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In vigore al: 08/03/2016

a) Legge provinciale 7 luglio 2010 , n. 91)
Disposizioni in materia di risparmio energetico e energia rinnovabile

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1)
Pubblicata nel B.U. 3 agosto 2010, n. 31.

Art. 1/bis (Autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili)

(1)  La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica e potenziamento, il rifacimento totale o parziale e la riattivazione nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti all’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modifiche, nonché all’articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 2)

2)
L'art. 1/bis è stato inserito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 17 settembre 2013, n. 18, e poi così modificato dall'art. 36, comma 5, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 2.