contrasta con il principio per cui «la legge non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza e di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione» (art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 266 del 1992), in quanto questa norma presuppone che le funzioni amministrative inibite allo Stato siano relative a “materie di competenza propria della regione o delle province autonome”.
D'altra parte, la conclusione sopra enunciata è suffragata dalla circostanza che il d.lgs. n. 297 del 2004 è stato emanato in attuazione della delega conferita al Governo dall'art. 3 della legge 3 febbraio 2003, n. 14 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2002), per l'emanazione di «disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per la violazione di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi […] della legge 24 aprile 1998, n. 128»; legge, quest'ultima, il cui art. 53 – come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 – esplicitamente dispone che «il Ministero delle politiche agricole e forestali è l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa» (comma 1) e che «la vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati» con decreto del Ministro «è esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni o province autonome per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza» (comma 12).
Deve, ancora, rilevarsi che – in dichiarata attuazione di quanto disposto dalla norma appena ricordata – con d.m. 27 agosto 2004 il Ministro delle politiche agricole e forestali ha provveduto ad istituire (art. 1) l'Unità nazionale di coordinamento della vigilanza (UNCV) ed ha disposto che «ciascuna regione o provincia autonoma entro dodici mesi dalla pubblicazione del presente decreto deve attivare l'unità territoriale di vigilanza (UTV) secondo criteri e modalità definiti dai singoli enti» (art. 2) per lo svolgimento dell'attività di vigilanza «sull'operatività delle organizzazioni autorizzate/designate per il controllo…» e «sulla corretta attuazione del/della piano/procedura di controllo…» (art. 3) organizzandosi secondo linee-guida elaborate dall'UNCV (art. 5).
3.3.– L'analitica disciplina dell'attività di vigilanza, incentrata sulla competenza degli organi sia statali sia regionali (e delle province autonome), rende manifesto che tale attività non è riservata in via esclusiva allo Stato dagli artt. 9 e 10 del d.lgs. n. 297 del 2004, e cioè da un atto normativo emanato ai sensi della medesima legge che, nel disciplinare l'attività di vigilanza, ne attribuisce la competenza sia allo Stato che alle regioni e province autonome.
In conclusione, deve ribadirsi che l'«accertamento delle violazioni», di cui agli artt. 9 e 10 censurati, consente anche allo Stato l'esercizio dell'attività di vigilanza, ma non ne espropria le regioni e province autonome, mentre riserva allo Stato il potere di qualificare come “violazione” i comportamenti accertati in sede di vigilanza e di irrogare (ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 297 del 2004) le relative sanzioni.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, con il ricorso in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti degli articoli 9, 10 e 11 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, recante “Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari”, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione e all'art. 10 della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione); agli artt. 8, numero 21, 9, numero 3, e 16 dello statuto di autonomia approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); agli artt. 1 e 2 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di minime unità colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste); all'art. 6 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla Regione Trentino-Alto Adige e alle Province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616); all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), nonché ai principi di cui alla sentenza della Corte
costituzionale n. 371 del 2001.
Indice
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Norme costituzionali
1) ACCORDO DI PARIGI
2) Costituzione della Repubblica Italiana
3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
16) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197 —
33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301 —
45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
51) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267 —
53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4 (Forme di collaborazione)
74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
85) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75
86) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 76
87) Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14
88) Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186
89) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 43
90) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 46
91) Decreto legislativo 6 aprile 2016, n. 51
92) Decreto legislativo 7 luglio 2016, n. 146
93) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 239
94) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 240
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
A Ordinamento della formazione professionale
a) Legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3
b) Legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15
c) Legge provinciale 10 agosto 1977, n. 29
d) Legge provinciale 15 luglio 1981, n. 20
e) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 dicembre 1990, n. 33
f) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 dicembre 1990, n. 34
g) Legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40
h) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 settembre 1993, n. 35
i) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63
j) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 novembre 1996, n. 45
k) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 marzo 1999, n. 11
l) Decreto del Presidente della Provincia 31 luglio 2006, n. 38
m) Legge provinciale 14 marzo 2008, n. 2
n) Decreto del Presidente della Provincia 10 settembre 2013, n. 25
B Formazione nel settore sanitario
C Corsi di diploma nel settore sociale
D Riconoscimento delle qualifiche professionali
E Provvidenze per la formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
A Partecipazioni provinciali
B Tributi provinciali
C Finanze locali
D Bilancio provinciale
b) Legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7
Disposizioni in materia di entrate
Disposizioni in materia di spesa
Altre disposizioni
c) Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 15
d) Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 16
e) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 4
f) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 5
g) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 14
h) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 15
i) Legge provinciale 19 settembre 2008, n. 6
j) Legge provinciale 9 ottobre 2008, n. 8
k) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 1
l) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 2
m) Legge provinciale 16 ottobre 2009 , n. 7
n) Legge provinciale 22 dicembre 2009 , n. 11
o) Legge provinciale 22 dicembre 2009 , n. 12
p) Legge provinciale 13 ottobre 2010 , n. 12
q) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 15
r) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 16
s) Legge provinciale 15 novembre 2011, n. 13
t) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15
u) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 16
v) Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 18
v) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22
x) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 23
y) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 12
z) Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 1
a') Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 2
b') Legge provinciale 23 settembre 2014, n. 6
c') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11
d') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 12
e') Decreto del Presidente della Provincia 21 maggio 2015, n. 13
f') Legge provinciale 24 settembre 2015, n. 10
g') Legge provinciale 25 settembre 2015, n. 11
h') Legge provinciale 25 settembre 2015, n. 12
i') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 18
j') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 19
k') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 20
l') Legge provinciale 12 febbraio 2016, n. 2
m') Legge provinciale 15 aprile 2016, n. 6
n') Legge provinciale 20 giugno 2016, n. 13
o') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 16
p') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 17
q') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 18
r') Legge provinciale 13 ottobre 2016, n. 20
s') Legge provinciale 2 dicembre 2016, n. 23
t') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 27
u') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 28
v') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 29
E - Debito fuori bilancio
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
A Servizio sanitario
B Medicina preventiva-assistenza sanitaria
C Igiene
a) LEGGE PROVINCIALE 14 agosto 1963, n. 11
a) LEGGE PROVINCIALE 24 dicembre 1975, n. 55
b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 maggio 1977, n. 22
c) LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1982, n. 28
d) LEGGE PROVINCIALE 20 gennaio 1984, n. 2
e) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1988, n. 29
f) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 novembre 1989, n. 29
g) Legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1
h) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 aprile 1993, n. 12 —
i) LEGGE PROVINCIALE 28 ottobre 1994, n. 10 —
j) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 febbraio 1998, n. 4 —
k) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 luglio 1998, n. 19
l) Legge provinciale 3 luglio 2006, n. 6
m) Decreto del Presidente della Provincia 15 maggio 2007, n. 33
n) Decreto del Presidente della Provincia 13 giugno 2007, n. 37
o) Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 1
p) Decreto del Presidente della Provincia 17 dicembre 2012, n. 46
D Piano sanitario provinciale
E Salute mentale
F Accordi di lavoro
G - Emergenza sanitaria – COVID-19
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
A Provvidenze per l' ecomonia in generale
a) Legge provinciale 2 marzo 1973, n. 10
b) Legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79
c) Legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25
d) Legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9
e) Legge provinciale 10 dicembre 1992, n. 44
f) Legge provinciale 5 aprile 1995, n. 8
g) Legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4
h) Legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14
i) Decreto del Presidente della Provincia 2 aprile 2008, n. 15
j) Decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2008, n. 54
k) Decreto del Presidente della Provincia 11 dicembre 2008 , n. 71
l) Legge provinciale 5 luglio 2011 , n. 5
m) Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 4
B Difesa dei consumatori
C Disposizioni varie
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 59 del 16.02.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 106 del 17.03.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 132 del 31.03.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 134 del 31.03.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 167 del 05.04.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 222 del 13.06.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 327 del 13.10.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 328 del 13.10.2006
Corte costituzionale - Ordinanza N. 345 del 27.10.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 363 del 09.11.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 370 del 14.11.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 405 del 07.12.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 423 del 19.12.2006
Corte costituzionale - Ordinanza N. 430 del 19.12.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 447 del 28.12.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 449 del 28.12.2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
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2009
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2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 1 del 02.01.2006
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 4 vom 09.01.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 21 del 17.01.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 23 del 19.01.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 25 del 26.01.2006
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 26 vom 26.01.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 28 del 26.01.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 34 del 27.01.2006
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 41 vom 27.01.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 50 del 06.02.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 61 del 09.02.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 80 del 27.02.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 82 del 27.02.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 83 del 27.02.2006
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 94 vom 03.03.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 102 del 08.03.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 108 del 14.03.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 115 del 23.03.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 117 del 23.03.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 135 del 29.03.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 136 del 29.03.2006
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 166 vom 10.04.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 172 del 19.04.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 173 del 19.04.2006
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 174 vom 19.04.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 174 del 19.04.2006
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 175 vom 19.04.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 178 del 20.04.2006
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Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 254 vom 08.06.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 254 del 08.06.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 272 del 20.06.2006
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 299 del 17.07.2006
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 327 del 28.07.2006
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 352 del 05.09.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 353 del 05.09.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 355 del 12.09.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 360 del 25.09.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 370 del 27.09.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 4 del 09.10.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 387 del 27.10.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 388 del 27.10.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 391 del 27.10.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 414 del 17.11.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 416 del 20.11.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 418 del 22.11.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 419 del 22.11.2006
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 427 vom 28.11.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 430 del 04.12.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 433 del 06.12.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 436 del 07.12.2006
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 446 del 13.12.2006
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 449 del 14.12.2006
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 469 vom 21.12.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 481 del 29.12.2006
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29/05/2006 - Delibera N. 1893 del 29.05.2006
04/12/2006 - Delibera N. 4520 del 04.12.2006
06/02/2006 - Delibera N. 324 del 06.02.2006
18/12/2006 - Delibera N. 4863 del 18.12.2006
26/06/2006 - Delibera N. 2352 del 26.06.2006
25/09/2006 - Delibera N. 3461 del 25.09.2006
18/04/2006 - Delibera N. 1365 del 18.04.2006
18/12/2006 - Delibera N. 4716 del 18.12.2006
22/05/2006 - Delibera N. 1749 del 22.05.2006
24/07/2006 - Delibera N. 2742 del 24.07.2006
17/07/2006 - Delibera N. 2591 del 17.07.2006
13/03/2006 - Delibera N. 795 del 13.03.2006
23/01/2006 - Delibera N. 212 del 23.01.2006
06/02/2006 - Delibera N. 307 del 06.02.2006
27/02/2006 - Delibera N. 675 del 27.02.2006
13/02/2006 - Delibera N. 428 del 13.02.2006
13/03/2006 - Delibera N. 858 del 13.03.2006
06/02/2006 - Delibera N. 335 del 06.02.2006
30/01/2006 - Delibera N. 217 del 30.01.2006
03/04/2006 - Delibera N. 1148 del 03.04.2006
18/04/2006 - Delibera N. 1354 del 18.04.2006
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27/03/2006 - Delibera 27 marzo 2006, n. 902
13/03/2006 - Delibera N. 801 del 13.03.2006
03/04/2006 - Delibera N. 1107 del 03.04.2006
27/03/2006 - Delibera 27 marzo 2006, n. 1022
18/04/2006 - Delibera 18 aprile 2006, n. 1347
06/06/2006 - Delibera N. 1986 del 06.06.2006
06/06/2006 - Delibera N. 2033 del 06.06.2006
06/06/2006 - Delibera N. 1998 del 06.06.2006
10/04/2006 - Delibera N. 1193 del 10.04.2006
29/05/2006 - Delibera N. 1868 del 29.05.2006
20/11/2006 - Delibera N. 4260 del 20.11.2006
29/12/2006 - Delibera N. 5106 del 29.12.2006
10/07/2006 - Delibera N. 2546 del 10.07.2006
27/11/2006 - Delibera N. 4332 del 27.11.2006
25/09/2006 - Delibera N. 3401 del 25.09.2006
02/01/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 1 del 02.01.2006
17/01/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 21 del 17.01.2006
19/01/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 23 del 19.01.2006
26/01/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 25 del 26.01.2006
26/01/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 28 del 26.01.2006
27/01/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 34 del 27.01.2006
06/02/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 50 del 06.02.2006
09/02/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 61 del 09.02.2006
16/02/2006 - Corte costituzionale - Sentenza N. 59 del 16.02.2006
27/02/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 80 del 27.02.2006
27/02/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 82 del 27.02.2006
27/02/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 83 del 27.02.2006
08/03/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 102 del 08.03.2006
14/03/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 108 del 14.03.2006
17/03/2006 - Corte costituzionale - Sentenza N. 106 del 17.03.2006
23/03/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 115 del 23.03.2006
23/03/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 117 del 23.03.2006
29/03/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 135 del 29.03.2006
29/03/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 136 del 29.03.2006
31/03/2006 - Corte costituzionale - Sentenza N. 132 del 31.03.2006
31/03/2006 - Corte costituzionale - Sentenza N. 134 del 31.03.2006
05/04/2006 - Corte costituzionale - Sentenza N. 167 del 05.04.2006
19/04/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 172 del 19.04.2006
19/04/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 173 del 19.04.2006
19/04/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 174 del 19.04.2006
20/04/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 178 del 20.04.2006
20/04/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 179 del 20.04.2006
20/04/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 181 del 20.04.2006
27/04/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 188 del 27.04.2006
11/05/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 213 del 11.05.2006
29/05/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 244 del 29.05.2006
29/05/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 245 del 29.05.2006
08/06/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 250 del 08.06.2006
08/06/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 254 del 08.06.2006
13/06/2006 - Corte costituzionale - Sentenza N. 222 del 13.06.2006
19/06/2006 - Delibera N. 2215 del 19.06.2006
20/06/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 272 del 20.06.2006
21/06/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 275 del 21.06.2006
22/06/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 280 del 22.06.2006
24/07/2006 - Delibera N. 2673 del 24.07.2006
24/07/2006 - Delibera N. 2723 del 24.07.2006
09/10/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 4 del 09.10.2006
13/10/2006 - Corte costituzionale - Sentenza N. 327 del 13.10.2006
13/10/2006 - Corte costituzionale - Sentenza N. 328 del 13.10.2006
27/10/2006 - Corte costituzionale - Ordinanza N. 345 del 27.10.2006
30/10/2006 - Delibera N. 3922 del 30.10.2006
06/11/2006 - Delibera N. 4047 del 06.11.2006
06/11/2006 - Delibera N. 4054 del 06.11.2006
09/11/2006 - Corte costituzionale - Sentenza N. 363 del 09.11.2006
14/11/2006 - Corte costituzionale - Sentenza N. 370 del 14.11.2006
27/11/2006 - Delibera N. 4274 del 27.11.2006
27/11/2006 - Delibera N. 4394 del 27.11.2006
07/12/2006 - Corte costituzionale - Sentenza N. 405 del 07.12.2006
18/12/2006 - Delibera N. 4830 del 18.12.2006
19/12/2006 - Corte costituzionale - Sentenza N. 423 del 19.12.2006
19/12/2006 - Corte costituzionale - Ordinanza N. 430 del 19.12.2006
28/12/2006 - Corte costituzionale - Sentenza N. 447 del 28.12.2006
28/12/2006 - Corte costituzionale - Sentenza N. 449 del 28.12.2006
29/12/2006 - Delibera N. 5071 del 29.12.2006
29/12/2006 - Delibera N. 5072 del 29.12.2006
26/01/2006 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 26 vom 26.01.2006
09/01/2006 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 4 vom 09.01.2006
03/03/2006 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 94 vom 03.03.2006
27/01/2006 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 41 vom 27.01.2006
10/04/2006 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 166 vom 10.04.2006
19/04/2006 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 174 vom 19.04.2006
19/04/2006 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 175 vom 19.04.2006
29/05/2006 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 243 vom 29.05.2006
12/05/2006 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 223 vom 12.05.2006
08/06/2006 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 254 vom 08.06.2006
27/06/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 27 giugno 2006, n. 28
06/10/2006 - CONTRATTO COLLETTIVO 6 ottobre 2006
12/01/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 12 gennaio 2006, n. 1
12/01/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 12 gennaio 2006, n. 2
27/01/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 27 gennaio 2006 , n. 4
27/01/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 27 gennaio 2006, n. 5
22/02/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 22 febbraio 2006, n. 7
22/02/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 22 febbraio 2006, n. 8
20/03/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 20 marzo 2006, n. 13
04/04/2006 - Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 176
04/04/2006 - Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 177
12/04/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 12 aprile 2006, n. 16
12/04/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 12 aprile 2006, n. 17
12/04/2006 - DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
18/04/2006 - Decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 196
02/05/2006 - Deliberazione della giunta provinciale 2 maggio 2006, n. 1438
03/05/2006 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 3 maggio 2006, n. 19
19/05/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2006, n. 23
22/05/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 22 maggio 2006, n. 24
22/05/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 22 maggio 2006, n. 25
08/06/2006 - Contratto collettivo 8 giugno 2006
21/06/2006 - Contratto collettivo 21 giugno 2006
27/06/2006 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 27 giugno 2006, n. 30
03/07/2006 - Legge provinciale 3 luglio 2006, n. 6
04/07/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 289 del 04.07.2006
17/07/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 299 del 17.07.2006
19/07/2006 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 19 luglio 2006, n. 34
20/07/2006 - Legge provinciale 20 luglio 2006, n. 8
25/07/2006 - Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
26/07/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 320 del 26.07.2006
28/07/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 327 del 28.07.2006
31/07/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 31 luglio 2006, n. 38
10/08/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 10 agosto 2006, n. 39
10/08/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 10 agosto 2006, n. 40
30/08/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 30 agosto 2006, n. 43
05/09/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 352 del 05.09.2006
05/09/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 353 del 05.09.2006
12/09/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 355 del 12.09.2006
14/09/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 47
25/09/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 360 del 25.09.2006
27/09/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 370 del 27.09.2006
02/10/2006 - LEGGE PROVINCIALE 2 ottobre 2006, n. 9
04/10/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 4 ottobre 2006, n. 51
06/10/2006 - Contratto collettivo 6 ottobre 2006
09/10/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 9 ottobre 2006, n. 52
10/10/2006 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 10 ottobre 2006, n. 53
13/10/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 13 ottobre 2006, n. 55
16/10/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 16 ottobre 2006, n. 57
18/10/2006 - Legge provinciale 18 ottobre 2006, n. 10
18/10/2006 - Legge provinciale 18 ottobre 2006, n. 11
18/10/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 18 ottobre 2006, n. 58
25/10/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 25 ottobre 2006, n. 60
27/10/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 387 del 27.10.2006
27/10/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 388 del 27.10.2006
27/10/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 391 del 27.10.2006
07/11/2006 - Decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 289
13/11/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2006 , n. 62
16/11/2006 - Legge provinciale 16 novembre 2006, n. 13
16/11/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 16 novembre 2006, n. 63
16/11/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 16 novembre 2006, n. 65
17/11/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 414 del 17.11.2006
20/11/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 416 del 20.11.2006
22/11/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 418 del 22.11.2006
22/11/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 419 del 22.11.2006
28/11/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 28 novembre 2006, n. 67
28/11/2006 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 28 novembre 2006, n. 68
04/12/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 4 dicembre 2006, n. 70
04/12/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 4 dicembre 2006, n. 72
04/12/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 430 del 04.12.2006
06/12/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 433 del 06.12.2006
07/12/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 436 del 07.12.2006
11/12/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 11 dicembre 2006, n. 75
13/12/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 446 del 13.12.2006
14/12/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 448 del 14.12.2006
14/12/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 449 del 14.12.2006
20/12/2006 - LEGGE PROVINCIALE 20 dicembre 2006, n. 15
20/12/2006 - Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 15
20/12/2006 - Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 16
29/12/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 481 del 29.12.2006
28/11/2006 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 427 vom 28.11.2006
07/08/2006 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 337 vom 07.08.2006
21/12/2006 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 469 vom 21.12.2006
13/12/2006 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 438 vom 13.12.2006
13/09/2006 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 13 settembre 2006, n. 46 —
20/04/2006 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 20 aprile 2006, n. 18 —
20/07/2006 - Legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7
16/11/2006 - Legge provinciale 16 novembre 2006, n. 12
20/03/2006 - Legge provinciale 20 marzo 2006, n. 2
06/10/2006 - Contratto collettivo 6 ottobre 2006
08/03/2006 - Contratto collettivo 8 marzo 2006
23/05/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 23 maggio 2006, n. 26
20/07/2006 - LEGGE PROVINCIALE 20 luglio 2006, n. 7 —
13/11/2006 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 13 novembre 2006, n. 61 —
20/03/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 20 marzo 2006, n. 12 —
10/07/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2006, n. 33
20/07/2006 - Legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7
12/06/2006 - Legge provinciale 12 giugno 2006, n. 5
14/09/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006 , n. 213/1.4
13/12/2006 - Legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14
18/05/2006 - Legge provinciale 18 maggio 2006, n. 3
26/05/2006 - Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4
24/07/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 24 luglio 2006, n. 35
30/01/2006 - Legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1
2005
2004
2003
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2000
1999
1998
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1996
1995
1994
03/02/1994 - Corte costituzionale - Sentenza N. 19 del 03.02.1994
23/02/1994 - Corte costituzionale - Sentenza N. 52 del 23.02.1994
24/03/1994 - Corte costituzionale - Sentenza N. 95 del 24.03.1994
09/04/1994 - Corte costituzionale - Sentenza N. 126 del 09.04.1994
28/04/1994 - Corte costituzionale - Sentenza N. 165 del 28.04.1994
05/05/1994 - Corte costituzionale - Sentenza N. 172 del 05.05.1994
19/05/1994 - Corte costituzionale - Sentenza N. 191 del 19.05.1994
08/06/1994 - Corte costituzionale - Sentenza N. 224 del 08.06.1994
10/06/1994 - Corte costituzionale - Sentenza N. 233 del 10.06.1994
23/06/1994 - Corte costituzionale - Sentenza N. 256 del 23.06.1994
30/06/1994 - Corte costituzionale - Sentenza N. 271 del 30.06.1994
15/07/1994 - Corte costituzionale - Sentenza N. 302 del 15.07.1994
15/07/1994 - Corte costituzionale - Sentenza N. 307 del 15.07.1994
27/07/1994 - Corte costituzionale - Sentenza N. 354 del 27.07.1994
27/07/1994 - Corte costituzionale - Sentenza N. 355 del 27.07.1994
27/07/1994 - Corte costituzionale - Sentenza N. 356 del 27.07.1994
07/11/1994 - Corte costituzionale - Sentenza N. 383 del 07.11.1994
07/12/1994 - Corte costituzionale - Sentenza N. 412 del 07.12.1994
07/12/1994 - Corte costituzionale - Sentenza N. 416 del 07.12.1994
07/12/1994 - Corte costituzionale - Sentenza N. 417 del 07.12.1994
23/12/1994 - Corte costituzionale - Sentenza N. 445 del 23.12.1994
24/05/1994 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 maggio 1994, n. 2808
07/11/1994 - Deliberazione della giunta provinciale 7 novembre 1994, n. 6517
07/11/1994 - Deliberazione della giunta provinciale 7 novembre 1994, n. 6569
17/01/1994 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 gennaio 1994, n. 1 —
19/04/1994 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 aprile 1994, n. 10
20/04/1994 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 aprile 1994, n. 12
29/04/1994 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 29 aprile 1994, n. 13
02/05/1994 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 2 maggio 1994, n. 14
10/05/1994 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 maggio 1994, n. 15
24/05/1994 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 maggio 1994, n. 17
07/06/1994 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 giugno 1994, n. 18
16/06/1994 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 giugno 1994, n. 20
16/06/1994 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 giugno 1994, n. 21
20/06/1994 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 giugno 1994, n. 22
28/06/1994 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 giugno 1994, n. 23
06/07/1994 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 luglio 1994, n. 24
11/07/1994 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 luglio 1994, n. 25
31/01/1994 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 gennaio 1994, n. 3
18/02/1994 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 18 febbraio 1994, n. 4
18/02/1994 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 febbraio 1994, n. 5
01/03/1994 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 1° marzo 1994, n. 6
16/03/1994 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 marzo 1994, n. 7
21/03/1994 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 marzo 1994, n. 8
14/04/1994 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1994, n. 9
14/06/1994 - Legge provinciale 14 giugno 1994, n. 1
12/07/1994 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 luglio 1994, n. 26
15/07/1994 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 luglio 1994, n. 27
19/07/1994 - Legge provinciale 19 luglio 1994 , n. 2
19/07/1994 - Legge provinciale 19 luglio 1994, n. 3
19/07/1994 - Legge provinciale 19 luglio 1994, n. 4
19/07/1994 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 luglio 1994, n. 28
20/07/1994 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 luglio 1994, n. 30
20/07/1994 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 luglio 1994, n. 31
21/07/1994 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 luglio 1994, n. 32
21/07/1994 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 luglio 1994, n. 33
25/07/1994 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 luglio 1994, n. 34
25/07/1994 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 luglio 1994, n. 35
28/07/1994 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 luglio 1994, n. 37
05/08/1994 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 5 agosto 1994, n. 40
11/08/1994 - Legge provinciale 11 agosto 1994, n. 7
17/08/1994 - LEGGE PROVINCIALE 17 agosto 1994, n. 8
17/08/1994 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 17 agosto 1994, n. 41
29/08/1994 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 29 agosto 1994, n. 43
31/08/1994 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 agosto 1994, n. 44
02/09/1994 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 2 settembre 1994, n. 46
12/09/1994 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 settembre 1994, n. 47
28/10/1994 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 ottobre 1994, n. 49
02/11/1994 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 2 novembre 1994, n. 50
03/11/1994 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 3 novembre 1994, n. 51
11/11/1994 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 novembre 1994, n. 52
11/11/1994 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 novembre 1994, n. 53
16/11/1994 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 novembre 1994, n. 54
21/11/1994 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 novembre 1994, n. 55
25/11/1994 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 novembre 1994, n. 56
07/12/1994 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 7 dicembre 1994, n. 59
15/12/1994 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 dicembre 1994, n. 61
16/12/1994 - Legge provinciale 16 dicembre 1994, n. 11
16/12/1994 - Legge provinciale 16 dicembre 1994, n. 12
19/12/1994 - LEGGE PROVINCIALE 19 dicembre 1994, n. 13
21/12/1994 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 dicembre 1994, n. 62
28/10/1994 - Legge provinciale 28 ottobre 1994, n. 9 —
22/12/1994 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63
28/10/1994 - LEGGE PROVINCIALE 28 ottobre 1994, n. 10 —
09/08/1994 - Legge provinciale 9 agosto 1994, n. 5 —
30/11/1994 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 novembre 1994, n. 57 —
11/08/1994 - LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1994, n. 6 —
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
14/04/1986 - Corte costituzionale - Ordinanza N. 95 del 14.04.1986
27/06/1986 - Corte costituzionale - Sentenza N. 151 del 27.06.1986
01/07/1986 - Corte costituzionale - Sentenza N. 165 del 01.07.1986
01/07/1986 - Corte costituzionale - Sentenza N. 166 del 01.07.1986
14/07/1986 - Corte costituzionale - Sentenza N. 191 del 14.07.1986
15/07/1986 - Corte costituzionale - Sentenza N. 195 del 15.07.1986
18/11/1986 - Corte costituzionale - Ordinanza N. 245 del 18.11.1986
31/12/1986 - Corte costituzionale - Sentenza N. 294 del 31.12.1986
31/12/1986 - Corte costituzionale - Ordinanza N. 305 del 31.12.1986
14/01/1986 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 gennaio 1986, n. 1
14/05/1986 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 maggio 1986, n. 10
04/06/1986 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 4 giugno 1986, n. 11
18/06/1986 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 18 giugno 1986, n. 14
24/06/1986 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 giugno 1986, n. 15
24/06/1986 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 giugno 1986, n. 16
01/07/1986 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 1° luglio 1986, n. 17
01/07/1986 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 1° luglio 1986, n. 18
08/07/1986 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 luglio 1986, n. 19
20/01/1986 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 gennaio 1986, n. 2
20/10/1986 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 ottobre 1986, n. 20
20/10/1986 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 20 ottobre 1986, n. 21
23/10/1986 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 ottobre 1986, n. 22
21/11/1986 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 novembre 1986, n. 23
25/11/1986 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 novembre 1986, n. 24
10/12/1986 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 dicembre 1986, n. 28
19/12/1986 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 dicembre 1986, n. 29
30/01/1986 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 30 gennaio 1986, n. 3
30/01/1986 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 30 gennaio 1986, n. 4
07/02/1986 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 febbraio 1986, n. 5
19/03/1986 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 marzo 1986, n. 6
16/04/1986 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1986, n. 7
12/05/1986 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 maggio 1986, n. 9
03/01/1986 - Legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 1
11/03/1986 - Legge provinciale 11 marzo 1986, n. 10
11/03/1986 - LEGGE PROVINCIALE 11 marzo 1986, n. 11
11/03/1986 - Legge provinciale 11 marzo 1986, n. 12
11/03/1986 - Legge provinciale 11 marzo 1986, n. 13
17/04/1986 - LEGGE PROVINCIALE 17 aprile 1986, n. 14
21/01/1986 - LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 1986, n. 3
21/01/1986 - Legge provinciale 21 gennaio 1986, n. 4
25/02/1986 - Legge provinciale 25 febbraio 1986, n. 5
25/02/1986 - Legge provinciale 25 febbraio 1986, n. 6
26/02/1986 - Legge provinciale 26 febbraio 1986, n. 7
04/03/1986 - Legge provinciale 4 marzo 1986, n. 8
17/04/1986 - LEGGE PROVINCIALE 17 aprile 1986, n. 15
08/07/1986 - Legge provinciale 8 luglio 1986, n. 16
11/07/1986 - LEGGE PROVINCIALE 11 luglio 1986, n. 17
22/07/1986 - Legge provinciale 22 luglio 1986, n. 18
22/07/1986 - Legge provinciale 22 luglio 1986, n. 19
29/07/1986 - Legge provinciale 29 luglio 1986, n. 21
07/08/1986 - Legge provinciale 7 agosto 1986, n. 22
07/08/1986 - Legge provinciale 7 agosto 1986, n. 23
13/08/1986 - Legge provinciale 13 agosto 1986, n. 25
25/08/1986 - Legge provinciale 25 agosto 1986, n. 26
13/11/1986 - Legge provinciale 13 novembre 1986, n. 27
19/11/1986 - Legge provinciale 19 novembre 1986, n. 28
20/11/1986 - Legge provinciale 20 novembre 1986, n. 29
27/11/1986 - Legge provinciale 27 novembre 1986, n. 30
04/12/1986 - LEGGE PROVINCIALE 4 dicembre 1986, n. 31
04/12/1986 - Legge provinciale 4 dicembre 1986, n. 32
03/01/1986 - Legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 2
11/03/1986 - LEGGE PROVINCIALE 11 marzo 1986, n. 9 —
19/12/1986 - LEGGE PROVINCIALE 19 dicembre 1986, n. 33 —
29/07/1986 - Legge provinciale 29 luglio 1986, n. 20
07/08/1986 - LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1986, n. 24 —
1985
20/03/1985 - Corte costituzionale - Ordinanza N. 82 del 20.03.1985
20/03/1985 - Corte costituzionale - Ordinanza N. 83 del 20.03.1985
01/04/1985 - Corte costituzionale - Sentenza N. 94 del 01.04.1985
23/04/1985 - Corte costituzionale - Sentenza N. 114 del 23.04.1985
23/05/1985 - Corte costituzionale - Sentenza N. 155 del 23.05.1985
24/05/1985 - Corte costituzionale - Sentenza N. 160 del 24.05.1985
15/07/1985 - Corte costituzionale - Sentenza N. 206 del 15.07.1985
15/07/1985 - Corte costituzionale - Sentenza N. 207 del 15.07.1985
22/07/1985 - Corte costituzionale - Sentenza N. 214 del 22.07.1985
22/07/1985 - Corte costituzionale - Sentenza N. 215 del 22.07.1985
22/07/1985 - Corte costituzionale - Sentenza N. 216 del 22.07.1985
22/07/1985 - Corte costituzionale - Ordinanza N. 218 del 22.07.1985
29/10/1985 - Corte costituzionale - Sentenza N. 243 del 29.10.1985
15/11/1985 - Corte costituzionale - Sentenza N. 286 del 15.11.1985
12/11/1985 - Corte costituzionale - Sentenza N. 287 del 12.11.1985
12/11/1985 - Corte costituzionale - Sentenza N. 288 del 12.11.1985
21/12/1985 - Corte costituzionale - Sentenza N. 356 del 21.12.1985
21/12/1985 - Corte costituzionale - Sentenza N. 357 del 21.12.1985
21/12/1985 - Corte costituzionale - Sentenza N. 358 del 21.12.1985
28/05/1985 - DECRETO DELL'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE 28 maggio 1985
04/02/1985 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 4 febbraio 1985, n. 1
23/07/1985 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 luglio 1985, n. 10
05/08/1985 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 5 agosto 1985, n. 11
05/08/1985 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 5 agosto 1985, n. 12
03/09/1985 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 3 settembre 1985, n. 14
06/09/1985 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 settembre 1985, n. 15
09/09/1985 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 settembre 1985, n. 16
17/09/1985 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 17 settembre 1985, n. 17
30/09/1985 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 30 settembre 1985, n. 18
20/11/1985 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 novembre 1985, n. 19
20/11/1985 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 novembre 1985, n. 20
05/12/1985 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 5 dicembre 1985, n. 21
12/12/1985 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 dicembre 1985, n. 22
19/12/1985 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 dicembre 1985, n. 23
25/03/1985 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 marzo 1985, n. 3
03/04/1985 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 3 aprile 1985, n. 4
31/05/1985 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 maggio 1985, n. 6
14/06/1985 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 giugno 1985, n. 7
02/01/1985 - Legge provinciale 2 gennaio 1985, n. 1
02/01/1985 - Legge provinciale 2 gennaio 1985, n. 2
07/01/1985 - Legge provinciale 7 gennaio 1985, n. 3
08/01/1985 - Legge provinciale 8 gennaio 1985, n. 4
15/01/1985 - Legge provinciale 15 gennaio 1985, n. 5
21/01/1985 - Legge provinciale 21 gennaio 1985, n. 6
21/01/1985 - Legge provinciale 21 gennaio 1985, n. 7
16/04/1985 - Legge provinciale 16 aprile 1985, n. 8
20/06/1985 - Legge provinciale 20 giugno 1985, n. 9
02/07/1985 - Legge provinciale 2 luglio 1985, n. 10
16/07/1985 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 luglio 1985, n. 9
20/08/1985 - LEGGE PROVINCIALE 20 agosto 1985, n. 12
20/08/1985 - Legge provinciale 20 agosto 1985, n. 13
20/09/1985 - Legge provinciale 20 settembre 1985, n. 14
15/11/1985 - Legge provinciale 15 novembre 1985, n. 15
26/07/1985 - Legge provinciale 26 luglio 1985, n. 11 —
13/12/1985 - Legge provinciale 13 dicembre 1985, n. 17
02/12/1985 - Legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
26/09/1977 - Deliberazione della giunta provinciale 26 settembre 1977, n. 6630
17/01/1977 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 gennaio 1977, n. 1 —
03/03/1977 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 3 marzo 1977, n. 10
09/03/1977 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 marzo 1977, n. 11
10/03/1977 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 marzo 1977, n. 12
17/03/1977 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 17 marzo 1977, n. 13
06/04/1977 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 aprile 1977, n. 14
20/04/1977 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 aprile 1977, n. 15
22/04/1977 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 22 aprile 1977, n. 17
29/04/1977 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 aprile 1977, n. 18
09/05/1977 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 maggio 1977, n. 19
16/05/1977 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 maggio 1977, n. 20
17/05/1977 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 17 maggio 1977, n. 21
23/05/1977 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 maggio 1977, n. 22
01/06/1977 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 1° giugno 1977, n. 24
08/06/1977 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 giugno 1977, n. 25
21/06/1977 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 giugno 1977, n. 27
23/06/1977 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 giugno 1977, n. 28
28/06/1977 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1977, n. 30
30/06/1977 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 30 giugno 1977, n. 31
19/07/1977 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 luglio 1977, n. 34
22/07/1977 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 22 luglio 1977, n. 35
22/07/1977 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 22 luglio 1977, n. 36
10/08/1977 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 agosto 1977, n. 38
18/08/1977 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 18 agosto 1977, n. 39
02/09/1977 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 2 settembre 1977, n. 40
06/09/1977 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 settembre 1977, n. 41
07/09/1977 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 settembre 1977, n. 42
23/09/1977 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 settembre 1977, n. 44
23/09/1977 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 settembre 1977, n. 45
26/09/1977 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 26 settembre 1977, n. 46
04/10/1977 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 4 ottobre 1977, n. 47
14/10/1977 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 ottobre 1977, n. 48
08/11/1977 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 novembre 1977, n. 49
02/02/1977 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 2 febbraio 1977, n. 5
09/11/1977 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 novembre 1977, n. 50
15/11/1977 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 novembre 1977, n. 52
16/11/1977 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 novembre 1977, n. 53
07/01/1977 - Legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 6
07/01/1977 - Legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 7
15/01/1977 - Legge provinciale 15 gennaio 1977, n. 3
15/01/1977 - Legge provinciale 15 gennaio 1977, n. 4
15/01/1977 - Legge provinciale 15 gennaio 1977, n. 5
15/01/1977 - Legge provinciale 15 gennaio 1977, n. 8
17/01/1977 - LEGGE PROVINCIALE 17 gennaio 1977, n. 1
21/02/1977 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 febbraio 1977, n. 8
22/02/1977 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 febbraio 1977, n. 9
07/03/1977 - Legge provinciale 7 marzo 1977, n. 10
24/03/1977 - LEGGE PROVINCIALE 24 marzo 1977, n. 11
26/03/1977 - Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 104
26/03/1977 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
23/05/1977 - Legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13
30/05/1977 - Legge provinciale 30 maggio 1977, n. 12
06/06/1977 - Legge provinciale 6 giugno 1977, n. 14
08/06/1977 - Legge provinciale 8 giugno 1977, n. 18
11/06/1977 - LEGGE PROVINCIALE 11 giugno 1977, n. 16
13/06/1977 - Legge provinciale 13 giugno 1977, n. 15
23/06/1977 - Legge provinciale 23 giugno 1977, n. 17
06/07/1977 - Legge provinciale 6 luglio 1977, n. 19
09/07/1977 - Legge provinciale 9 luglio 1977, n. 20
21/07/1977 - Legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21
23/07/1977 - Legge provinciale 23 luglio 1977, n. 23
28/07/1977 - Legge provinciale 28 luglio 1977, n. 22
30/07/1977 - Legge provinciale 30 luglio 1977, n. 27
30/07/1977 - Legge provinciale 30 luglio 1977, n. 28
01/08/1977 - Legge provinciale 1 agosto 1977, n. 35
02/08/1977 - Legge provinciale 2 agosto 1977, n. 24
03/08/1977 - Legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25
03/08/1977 - Legge provinciale 3 agosto 1977, n. 26
09/08/1977 - Legge provinciale 9 agosto 1977, n. 32
12/08/1977 - Legge provinciale 12 agosto 1977, n. 31
12/08/1977 - Legge provinciale 12 agosto 1977 , n. 33
12/08/1977 - LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1977, n. 34
16/08/1977 - Legge provinciale 16 agosto 1977, n. 30
19/10/1977 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
17/11/1977 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 17 novembre 1977, n. 54
24/11/1977 - Legge provinciale 24 novembre 1977, n. 36
24/11/1977 - LEGGE PROVINCIALE 24 novembre 1977, n. 37
29/11/1977 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 29 novembre 1977, n. 55
13/12/1977 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 dicembre 1977, n. 56
19/12/1977 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 dicembre 1977, n. 57
27/12/1977 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 dicembre 1977, n. 59
15/01/1977 - LEGGE PROVINCIALE 15 gennaio 1977, n. 2 —
26/03/1977 - Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
10/08/1977 - Legge provinciale 10 agosto 1977, n. 29
07/01/1977 - Legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9
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